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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 20446/2026

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la CORTE D'APPELLO DI CATANIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’imputato deduce vizio di motivazione (non meglio specificato) dellasentenza ‘concordata’.2.

Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili sonoquelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordatoin appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01)3.

L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) delricorrente alle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissain € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere Relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la CORTE D'APPELLO DI CATANIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’imputato deduce vizio di motivazione (non meglio specificato) dellasentenza ‘concordata’.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili sonoquelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordatoin appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01)3. L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) delricorrente alle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissain € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere Relatore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20446/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris