Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22305/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 23/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto via PEC in data 29/09/2023 avverso la sentenza del 18/05/2023 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano di riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 27/05/2022.

In particolare, la Corte d'appello ha rilevato la violazione dell'articolo 24 ft, k comma 6-Ise5f1e,$)d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, atteso l'invio dell'atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del ministero della giustizia di cui al comma 4 del medesimo articolo.

2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'imputato deducendo, nell'unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione alla «inosservanza delle norme processuali stabilite a di inammissibilità - violazione del diritto di difesa - raggiungimento dello scopo - errore scusabile - disapplicazione del principio del favor impugnationis».

Ad avviso della difesa l'utilizzo di un indirizzo PEC errato da parte del difensore dell'imputato al momento della proposizione del ricorso per cassazione non costituirebbe motivo di inammissibilità dell'impugnazione giacché/da un lato l'errata individuazione dell'indirizzo PEC del destinatario sarebbe frutto di una ipotesi di forza maggiore e/o di errore scusabile ingenerato dalle condotte riferibili alla cancelleria ricevente che aveva reputato valido e regolare il deposito di atti precedenti (memorie difensive) all'indirizzo sez.2.penale.ca.milano@giustízia.cert.it , dall'altro, il ricorso era stato tempestivamente inoltrato e ricevuto, con conseguente raggiungimento dello scopo, posto che la cancelleria ricevente non aveva segnalato l'erroneo deposito.

Ai fini della decisione del ricorso rileverebbero i principi statuiti da Sez. 5 n. 26465 del 2022, in cui si richiama Sez.

U. n. 1626 del 2020, secondo i quali, nella materia, vi è necessità di adottare un approccio che ripudi un rigido formalismo e che guardi al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto.

Esegesi da privilegiare perché in linea con la più recente giurisprudenza europea in tema di accesso alla giustizia ai sensi dell'art. 6 CEDU. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In premessa va rilevato che nel caso di specie rileva, "ratione temporis" la disciplina prevista dall'alt 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, inserito in sede di conversione con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, che riproducendo in gran parte la disciplina del previgente art. 24 comma d.l. n. 137 del 2020, prevede che sino all'entrata a regime del processo penale telematico è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia».Ai commi 3, 4 e 6, si prevede che l'atto di impugnazione - che non sia una richiesta di riesame o l'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali - debba essere trasmesso secondo le modalità indicate dal citato provvedimento del DGSIA di cui comma 1, all'indirizzo PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, del pari «individuato ai sensi del comma 1».

Il comma 7 del medesimo articolo dispone che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello». 2.Tanto chiarito, il Collegio intende ribadire il condivisibile e consolidato orientamento di Questa Corte secondo il quale è inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Tale interpretazione trova supporto in primis nel dato letterale della norma che indica in maniera univoca la necessità che l'indirizzo ricevente sia riferibile all'ufficio destinatario dell'impugnazione ai sensi del Decreto direttoriale.

L'ermeneusi s'impone, poi, in ragione della ratio legis sottesa alla disposizione transitoria consistenteinon solo, nel raggiungimento del più evidente obiettivo di contrarre, grazie all'utilizzo delle modalità telematiche, i tempi di deposito degli atti presso gli uffici giudiziari da parte dei soggetti abilitati esterni, ma anche e soprattutto nell'esigenza di smistare in maniera efficace ed immediata i flussi in ingresso presso le cancellerie, onde consentire alle stesse di gestire il carico di lavoro evitando defatiganti attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che la giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell'art. 6 CEDU, nella declinazione espressa nella sentenza della Corte di Strasburgo n. 55064 del 28/10/2021, Succi c.

Italia, ha reputato contrarie all'art. 6, comma 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, interpretazioni eccessivamente formalistiche dei requisiti di ammissibilità prescritti per il ricorso per cassazione; va tuttavia evidenziato che la questione della limitazione dell'invio delle impugnazioni ai soli indirizzi inclusi nell'elenco direttoriale non confligge con tale principio, ma anzi si allinea ad esso, giacché tale' modalità di proposizione del ricorso per cassazione, lungi dall'essere "eccessivamente formalistiche", trova il loro fondamento in più disposizioni costituzionali.

Rileva, infatti,Principio del giusto processo regolato dalla legge - di cui al comma 1 dell'art. 111 Cost. - che trova tutta la sua espansione proprio quando sia la legge ex ante a regolare, in maniera chiara e prevedibile, le modalità e le forme di accesso al giudice, impedendo a quest'ultimo di selezionarle ex post.

La disposizione in oggetto realizza, inoltre, il principio della garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost) che, nello specifico caso dell'amministrazione giudiziaria, è strettamente connesso, in quanto funzionale, al principio della giusta durata del processo, posto che la previa individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, consente al cittadino, che si avvale della difesa tecnica, di confidare in un immediato e rapido incardinamento del procedimento prescelto attesa la tassatività dei mezzi e delle modalità d'impugnazione.

Non va inoltre trascurato che stessa giurisprudenza sovranazionale riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento, tale da consentire anche la imposizione di requisiti formali rigorosi per l'ammissibilità dell'impugnazione, ma a condizione che le restrizioni applicate non limitino l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il "diritto a un tribunale" risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (in tal senso, Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, n. 38695/97, § 36; Morder c.

Francia, n. 42195/98, § 33 e Trevisanato c.

Italia n. 32610/07, § 36.). 2.0Itre alle argomentazioni spese giova richiamare le condivisibili motivazioni addotte dalle decisioni di legittimità concordi nel ritenere inammissibile l'impugnazione depositata ad un indirizzo PEC diverso da quello riferibile all'ufficio destinatario in base al decreto direttoriale. [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 11795 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Martorano, si enfatizza la ratio sottesa al nuovo sistema di comunicazione tra parti ed uffici giudiziari identificabile nella semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione degli incombenti di cancelleria che osta ad ogni intervento interpretativo che attenui il rigore delle cause di inammissibilità individuate tassativamente dal legislatore.

Proprio in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto la massima sanzione processuale per il mancato adempimento delle regole imposte in materia di presentazione dell'impugnazione, non risultano percorribili interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" invece che orientare verso la semplificazione/ si risolvono nella complicazione dell'accertamento processuale e nella dilatazione dei relativi tempi di definizione.

Legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, "l'effettività dell'inoltro" del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, l'affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili - in quanto non imposti dal legislatore - controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni, contravvenendosi, in tal modoiall'esigenza di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell'iter processuale che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal d.lgs n. 150 del 2022. (In termini Sez 2, n. 4791 del 23/11/2023 dep. 2024, Recupero).

Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399 - 01, relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, ha reputato immune da censure il provvedimento con il quale il Gip aveva dichiarato inammissibile l'opposizione inoltrata ad un indirizzo PEC ricollegabile al proprio ufficio ma non incluso tra quelli indicati del decreto citato ai sensi del chiaro dettato dell'art. 87 bis co. 7 lett. c) d.lgs. 150 del 22, reputando non idonea ad ingenerare un errore scusabile la circostanza che l'indirizzo PEC cui era stata erroneamente inviata l'impugnazione era indicato nella pagina web del Tribunale, stante la chiara indicazione normativa, che prevede una disciplina tassativa a pena di inammissibilità per cui la fonte ministeriale deve costituire l'unico ed inderogabile punto di riferimento per un soggetto qualificato e tecnico del diritto qual è il difensore.

Negli stessi termini si è espressa Sez. 4, n. 44368 del 28/09/2023, Vitale, Rv. 285266 - 01, relativa all'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inviata ad un indirizzo PEC non ricompreso nell'elenco di cui al provvedimento direttoriale.

L'orientamento illustrato appare oramai definitivamente consolidato nella giurisprudenza di Questa Corte anche in relazione a richieste di riesame cautelare personale e ad istanze di rinvio per legittimo impedimento erroneamente indirizzate. (Sez. 6, n. 33045 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Nova, non massimata; Sez. 3, n. 32467 del 23/05/2023, Alfavitskyi, non massimata; Sez. 6, n. 31802 del 04/05/2023, Chtouane, non massimata; Sez. 1, n. 28757 del 28/04/2023, 3ammeh, non massimata.

T; Sez. 4 n. 47192 del 11/10/2022, Carpuz, Rv. 284010 - 01; Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734 - 01; Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346 - 01 che ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge). 3.Alla luce di quanto fin qui chiarito giova evidenziare che le poche decisioni apparentemente di diverso tenore, sono riferibili a fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto del presente ricorso, riguardando l'invio di memorie difensive ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione, ma riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ed indicato nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del ministero della giustizia. [OSCURATO:PERSONA]. 6 n. 19433 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], P., Rv. 284622 - 01 la Corte si è pronunciata in ordine alla legittimità della trasmissione di una memoria nell'interesse dell'imputato presso un indirizzo PEC della competente Corte d'appello settore penale, ma relativo a Sezione diversa da quella che aveva in carico il procedimento (cancelleria Sezione unica, anziché cancelleria Sezione promiscua).

Nell'occasione si è affermato che l'invio alla Corte di appello competente a decidere il gravame, con la precisa indicazione degli estremi del procedimento penale e dell'udienza fissata per l'esame dell'appello, impone alla cancelleria ricevente di trasmettere tempestivamente l'atto alla cancelleria della Sezione deputata alla trattazione dell'appello; ciò in considerazione della circostanza che nell'allegato al provvedimento del Ministero della Giustizia - DGSIA - del 9 novembre 2020, recante, tra l'altro, l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in riferimento alla medesima Corte di appello erano indicati entrambi gli indirizzi PEC, senza una distinzione in relazione alle Sezioni di destinazione degli atti alla stessa trasmessi. principio viene ulteriormente ribadito in una fattispecie simile da Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023 (dep. 01/02/2024), Cutrignelli, Rv. 286056 -

01. Quanto illustrato induce a ritenere insussistente il contrasto giurisprudenziale paventato dal ricorrente e da alcune Sezioni di Questa Corte che pur hanno sostenuto l'inammissibilità dell'impugnazione inviata ad un indirizzo PEC non indicato nel provvedimento direttoriale. 4.Non condivisibile, appare, inoltre, la suggerita interpretazione difensiva tesa a valorizzare la capacità del deposito illegittimo di raggiungere, in ipotesi, "sostanzialmente" lo scopo a cui l'atto di ricorso è diretto alla luce della valorizzazione del favor impugnationis, ovvero del diritto fondamentale dell'imputato ad impugnare.

In base all'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA], la valorizzazione di tale regola non può tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis, né quindi consentire l'individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore» (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01 nella quale si è altresì affermato chein presenza di un univoco tenore letterale della norma, deve ritenersi precluso il ricorso ad un'interpretazione "adeguatrice").

Del tutto inconferente, inoltre, il richiamo addotto dal ricorrente a favore della tesi sostenuta alla decisione della Quinta Sezione n. 26465 del 26/04/2022, mm. in essa, infatti, a differenza del caso di specie, l'impugnazione, inizialmente inviata erroneamente ad un indirizzo non idoneo, era stata poi trasmessa all'indirizzo esatto.

Più specificamente/ in tale decisione, relativa all'appello proposto avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al controllo giudiziario, proposta ex art. 34 - bis, comma 6, Codice antimafia, si è affermato che « l'impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l'atto è comunque ricevuto dall'ufficio a quo e trasmesso al giudice dell'impugnazione».

La Quinta Sezione ha evidenziato la necessità di riconoscere un generale principio di affidamento nelle indicazioni che, nella fase di esordio e messa a regime della digitalizzazione dei depositi per via telematica, possono essere state rese dagli uffici agli utenti interlocutori e che, ove documentate, possano aver indotto in incolpevole errore i destinatari riguardo il luogo virtuale cui indirizzare l'atto, che abbia raggiunto il suo scopo Siffatta opzione esegetica, si aggiunge, «si allinea alla più recente giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell'art. 6 CEDU, nella declinazione espressa nella sentenza della Corte di Strasburgo n. 55064 del 28/10/2021, Succi c.

Italia.

Nel ripudiare l'acritico ossequio al mero formalismo, la Corte europea sembra respingere l'applicazione di una regola, quando la stessa si riveli disfunzionale e contrastante con altre norme e, al tempo stesso, altre letture ne risultino maggiormente coerenti con la mens legis o con l'impianto complessivo derivante dalla considerazione del sistema in cui la norma stessa è chiamata ad interagire.

Si è, in tal senso, osservato come la formula utilizzata dal comma 1 dell'art. 111 Cost. - il giusto processo regolato dalla legge - trovi tutta la sua espansione quando sia la legge ex ante a regolare, in maniera chiara e prevedibile, le modalità e le forme di accesso al giudice, e non questi a selezionarle ex post».

Il principio affermato in tale pronuncia, dunque, non si contrappone ai precedenti illustrati, posto che deve necessariamente letto alla luce della peculiarità dell'ipotesi esaminata.

Nella fattispecie, infatti, l'atto d'appello era comunque pervenuto all'ufficio competente posto che era stato trasmesso sia all'indirizzo PEC indicato dalla cancelleria del Tribunale, non ricompreso nell'elenco ufficiale, sia, ritualmente e tempestivamente, all'indirizzo PEC della cancelleria della Corte d'appello competente, incluso nel citato elenco.

Il principio enunciato dalla Quinta Sezione nell'anno 2022 è stato di recente ribadito relativamente ad una fattispecie totalmente dissimile da quella oggetto del presente ricorso in cui il difensore, avvedutosi immediatamente di avere trasmesso l'impugnazione all'indirizzo errato, aveva tempestivamente provveduto a inoltrarla anche a quello corretto.(Sez. 1 n. 44133 del 26/09/2023, di Guida, n.m).

In tal caso si è affermato che solo apparentemente sono sorti due distinti atti di impugnazione, trattandosi, in realtà, «della duplice trasmissione dell'unico originale informatico che la rappresenta; tale duplice trasmissione, del resto, è avvenuta a distanza di poche ore l'una dall'altra.

Il banale errore (primo invio del messaggio pec) si è tradotto - a causa della particolare solerzia del giudice a quo che ha immediatamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessagli dal giudice ad quem, senza attendere il completo decorso del termine per impugnare - nella causa di inammissibilità della impugnazione inviata per prima e, per conseguenza, anche di quella trasmessa per seconda, ancorché trasmessa all'indirizzo corretto poche ore dopo la prima».

Nella fattispecie dunque, il Collegio ha ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta in considerazione della natura eccezionale della normativa emergenziale e della peculiarità del caso «caratterizzato dalla quasi contestuale trasmissione informatica del medesimo atto di impugnazione a due indirizzi di posta elettronica certificata e dalla declaratoria di inammissibilità pronunciata immediatamente dal giudice a quo senza attendere il decorso del termine per impugnare» non potendo farsi dipendere dalla rapida declaratoria di inammissibilità del giudice a quo «la grave conseguenza processuale che quell'unico atto di impugnazione non sia esaminato, anche soltanto per verificarne i requisiti formali di ammissibilità, quando comunque pervenga entro il termine di legge all'indirizzo pec corretto».

Risulta evidente la differenza tra la vicenda sottesa al presente ricorso e quelle oggetto delle pronunce illustrate.

Ad avviso della difesa il "raggiungimento dello scopo" sarebbe consistito esclusivamente nella regolare ricezione, da un punto di vista tecnico, della cancelleria ricevente, non avendo egli né dedotto né provato l'avvenuta ricezione da parte dell'indirizzo corretto.

Né merita accoglimento la tesi difensiva in base alla quale sussisterebbe un obbligo della cancelleria ricevente di trasmettere alla cancelleria competente.

Tale obbligo non è contemplato in alcuna disposizione di legge e nel silenzio della norma vige il principio di tassatività delle forme dell'impugnazione.

Alla luce di quanto chiarito, l'ordinanza che ha considerato inammissibile il ricorso per cassazione è immune da censure sostanziali sebbene la stessa avrebbe più correttamente dovuto evocare non la disciplina di cui all'art. dell'articolo 24 comma 6-sexties d.l. n. 137 del 2020, ma, ratione temporis, quella prevista dalla disciplina transitoria di cui all'art. 87 citato.

3. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 23/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto via PEC in data 29/09/2023 avverso la sentenza del 18/05/2023 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano di riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 27/05/2022. In particolare, la Corte d'appello ha rilevato la violazione dell'articolo 24 ft, k comma 6-Ise5f1e,$)d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, atteso l'invio dell'atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del ministero della giustizia di cui al comma 4 del medesimo articolo. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'imputato deducendo, nell'unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione alla «inosservanza delle norme processuali stabilite a di inammissibilità - violazione del diritto di difesa - raggiungimento dello scopo - errore scusabile - disapplicazione del principio del favor impugnationis». Ad avviso della difesa l'utilizzo di un indirizzo PEC errato da parte del difensore dell'imputato al momento della proposizione del ricorso per cassazione non costituirebbe motivo di inammissibilità dell'impugnazione giacché/da un lato l'errata individuazione dell'indirizzo PEC del destinatario sarebbe frutto di una ipotesi di forza maggiore e/o di errore scusabile ingenerato dalle condotte riferibili alla cancelleria ricevente che aveva reputato valido e regolare il deposito di atti precedenti (memorie difensive) all'indirizzo sez.2.penale.ca.milano@giustízia.cert.it , dall'altro, il ricorso era stato tempestivamente inoltrato e ricevuto, con conseguente raggiungimento dello scopo, posto che la cancelleria ricevente non aveva segnalato l'erroneo deposito. Ai fini della decisione del ricorso rileverebbero i principi statuiti da Sez. 5 n. 26465 del 2022, in cui si richiama Sez. U. n. 1626 del 2020, secondo i quali, nella materia, vi è necessità di adottare un approccio che ripudi un rigido formalismo e che guardi al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto. Esegesi da privilegiare perché in linea con la più recente giurisprudenza europea in tema di accesso alla giustizia ai sensi dell'art. 6 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In premessa va rilevato che nel caso di specie rileva, "ratione temporis" la disciplina prevista dall'alt 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, inserito in sede di conversione con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, che riproducendo in gran parte la disciplina del previgente art. 24 comma d.l. n. 137 del 2020, prevede che sino all'entrata a regime del processo penale telematico è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia».Ai commi 3, 4 e 6, si prevede che l'atto di impugnazione - che non sia una richiesta di riesame o l'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali - debba essere trasmesso secondo le modalità indicate dal citato provvedimento del DGSIA di cui comma 1, all'indirizzo PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, del pari «individuato ai sensi del comma 1». Il comma 7 del medesimo articolo dispone che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello». 2.Tanto chiarito, il Collegio intende ribadire il condivisibile e consolidato orientamento di Questa Corte secondo il quale è inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Tale interpretazione trova supporto in primis nel dato letterale della norma che indica in maniera univoca la necessità che l'indirizzo ricevente sia riferibile all'ufficio destinatario dell'impugnazione ai sensi del Decreto direttoriale. L'ermeneusi s'impone, poi, in ragione della ratio legis sottesa alla disposizione transitoria consistenteinon solo, nel raggiungimento del più evidente obiettivo di contrarre, grazie all'utilizzo delle modalità telematiche, i tempi di deposito degli atti presso gli uffici giudiziari da parte dei soggetti abilitati esterni, ma anche e soprattutto nell'esigenza di smistare in maniera efficace ed immediata i flussi in ingresso presso le cancellerie, onde consentire alle stesse di gestire il carico di lavoro evitando defatiganti attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che la giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell'art. 6 CEDU, nella declinazione espressa nella sentenza della Corte di Strasburgo n. 55064 del 28/10/2021, Succi c. Italia, ha reputato contrarie all'art. 6, comma 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, interpretazioni eccessivamente formalistiche dei requisiti di ammissibilità prescritti per il ricorso per cassazione; va tuttavia evidenziato che la questione della limitazione dell'invio delle impugnazioni ai soli indirizzi inclusi nell'elenco direttoriale non confligge con tale principio, ma anzi si allinea ad esso, giacché tale' modalità di proposizione del ricorso per cassazione, lungi dall'essere "eccessivamente formalistiche", trova il loro fondamento in più disposizioni costituzionali. Rileva, infatti,Principio del giusto processo regolato dalla legge - di cui al comma 1 dell'art. 111 Cost. - che trova tutta la sua espansione proprio quando sia la legge ex ante a regolare, in maniera chiara e prevedibile, le modalità e le forme di accesso al giudice, impedendo a quest'ultimo di selezionarle ex post. La disposizione in oggetto realizza, inoltre, il principio della garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost) che, nello specifico caso dell'amministrazione giudiziaria, è strettamente connesso, in quanto funzionale, al principio della giusta durata del processo, posto che la previa individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, consente al cittadino, che si avvale della difesa tecnica, di confidare in un immediato e rapido incardinamento del procedimento prescelto attesa la tassatività dei mezzi e delle modalità d'impugnazione. Non va inoltre trascurato che stessa giurisprudenza sovranazionale riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento, tale da consentire anche la imposizione di requisiti formali rigorosi per l'ammissibilità dell'impugnazione, ma a condizione che le restrizioni applicate non limitino l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il "diritto a un tribunale" risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (in tal senso, Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, n. 38695/97, § 36; Morder c. Francia, n. 42195/98, § 33 e Trevisanato c. Italia n. 32610/07, § 36.). 2.0Itre alle argomentazioni spese giova richiamare le condivisibili motivazioni addotte dalle decisioni di legittimità concordi nel ritenere inammissibile l'impugnazione depositata ad un indirizzo PEC diverso da quello riferibile all'ufficio destinatario in base al decreto direttoriale. [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 11795 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Martorano, si enfatizza la ratio sottesa al nuovo sistema di comunicazione tra parti ed uffici giudiziari identificabile nella semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione degli incombenti di cancelleria che osta ad ogni intervento interpretativo che attenui il rigore delle cause di inammissibilità individuate tassativamente dal legislatore. Proprio in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto la massima sanzione processuale per il mancato adempimento delle regole imposte in materia di presentazione dell'impugnazione, non risultano percorribili interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" invece che orientare verso la semplificazione/ si risolvono nella complicazione dell'accertamento processuale e nella dilatazione dei relativi tempi di definizione. Legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, "l'effettività dell'inoltro" del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, l'affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili - in quanto non imposti dal legislatore - controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni, contravvenendosi, in tal modoiall'esigenza di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell'iter processuale che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal d.lgs n. 150 del 2022. (In termini Sez 2, n. 4791 del 23/11/2023 dep. 2024, Recupero). Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399 - 01, relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, ha reputato immune da censure il provvedimento con il quale il Gip aveva dichiarato inammissibile l'opposizione inoltrata ad un indirizzo PEC ricollegabile al proprio ufficio ma non incluso tra quelli indicati del decreto citato ai sensi del chiaro dettato dell'art. 87 bis co. 7 lett. c) d.lgs. 150 del 22, reputando non idonea ad ingenerare un errore scusabile la circostanza che l'indirizzo PEC cui era stata erroneamente inviata l'impugnazione era indicato nella pagina web del Tribunale, stante la chiara indicazione normativa, che prevede una disciplina tassativa a pena di inammissibilità per cui la fonte ministeriale deve costituire l'unico ed inderogabile punto di riferimento per un soggetto qualificato e tecnico del diritto qual è il difensore. Negli stessi termini si è espressa Sez. 4, n. 44368 del 28/09/2023, Vitale, Rv. 285266 - 01, relativa all'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inviata ad un indirizzo PEC non ricompreso nell'elenco di cui al provvedimento direttoriale. L'orientamento illustrato appare oramai definitivamente consolidato nella giurisprudenza di Questa Corte anche in relazione a richieste di riesame cautelare personale e ad istanze di rinvio per legittimo impedimento erroneamente indirizzate. (Sez. 6, n. 33045 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Nova, non massimata; Sez. 3, n. 32467 del 23/05/2023, Alfavitskyi, non massimata; Sez. 6, n. 31802 del 04/05/2023, Chtouane, non massimata; Sez. 1, n. 28757 del 28/04/2023, 3ammeh, non massimata. T; Sez. 4 n. 47192 del 11/10/2022, Carpuz, Rv. 284010 - 01; Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734 - 01; Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346 - 01 che ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge). 3.Alla luce di quanto fin qui chiarito giova evidenziare che le poche decisioni apparentemente di diverso tenore, sono riferibili a fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto del presente ricorso, riguardando l'invio di memorie difensive ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione, ma riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ed indicato nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del ministero della giustizia. [OSCURATO:PERSONA]. 6 n. 19433 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], P., Rv. 284622 - 01 la Corte si è pronunciata in ordine alla legittimità della trasmissione di una memoria nell'interesse dell'imputato presso un indirizzo PEC della competente Corte d'appello settore penale, ma relativo a Sezione diversa da quella che aveva in carico il procedimento (cancelleria Sezione unica, anziché cancelleria Sezione promiscua). Nell'occasione si è affermato che l'invio alla Corte di appello competente a decidere il gravame, con la precisa indicazione degli estremi del procedimento penale e dell'udienza fissata per l'esame dell'appello, impone alla cancelleria ricevente di trasmettere tempestivamente l'atto alla cancelleria della Sezione deputata alla trattazione dell'appello; ciò in considerazione della circostanza che nell'allegato al provvedimento del Ministero della Giustizia - DGSIA - del 9 novembre 2020, recante, tra l'altro, l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in riferimento alla medesima Corte di appello erano indicati entrambi gli indirizzi PEC, senza una distinzione in relazione alle Sezioni di destinazione degli atti alla stessa trasmessi. principio viene ulteriormente ribadito in una fattispecie simile da Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023 (dep. 01/02/2024), Cutrignelli, Rv. 286056 - 01. Quanto illustrato induce a ritenere insussistente il contrasto giurisprudenziale paventato dal ricorrente e da alcune Sezioni di Questa Corte che pur hanno sostenuto l'inammissibilità dell'impugnazione inviata ad un indirizzo PEC non indicato nel provvedimento direttoriale. 4.Non condivisibile, appare, inoltre, la suggerita interpretazione difensiva tesa a valorizzare la capacità del deposito illegittimo di raggiungere, in ipotesi, "sostanzialmente" lo scopo a cui l'atto di ricorso è diretto alla luce della valorizzazione del favor impugnationis, ovvero del diritto fondamentale dell'imputato ad impugnare. In base all'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA], la valorizzazione di tale regola non può tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis, né quindi consentire l'individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore» (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01 nella quale si è altresì affermato chein presenza di un univoco tenore letterale della norma, deve ritenersi precluso il ricorso ad un'interpretazione "adeguatrice"). Del tutto inconferente, inoltre, il richiamo addotto dal ricorrente a favore della tesi sostenuta alla decisione della Quinta Sezione n. 26465 del 26/04/2022, mm. in essa, infatti, a differenza del caso di specie, l'impugnazione, inizialmente inviata erroneamente ad un indirizzo non idoneo, era stata poi trasmessa all'indirizzo esatto. Più specificamente/ in tale decisione, relativa all'appello proposto avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al controllo giudiziario, proposta ex art. 34 - bis, comma 6, Codice antimafia, si è affermato che « l'impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l'atto è comunque ricevuto dall'ufficio a quo e trasmesso al giudice dell'impugnazione». La Quinta Sezione ha evidenziato la necessità di riconoscere un generale principio di affidamento nelle indicazioni che, nella fase di esordio e messa a regime della digitalizzazione dei depositi per via telematica, possono essere state rese dagli uffici agli utenti interlocutori e che, ove documentate, possano aver indotto in incolpevole errore i destinatari riguardo il luogo virtuale cui indirizzare l'atto, che abbia raggiunto il suo scopo Siffatta opzione esegetica, si aggiunge, «si allinea alla più recente giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell'art. 6 CEDU, nella declinazione espressa nella sentenza della Corte di Strasburgo n. 55064 del 28/10/2021, Succi c. Italia. Nel ripudiare l'acritico ossequio al mero formalismo, la Corte europea sembra respingere l'applicazione di una regola, quando la stessa si riveli disfunzionale e contrastante con altre norme e, al tempo stesso, altre letture ne risultino maggiormente coerenti con la mens legis o con l'impianto complessivo derivante dalla considerazione del sistema in cui la norma stessa è chiamata ad interagire. Si è, in tal senso, osservato come la formula utilizzata dal comma 1 dell'art. 111 Cost. - il giusto processo regolato dalla legge - trovi tutta la sua espansione quando sia la legge ex ante a regolare, in maniera chiara e prevedibile, le modalità e le forme di accesso al giudice, e non questi a selezionarle ex post». Il principio affermato in tale pronuncia, dunque, non si contrappone ai precedenti illustrati, posto che deve necessariamente letto alla luce della peculiarità dell'ipotesi esaminata. Nella fattispecie, infatti, l'atto d'appello era comunque pervenuto all'ufficio competente posto che era stato trasmesso sia all'indirizzo PEC indicato dalla cancelleria del Tribunale, non ricompreso nell'elenco ufficiale, sia, ritualmente e tempestivamente, all'indirizzo PEC della cancelleria della Corte d'appello competente, incluso nel citato elenco. Il principio enunciato dalla Quinta Sezione nell'anno 2022 è stato di recente ribadito relativamente ad una fattispecie totalmente dissimile da quella oggetto del presente ricorso in cui il difensore, avvedutosi immediatamente di avere trasmesso l'impugnazione all'indirizzo errato, aveva tempestivamente provveduto a inoltrarla anche a quello corretto.(Sez. 1 n. 44133 del 26/09/2023, di Guida, n.m). In tal caso si è affermato che solo apparentemente sono sorti due distinti atti di impugnazione, trattandosi, in realtà, «della duplice trasmissione dell'unico originale informatico che la rappresenta; tale duplice trasmissione, del resto, è avvenuta a distanza di poche ore l'una dall'altra. Il banale errore (primo invio del messaggio pec) si è tradotto - a causa della particolare solerzia del giudice a quo che ha immediatamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessagli dal giudice ad quem, senza attendere il completo decorso del termine per impugnare - nella causa di inammissibilità della impugnazione inviata per prima e, per conseguenza, anche di quella trasmessa per seconda, ancorché trasmessa all'indirizzo corretto poche ore dopo la prima». Nella fattispecie dunque, il Collegio ha ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta in considerazione della natura eccezionale della normativa emergenziale e della peculiarità del caso «caratterizzato dalla quasi contestuale trasmissione informatica del medesimo atto di impugnazione a due indirizzi di posta elettronica certificata e dalla declaratoria di inammissibilità pronunciata immediatamente dal giudice a quo senza attendere il decorso del termine per impugnare» non potendo farsi dipendere dalla rapida declaratoria di inammissibilità del giudice a quo «la grave conseguenza processuale che quell'unico atto di impugnazione non sia esaminato, anche soltanto per verificarne i requisiti formali di ammissibilità, quando comunque pervenga entro il termine di legge all'indirizzo pec corretto». Risulta evidente la differenza tra la vicenda sottesa al presente ricorso e quelle oggetto delle pronunce illustrate. Ad avviso della difesa il "raggiungimento dello scopo" sarebbe consistito esclusivamente nella regolare ricezione, da un punto di vista tecnico, della cancelleria ricevente, non avendo egli né dedotto né provato l'avvenuta ricezione da parte dell'indirizzo corretto. Né merita accoglimento la tesi difensiva in base alla quale sussisterebbe un obbligo della cancelleria ricevente di trasmettere alla cancelleria competente. Tale obbligo non è contemplato in alcuna disposizione di legge e nel silenzio della norma vige il principio di tassatività delle forme dell'impugnazione. Alla luce di quanto chiarito, l'ordinanza che ha considerato inammissibile il ricorso per cassazione è immune da censure sostanziali sebbene la stessa avrebbe più correttamente dovuto evocare non la disciplina di cui all'art. dell'articolo 24 comma 6-sexties d.l. n. 137 del 2020, ma, ratione temporis, quella prevista dalla disciplina transitoria di cui all'art. 87 citato. 3. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
Sentenza Cassazione n. 22305/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris