CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, con i soci [OSCURATO:PERSONA] e BarrassoMario, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali stese su attiallegati, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avellino, che ha indicatorecapito Pec;- ricorrenti -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 8479, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 14.10.2019, epubblicata il 12.11.2019;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 22213/2020Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 10547/2026Data pubblicazione 21/04/20261. A seguito di verifiche fiscali estese a più anni d’imposta, eseguitedalla Guardia di Finanza e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione,l’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] cinque avvisi diaccertamento, contestando la percezione di un maggior reddito nondichiarato per un valore complessivo prossimo ai venti milioni di Euro,conseguendone maggiori imposte per i tributi dell’Iva e dell’Irap conriferimento agli anni dal 2009 al 2013. In relazione agli stessi anni eranonotificati ai soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli avvisi diaccertamento attinenti al maggior reddito di partecipazione ritenutoconseguito ai fini Irpef.2. Società e soci impugnavano gli atti impositivi innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Avellino che riuniva i ricorsi relativiagli anni dal 2009 al 2012 e, in separato giudizio, quelli relativi all’anno2013. Ritenute infondate le difese dei contribuenti, la CTP respingeva iricorsi.3. I contribuenti spiegavano appello avverso la decisione sfavorevoleconseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione TributariaRegionale della Campania, sezione staccata di Salerno che, riuniti tutti iricorsi, li accoglieva parzialmente, con riferimento al tributo dell’Irap, inrelazione al quale non poteva applicarsi il raddoppio dei termini diaccertamento in conseguenza del riscontro di fatti aventi rilevanza penale.4. Hanno proposto ricorso per cassazione la società ed i soci,affidandosi a quattro motivi di impugnazione. Resiste mediantecontroricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., i contribuenti contestano la ‘nullità’ (ric., p. 12) dellasentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 7 del D.Lgs.n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), dell’art. 42 del Dpr n. 600Numero registro generale 22213/2020Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 10547/2026Data pubblicazione 21/04/2026del 1973 e dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, per avere la CTRerroneamente ritenuto correttamente motivato l’avviso di accertamento,sebbene risultasse motivato per relationem con riferimento al PVC, cheperò non risultava allegato, e comunque per non avere la CTR riscontratoche l’Ufficio non ha espresso alcuna autonoma valutazione nell’avviso diaccertamento, limitandosi a richiamare il PVC.2. Mediante il terzo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i contribuenti criticano laviolazione degli artt. 112 e 119 c.p.c., a causa dell’omessa pronuncia dellaCTR su specifiche domande relative alla violazione dei principi dellacapacità contributiva e della ragionevolezza dell’obbligazione tributaria.3. Con il quarto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 12del D.Lgs. n. 472 del 1997, per non avere il giudice del gravame rilevatoche, pur avendo l’Ufficio correttamente applicato il cumulo in materia disanzioni, negli avvisi di accertamento relativi all’anno 2013 “richiede inpagamento vari importi che non sono di facile comprensione” (ric., p. 21).4. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c, i ricorrenti censurano la violazionedell’art. 39, lett. D) ed L) del Dpr n. 600 del 1973, perché lo svolgimentodelle indagini bancarie sui conti dei soci, ed a maggior ragione dei lorofamiliari, deve essere autorizzata, con atto motivato, e l’atto autorizzatorionon è stato prodotto.4.1. La CTR afferma “l’irrilevanza della esibizione dell’autorizzazionealle indagini sui conti correnti, anche se tali conti correnti fannoriferimento a soggetti terzi” (sent. CTR, p. 3) se legati da stretti vincolipersonali (coniuge).4.2. Occorre allora rilevare che in materia di provvedimento diautorizzazione alle indagini bancarie è intervenuta pronuncia della CEDU(caso Italgomme, Prima sezione, ricorsi n. 36617/18 e altri 12), cheNumero registro generale 22213/2020Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 10547/2026Data pubblicazione 21/04/2026tuttavia non è ancora definitiva. Tenuto conto del rilievo che questadecisione può assumere anche ai fini di questo giudizio, appare opportunorinviare la causa a nuovo ruolo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdispone il rinvio del giudizio a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 22.1.2026, e nella riconvocazione del16.4.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro