CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] « [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 13 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 11, cod. pen., commessa in concorso dagli imputati che, facendo uso della procura rilasciata dalla proprietaria di un fondo al [OSCURATO:PERSONA], trasferivano la proprietà del fondo a favore della Accardo, coniuge del [OSCURATO:PERSONA], affermando falsamente nell'atto di vendita di aver versato il prezzo in contanti per l'acquisto del terreno. 2. Ha proposto ricorso la comune difesa degli imputati deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermata attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valutata considerando la mancata costituzione di parte civile, ma ignorando che dagli atti risultava la proposizione dell'azione civile per la declaratoria di annullamento del contratto stipulato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale della persona offesa. Le dichiarazioni della persona offesa erano contraddette dai poteri conferiti con il rilascio della procura speciale e dalle dichiarazioni rese dal notaio rogante in sede di indagini difensive, che confermavano la già avvenuta definizione delle condizioni dell'atto di vendita nel momento del rilascio della procura. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'interpretazione della procura rilasciaa all'imputato [OSCURATO:PERSONA] che conteneva, specificamente, il potere del procuratore speciale di dichiarare che il prezzo dell'atto di vendita era stato integralmente pagato, venendo così meno la contestazione circa il carattere fraudolento della dichiarazione resa nell'atto di vendita. 2.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive, senza adeguato esame di quelle dichiarazioni. 2.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione della legge penale, in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale valutato come ragionevole il dubbio che il pagamento eseguito dagli acquirenti fosse realmente avvenuto, sulla scorta del materiale probatorio raccolto. 2.4. Con il quinto motivo si deduce il vizio della motivazione, in relazione alla valutazione dei risultati della perizia disposta, non avendo considerato la sentenza impugnata le carenze dell'operato del perito in punto di individuazione degli atti da prendere a comparazione per la determinazione del valore del terreno venduto. 2.5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in riferimento all'art.640 cod. pen.; la sentenza impugnata aveva individuato l'evento della condotta contestata nel mancato pagamento alla persona offesa del prezzo versato per l'acquisto, circostanza che avrebbe integrato al più un'ipotesi di appropriazione indebita, reato che non poteva esser ascritto alla Accardo. 2.6. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62 bis e 175 cod. pen., sussistendo i presupposti per la concessione sia delle circostanze attenuanti generiche sia della non menzione della condanna. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi infondati. 1.1. Il primo motivo di ricorso, pur muovendo da una premessa in diritto condivisibile, formula una censura relativa alla motivazione della decisione che è smentita dalle argomentazioni poste a fondamento del giudizio formulato dalla Corte territoriale. E' corretto quanto afferma la difesa dei ricorrenti circa l'equiparazione della posizione della persona offesa che abbia scelto di esercitare l'azione civile mediante la costituzione di parte civile, con- quella del querelante che abbia intrapreso autonomamente, nella sede civile, le azioni dirette a conseguire il ristoro dei pregiudizi conseguenti allo stesso fatto, oggetto del processo penale scaturito dalla querela presentata. Va però osservato che, rispetto alla regola di giudizio da osservare nella verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa portatrice di uno specifico interesse (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 0; Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752 - 0; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730 - 0), necessariamente più rigorosa rispetto a quella cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone, tanto da rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, sia il Tribunale (pag. 13-15 della relativa motivazione) che la Corte territoriale (pag. 5-7 della sentenza impugnata) hanno dato atto dell'esistenza di riscontri oggettivi rispetto al contenuto delle dichiarazioni della persona offesa che ne confermavano il positivo giudizio di attendibilità. Neppure fondata risulta la censura che vorrebbe desumere l'inattendibilità della persona offesa, quanto all'inconsapevolezza dell'intento del Cappdoro e delle modalità con cui fu realizzato il trasferimento del bene immobile, dal tenore testuale della procura speciale che, per il suo ampio contenuto, avrebbe dato conto delle effettive intenzioni della parte rappresentata; come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale, non è in contestazione l'esistenza della procura ma piuttosto l'abuso dei poteri conferiti al procuratore (pag. 15); ugualmente infondata la tesi difensiva dell'omesso esame delle dichiarazione rese dal notaio che provvide alla stipula dell'atto, esame che la Corte ha condotto (pag.13) osservando che la dichiarazione del professionista, sulla ragionevole previsione che il rilascio di un'ampia procura a vendere faccia presumere l'accordo raggiunto in ordine alla volontà di trasferire il bene e all'individuazione del prezzo, non implica la prova dell'effettivo versamento del prezzo, ossia della circostanza fattuale che ha costituito l'addebito mosso agli imputati e che i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato dagli indizi rappresentati dall'assenza di documenti attestanti il versamento e dal dichiarato ricorso al pagamento in contanti, poco prima che entrassero in vigore le norme limitative sull'uso del denaro contante. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato; esso, collegato strettamente al precedente motivo, censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione all'esame parziale e inesatto del contenuto della procura speciale, quanto al potere riconosciuto al rappresentante di dichiarare l'intervenuto pagamento del prezzo, e all'omessa valutazione delle dichiarazione dei testi assunti nelle indagini difensive, che avrebbero dato conferma della circostanza storica relativa all'intervenuto pagamento del prezzo. Ancora una volta i ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza (pag. 14) ove è stato formulato il . giudizio di inattendibifità delle testimonianzè rese in ordine a fatti storici e giuridici (appunto, il pagamento del prezzo della vendita conclusa dagli imputati), in assenza degli ordinari strumenti di prova documentale, ad opera di soggetti legati da legami parentali e di conoscenza con gli imputati che hanno reso dichiarazioni dal contenuto generico. Per altro verso, quella che i ricorrenti sollecitano risulta nient'altro che una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella condivisa dai giudici di merito, come tale non suscettibile di formare oggetto di esame nel giudizio di legittimità. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato; come già ricordato nel punto che precede, la Corte territoriale non ha omesso di valutare le dichiarazioni delle persone assunte in sede di indagini difensive, come lamentano i ricorrenti, ma al contrario si è fatta carico di apprezzarne l'inattendibilità con giudizio privo di vizi logici e fondato su considerazioni del tutto coerenti con i dati processuali e le concrete modalità dei fatti accertati, specie in ragione della genericità delle dichiarazioni rese rispetto all'oggetto della prova che dovrebbe trovare supporto in quelle dichiarazioni (il ricordato pagamento del prezzo convenuto per la vendita del fondo, le modalità e le epoche del pagamento). 1.4. Il quarto motivo è anch'esso manifestamente infondato; l'ipotizzata violazione del canone del ragionevole dubbio dovrebbe discendere dall'omessa compiuta valutazione delle prove e dall'errato giudizio di attendibilità riferito alle dichiarazioni della persona offesa ossia carenze che, come rilevato nell'esame dei motivi di ricorso che precedono, risultano del tutto assenti nella motivazione del provvedimento impugnato. 1.5. Il quinto motivo è infondato. La censura che i ricorrenti muovono alla sentenza concerne uno solo degli elementi probatori considerati dalla decisione per dimostrare l'artificiosa condotta degli imputati, volta a dimostrare l'avvenuto pagamento del prezzo (che il perito avrebbe determinato con metodo censurato dai ricorrenti), senza che ne sia stata dimostrata la decisività nel porre in crisi la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 0; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723- 0). 1.6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato; in primo luogo è formulato per motivo non consentito, poiché non dedotto con l'atto di appello; in ogni caso, il presupposto della diversa qualificazione giuridica dedotta dai ricorrenti - il possesso del bene immobile già conseguito dal [OSCURATO:PERSONA] prima della stipula dell'atto di vendita - è indimostrato in quanto esso non poteva evidentemente derivare dal solo dato del rilascio a suo favore della procura speciale. 1.7. Il settimo motivo di ricorso è generico nella censura dell'operato trattamento sanzionatorio, sia con riguardo alla misura della pena, sia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche (non avendo il ricorrente specificato in alcun mcido gli eventuali elementi favorevoli rispetto a quelli ostativi indicati dalla sentenza impugnata) e del beneficio della non menzione, pur in presenza della concessa sospensione condizionale della pena (avendo la Corte territoriale chiarito per quali elementi negativi non potesse essere concesso anche tale ulteriore beneficio - subdole modalità della condotta e gravità del danno patrimoniale - , in aderenza all'orientamento della Corte sul punto che ritiene legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, pur nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici (Sez. 2, n. 11992 del 18/02/2020, Nether, Rv. 278572 - 01). 2. All' infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp