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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 03079/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 00HFEA7 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso e le successive conclusioni scritte presentate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducono questione, inerente alla capacità di intendere e di volere del ricorrente al momento del fatto, non corredata da adeguata allegazione, né prospettata al Tribunale di Aosta la sentenza del quale viene impugnata per cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 00HFEA7 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso e le successive conclusioni scritte presentate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducono questione, inerente alla capacità di intendere e di volere del ricorrente al momento del fatto, non corredata da adeguata allegazione, né prospettata al Tribunale di Aosta la sentenza del quale viene impugnata per cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025
Sentenza Cassazione n. 03079/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris