Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 48320/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa il 4 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa, in data 27 marzo 2023, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. 2.

Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e dell'art. 416-ter cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di voto di scambio di cui al capo 1) della rubrica.

La motivazione sarebbe assente e contraddittoria in quanto fondata esclusivamente sulle conversazioni intercettate, nonostante le captazioni non abbiano fornito alcun elemento da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA], candidato sindaco del comune di Melito di Napoli, fosse a conoscenza dell'accordo raggiunto tra il padre e gli esponenti del clan camorristico Amato/Pagano.

I giudici del riesame avrebbero, pertanto, ignorato gli elementi indiziari sintomatici dell'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen.; la consapevolezza da parte del politico beneficiario del voto di scambio sarebbe, infatti, indispensabile per la perfezione del dolo generico del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., non potendo essere penalmente rilevante un accordo tra sostenitore del politico ed il clan all'insaputa del politico beneficiario di tale illecito accordo.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt.274, 275 e 284 cod. proc. pen. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere.

La motivazione sarebbe del tutto apparente in ordine al motivo di riesame con il quale il ricorrente aveva rimarcato che il ricorrente non sarebbe inserito nella gestione della società [OSCURATO:SOCIETA] in quanto mero dipendente di tale compagine societaria con il ruolo di responsabile dei dipendenti addetti alla raccolta dei rifiuti e che il Marrone non avrebbe mai avuto alcun rapporto con il mondo della politica del comune di Melito di Napoli e non avrebbe potuto ottenere alcun vantaggio da parte dell'amministrazione territoriale.

La motivazione sarebbe apodittica nella parte in cui afferma l'attualità del rapporto tra il Marrone e gli esponenti del clan camorristico senza tenere conto del sopravvenuto scioglimento del Consiglio Comunale di Melito giusto decreto emesso dal Prefetto di Napoli in data 22 aprile 2023.

I giudici del riesame, infine, avrebbero argomentato in modo carente ed illogico le ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari non sarebbe in grado di soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto.

4. Con atto depositato in data 23 ottobre 2023, il Marrone ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.

5. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente.

6. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata.L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa il 4 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa, in data 27 marzo 2023, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. 2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e dell'art. 416-ter cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di voto di scambio di cui al capo 1) della rubrica. La motivazione sarebbe assente e contraddittoria in quanto fondata esclusivamente sulle conversazioni intercettate, nonostante le captazioni non abbiano fornito alcun elemento da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA], candidato sindaco del comune di Melito di Napoli, fosse a conoscenza dell'accordo raggiunto tra il padre e gli esponenti del clan camorristico Amato/Pagano. I giudici del riesame avrebbero, pertanto, ignorato gli elementi indiziari sintomatici dell'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen.; la consapevolezza da parte del politico beneficiario del voto di scambio sarebbe, infatti, indispensabile per la perfezione del dolo generico del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., non potendo essere penalmente rilevante un accordo tra sostenitore del politico ed il clan all'insaputa del politico beneficiario di tale illecito accordo. 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt.274, 275 e 284 cod. proc. pen. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere. La motivazione sarebbe del tutto apparente in ordine al motivo di riesame con il quale il ricorrente aveva rimarcato che il ricorrente non sarebbe inserito nella gestione della società [OSCURATO:SOCIETA] in quanto mero dipendente di tale compagine societaria con il ruolo di responsabile dei dipendenti addetti alla raccolta dei rifiuti e che il Marrone non avrebbe mai avuto alcun rapporto con il mondo della politica del comune di Melito di Napoli e non avrebbe potuto ottenere alcun vantaggio da parte dell'amministrazione territoriale. La motivazione sarebbe apodittica nella parte in cui afferma l'attualità del rapporto tra il Marrone e gli esponenti del clan camorristico senza tenere conto del sopravvenuto scioglimento del Consiglio Comunale di Melito giusto decreto emesso dal Prefetto di Napoli in data 22 aprile 2023. I giudici del riesame, infine, avrebbero argomentato in modo carente ed illogico le ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari non sarebbe in grado di soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto. 4. Con atto depositato in data 23 ottobre 2023, il Marrone ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. 5. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. 6. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata.L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 48320/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris