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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2025

Cassazione n. 25969/2026

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persona del legalerappresentante pro tempore,-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazion.3940/2025 depositata il 23/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 2632/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25969/2026Data pubblicazione 30/09/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/09/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legalerappresentante pro tempore,-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazion.3940/2025 depositata il 23/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 2632/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25969/2026Data pubblicazione 30/09/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/09/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]