CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ilComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Controricorrentiavverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania n. 4548/2023 depositata il 24/07/2023.Numero registro generale 4330/2024Numero sezionale 3194/2026Numero di raccolta generale 13717/2026Data pubblicazione 11/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con avviso di pagamento n. 21674, notificato il 18 ottobre2021, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria del Comune diPortici, ha richiesto alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il versamentodell’importo di euro 21.633,00 a titolo di TARI 2021, in relazione a unimmobile di 176 mq adibito a filiale bancaria in Portici, Piazza SanCiro.2. La contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Napoli, sostenendo l’illegittimità dell’attoimpositivo in quanto fondato sulla delibera comunale n. 43 del 29luglio 2021, che aveva determinato le tariffe TARI per l’anno 2021 inviolazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, esorbitando daicoefficienti minimi e massimi previsti per la categoria 12 – Banche eistituti di credito.3. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenzan. 8604/2022, depositata il 14 settembre 2022, ha accolto il ricorsodella contribuente, ritenendo illegittima la delibera tariffaria comunalee disapplicandola ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992. Inparticolare, la CTP ha rilevato un eccesso di imposizione a carico dellebanche rispetto ad altre attività con maggiore produttività di rifiuti(ristoranti, bar), oltre a un evidente “deficit motivazionale”,richiamando anche precedenti pronunce del TAR Campania suregolamenti analoghi del Comune.4. Avverso tale decisione ha proposto appello la GE.SET. ItaliaS.p.A., sostenendo che il giudice tributario avesse illegittimamenteesercitato un sindacato proprio della giurisdizione amministrativa,disapplicando un atto regolamentare generale.Numero registro generale 4330/2024Numero sezionale 3194/2026Numero di raccolta generale 13717/2026Data pubblicazione 11/05/20265. Si è costituito anche il Comune di Portici, formulando appelloincidentale volto a far dichiarare l’inammissibilità del ricorsointroduttivo.6. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, sezione VIII, con sentenza n. 4548/2023, depositata il 24luglio 2023, ha accolto l’appello della GESET e ha riformatointegralmente la decisione di primo grado, compensando le spese deldoppio grado. Nello specifico la Corte del gravame ha affermato cheil Comune non ha l’obbligo di motivare analiticamente le tariffe TARIquando esse si collocano all’interno del range dei coefficientipresuntivi previsti dal D.P.R. 158/1999; la scelta tariffaria costituisceesercizio di discrezionalità tecnica dell’ente locale, non sindacabile dalgiudice tributario se non per manifesta irragionevolezza, qui nonravvisabile; la maggiore affluenza tipica degli istituti bancari, rispettoad altre attività, è un dato di comune esperienza e giustifica unatariffazione più elevata; non ricorrevano i presupposti per ladisapplicazione del regolamento comunale, che doveva ritenersipienamente legittimo.7. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’istituto bancarioha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hannoresistito con controricorso ambedue gli intimati.8. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa, chiedendo tra l’altro il rigetto delle eccezioni diinammissibilità.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare devono essere esaminate le questionisollevate sia dal Comune di Portici che da [OSCURATO:SOCIETA]1.1. Il Comune sostiene che la banca non censuri tutte leautonome rationes decidendi poste dalla Corte territoriale afondamento della decisione (mancanza di obbligo di motivazione dellaNumero registro generale 4330/2024Numero sezionale 3194/2026Numero di raccolta generale 13717/2026Data pubblicazione 11/05/2026delibera; ragionevolezza delle scelte tariffarie; maggiore affluenzadegli istituti di credito; legittimità della discrezionalità comunale;insussistenza dei presupposti per la disapplicazione). Tale omissionerenderebbe il ricorso inidoneo allo scopo e dunque inammissibile.Inoltre eccepisce la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.,per omessa indicazione e riproduzione degli atti richiamati.1.2. La GE.SE.T. eccepisce, a sua volta, l’inammissibilità perviolazione dell’art. 360-bis c.p.c., in quanto il ricorso mira a una nuovavalutazione del merito della vicenda, non consentita in cassazione, eper violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non essendoindicato alcun fatto decisivo omesso dal giudice di appello. Sottolineainoltre che il ricorso introduce anche profili normativi mai dedotti neigiudizi di merito.1.3. Le eccezioni sollevate non sono fondate.Non sussiste, invero la dedotta violazione dell’art. 366, primocomma, n. 6, c.p.c., risultando gli atti i documenti rilevantisufficientemente individuati e richiamati nei termini necessari aconsentire alla Corte il controllo delle censure proposte. Parimentiinfondata è l’eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., poichéil ricorso non si limita a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti,ma pone questioni giuridiche in ordine ai limiti della discrezionalitàcomunale, al sindacato del giudice tributario e alla correttaapplicazione della normativa di riferimento.È altresì priva di fondamento la dedotta violazione dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., atteso che le censure non si appuntano suun preteso riesame del fatto, bensì sull’erronea qualificazionegiuridica e sull’interpretazione delle norme applicate dal giudice diappello, con riguardo alle diverse rationes decidendi. Né può ritenersiche il ricorso introduca questioni nuove, trattandosi di profili che siNumero registro generale 4330/2024Numero sezionale 3194/2026Numero di raccolta generale 13717/2026Data pubblicazione 11/05/2026pongono in continuità logico-giuridica con le doglianze già dedotte neiprecedenti gradi di giudizio.1.4. Le eccezioni di inammissibilità devono pertanto essererigettate.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 65, comma 2, e 69, comma 2, d. lgs.15.11.1993, n. 507; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma2, e art. 13 l. 7.8.1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.2.1. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbeerroneamente escluso l’obbligo del Comune di Portici di motivare ladelibera tariffaria. Pur essendo la tariffa un atto generale, l’art. 69,comma 2, d.lgs. 507/1993 imporrebbe comunque di esporre “leragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe”. La delibera n. 43/2021sarebbe dunque illegittima perché priva di spiegazioni sulle ragioniche hanno condotto a tariffe per le banche molto più elevate rispettoa categorie più inquinanti (22 e 24).2.2. Il Comune afferma che il motivo è inammissibile, perchétende alla rivalutazione dei fatti sotto l’apparente veste di violazionedi legge. La Corte territoriale avrebbe correttamente applicato ilprincipio secondo cui gli atti generali tariffari non richiedonomotivazione analitica, e avrebbe fatto legittimo riferimento a dati dicomune esperienza che giustificano una tariffa più elevata per lebanche.2.3. La GE.SE.T. ribadisce la natura meramente di merito delmotivo. La delibera comunale risulta adottata sulla base di un PEFvalidato dall’Ente d’Ambito e conforme alle indicazioni ARERA, e sicolloca nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta ai Comuni nelsettore tariffario. Nessuna violazione di legge risulta configurabile.Numero registro generale 4330/2024Numero sezionale 3194/2026Numero di raccolta generale 13717/2026Data pubblicazione 11/05/20263. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 3, comma 2, e 6, commi 1 e 2, d.p.r.27/04/1999, n. 158; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi651 e 652, l. 27/12/2013, n. 147; violazione e falsa applicazione degliartt. 65, comma 2, e 69, comma 2, d. lgs. 15.11.1993, n. 507, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1. La banca sostiene che la delibera tariffaria abbia applicatovalori completamente sproporzionati rispetto ai coefficienti min–maxdel DPR 158/1999, ponendo la categoria 12 (banche) a livelli tariffarimultipli rispetto a categorie (22 e 24) dotate di coefficienti diproduzione ben superiori. Il Comune avrebbe inoltre oltrepassato ilrange massimo delle tabelle senza alcuna motivazione specifica, inviolazione del metodo normalizzato e dei commi 651–652 della L.147/2013.3.2. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del motivo pergenericità e per mancata individuazione della specifica ratiocensurata. Nel merito, afferma che la Corte di appello ha già accertatola piena legittimità del regolamento comunale, richiamando ladiscrezionalità dell’ente e l’assenza dei presupposti per ladisapplicazione. Ogni contestazione della banca richiederebbe unanuova valutazione dei fatti.3.3. La GE.SE.T. ribadisce che la delibera si basa su un PEFcorrettamente validato, che il Comune ha applicato il metodonormalizzato e che la normativa consente, tramite l’art. 1, comma652, L. 147/2013, anche coefficienti oltre il range, nell’ambito delladiscrezionalità tecnica. La maggiore tariffa per le banche risultacoerente con l’intensità d’uso e la capacità produttiva di rifiuti,secondo la giurisprudenza.4. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quantoNumero registro generale 4330/2024Numero sezionale 3194/2026Numero di raccolta generale 13717/2026Data pubblicazione 11/05/20265. Va ribadito che le delibere comunali di determinazione delletariffe dei tributi sui rifiuti costituiscono atti amministrativi generali,aventi contenuto normativo e destinati a una pluralità indifferenziatadi destinatari. In quanto tali, esse rientrano nell’ambito applicativodell’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che escludeespressamente l’obbligo di motivazione per gli atti a contenutogenerale. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere chele delibere tariffarie non debbano essere assistite da una motivazioneanalitica o puntuale, essendo finalizzate alla copertura dei costi delservizio e frutto di valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’entelocale.6. Tuttavia, riportata la censura negli esatti termini normativi diriferimento, nel caso di specie non è in discussione l’art. 65, comma2, d.lgs. 507/1993 (concernente, peraltro, la TARSU), circal’inesistenza di un obbligo di motivare la delibera di determinazionetariffaria), ma l’art. 1, commi 651 e 652, della legge n. 147/2013 (intema di TARI), secondo cui il comune nella commisurazione dellatariffa tiene conto dei criteri di cui al d.P.R. n. 158/1999 e, inalternativa, ma nel rispetto del principio “chi inquina paga”, puòcommisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiutiprodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologiadelle attività svolte, nonche' al costo del servizio sui rifiuti, conprevisione, nelle more della revisione del regolamento, a decorreredal 2014, di adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 158 del 1999 , inferiori ai minimi o superiori aimassimi ivi indicati del 50 per cento.Ciò nondimeno, questa Corte ha chiarito che la tariffa non puòprescindere dall’assicurare la proporzionalità del prelievo allaNumero registro generale 4330/2024Numero sezionale 3194/2026Numero di raccolta generale 13717/2026Data pubblicazione 11/05/2026produttività potenziale dei rifiuti al fine di adeguarne lacommisurazione alla peculiare fattispecie (cfr. Cass. n. 2217/2023).In tal senso, il giudice regionale non ha fatto buon governo ditali principi, assumendo, sulla base di un non meglio precisato dato di“comune esperienza” e di “pubblico dominio”, la non paragonabilitàdell’istituto di un credito a quella di un semplice (non determinato)ufficio, senza farsi carico di valutare e così finendo per avallare ladedotta irragionevole applicazione di una tariffa maggiore rispetto adesercizi (in categoria 24 e 22, ristoranti, bar, pizzerie etc.) ai quali erastato attribuito un maggior coefficiente di produttività dei rifiuti.Una simile discrasia tra i parametri di base e l’esito applicativoevidenzia una evidente frattura nel nesso logico che dovrebbe legarei coefficienti alla determinazione delle tariffe, compromettendo larazionalità interna del sistema. In altri termini, a coefficienti inferiorinon può coerentemente corrispondere un’imposizione più gravosa, inassenza di ulteriori elementi giustificativi idonei a spiegare taledivergenza.Ne consegue che il regolamento tariffario si pone in contrastocon i principi di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza dell’azioneamministrativa, risultando pertanto affetto da manifesta illogicità,nella misura in cui introduce un trattamento deteriore per unadeterminata categoria di utenti senza adeguata base giustificativa.7. Questi specifici argomenti ritualmente dedotti dalla bancanon sono stati minimamente colti, ai fini dell’eventualedisapplicazione, dalla Corte di giustizia di appello, le cuiargomentazioni si sono invece focalizzate su valutazioni del tuttogeneriche, il che ha integrato la contesta violazione di legge.8. Quanto al profilo inerente al rispetto del range, è vero che èstato consentito dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013 nelle moredella revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente dellaNumero registro generale 4330/2024Numero sezionale 3194/2026Numero di raccolta generale 13717/2026Data pubblicazione 11/05/2026Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificarel'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe di prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversaregolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia,reti e ambiente, l’adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superioriai massimi ivi indicati. Tuttavia, come sopra osservato, qui è indiscussione un diverso profilo, e cioè l’irragionevole differenza ditariffe tra categorie nei termini indicati dalla banca, in violazione delprincipio chi inquina paga.9. I motivi, dunque, meritano accoglimento.10. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteUgo Candia