CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 02015/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22965/2005 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]- VIAMO 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappre- sentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in Persona del Presi- dente del Consiglio pro tempore -intimato- avverso SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 13925/2007depositata il 14/06/2007 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha condan- nato la Presidenza del Consiglio a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 4.900,00 oltre interessi legali dalla domanda ed oltre alle spese, distratte in favore del difensore; che la ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale, evidenziando un errore di indicazione del proprio cognome in epigrafe della sentenza in oggetto, nonché in alcune parti della sentenza; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza reca nell’intestazione come ricorrente [OSCURATO:PERSONA]- GENIA in luogo di [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla documenta- zione allegata all’istanza di correzione materiale e che l’indicazione in epigrafe, come quelle contenute nella parte motiva,devono rite- nersi dovutea errore materiale, per cui può procedersi con la corre- zione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.; che nel procedimento di correzione degli errori materiali, avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già rego- lato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquida- zione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situa- zione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 cod proc. civ., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contrad- dittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass., Sez. U., n. 29432/2024); P. Q. M. La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n. 13925/2007 depositata il 14/06/2007 sia apportata nell’intestazione in luogo del cognome della ricorrente “DIONISI” il cog nome “DONISI ” e che il cognome “DIONISI”, indicato a pag. 2, righi9 e 15 e a pag. 3, rigo 12, sia ugualmente corretto in “DONISI”; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancel- leria,