CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21742/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per travisamento della prova posta a base della dichiarazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta privo di specificità; che, nel caso di specie, il ricorrente solo formalmente abbia lamentato un vizio di travisamento, e cioè la ritenuta esistenza di un dato probatorio effettivamente inesistente, finendo col contestare, invero, una decisione errata perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle dichiarazioni della persona offesa, in considerazione dell'assenza di un impianto probatorio a riscontro; che, invero, le censure mosse dal ricorrente devono ritenersi non connotate da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella congrua e lineare motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto infondate le doglianze prospettate nell'atto di appello, in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajino, Rv. 261730 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01), chiarendo, quindi, come la prova della condotta truffaldina realizzata dall'odierno ricorrente fosse emersa dalle attendibili, dettagliate e coerenti dichiarazioni della persona offesa e dalla evidente falsità del contratto assicurativo, privo di sottoscrizione e riportante errate generalità dell'assicuratore (si vedano le pagg. 1-3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,