CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 29.10.2020, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza 17.04.2014 del tribunale di Parma, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva riconosciuto colpevole, in esito al rito abbreviato richiesto, del reato di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., per aver illecitamente detenuto 103 gr. di marijuana, condannandolo, con il concorso di attenuanti generiche, alla pena di 1 anni di reclusione ed euro 4000, reato commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia: 1) con il primo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione, per aver la Corte d'appello utilizzato dati fattuali non univoci, siccome compatibili con la detenzione a fini personali, per affermare la destinazione dello stupefacente a fini illeciti di spaccio, nonché vizio di travisamento probatorio, in ordine al consumo personale medio di stupefacente dichiarato dal concorrente, e, conseguentemente, al calcolo del tempo occorrente per il consumo del complessivo quantitativo di stupefacente rinvenuto; 2) con il secondo motivo, il vizio di illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto il ricorrente punibile a titolo di dolo eventuale, essendo consapevole dello scopo del viaggio ed avendo accettato il rischio che il concorrente acquistasse un ingente quantitativo di stupefacente; 3) con il terzo motivo, il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla decisione di non poter infliggere all'imputato una pena inferiore, partendo dal minimo edittale; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, tutti, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, quanto al primo ed al secondo motivo, volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, quanto alla asserita destinazione ad uso personale dello stupefacente, quanto emerge dalla penultima pagina della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello si prende puntualmente carico di confutare le contrarie argomentazioni difensive circa il mancato rinvenimento di strumenti utili per il frazionamento e la pesatura dello stupefacente, nonché ancora, le considerazioni della Corte d'appello circa la correttezza del calcolo operato dal primo giudice in ordine ai tempi di consumazione della sostanza, sulla scorta del consumo medio dichiarato dal concorrente, non essendo rilevanti in questa sede le argomentazioni di cui al ricorso circa la supposta erroneità del calcolo in quanto inidonee ad intaccare la complessiva logicità del ragionamento svolto dai giudici sul punto; si v., poi, quanto alla presunta illogicità motivazionale per aver ritenuto comunque punibile a titolo di dolo eventuale il ricorrente, quanto argomenta, sempre nella penultima pagina, la sentenza impugnata, dovendosi sottolineare come due siano le rationes decidendi su cui la sentenza ritiene destituita la tesi difensiva, laddove il ricorrente si limita ad attaccare solo una di esse (quella relativa alla configurabilità del dolo eventuale9, senza invece muovere alcun rilievo sull'altra (ossia, sull'affermazione della Corte d'appello secondo cui il reo avrebbe fornito un rilevante contributo partecipativo alla commissione del reto oggetto di volontà comune, avendo messo a disposizione il suo veicolo per accompagnare il concorrente ad acquistare un considerevole quantitativo di stupefacente ed essendo pienamente consapevole dello scopo del viaggio, ciò che rende inammissibile il motivo (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Rv. 272448); Ritenuto, infine, quanto al terzo motivo, che con lo stesso si prospettano doglianze afferenti al trattamento punitivo, nonostante il ragionamento sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v., in particolare sempre quanto sinteticamente, ma sufficientemente, affermato nella penultima pagina dell'impugnata sentenza, in cui i giudici id appello ritengono non incongrua la pena finale inflitta, considerando la gravità del reato desunta dalla considerevole quantità di stupefacente e dall'intensità del dolo, argomenti cui la difesa o contrappone considerazioni fattuali che, implicando un accertamento di merito, sono incompatibili con la cognizione di legittimità, quali la presunta qualifica "non ingente" del quantitativo di stupefacente alla luce dell'abitudine del concorrente di consumare 5 gr. a settima di tale stupefacente o, ancora, valorizzando la difesa la qualificazione in termini di dolo eventuale che avrebbe assistito la condotta del reo, ciò in base alle considerazioni prima espresse circa la mancata censura dell'ulteriore ratio decidendi); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]