Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2021
ECLI:EU:T:2021:648
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(Causa T
‑
238/19)
(
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)
«Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di taluni grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e ordina il recupero degli aiuti versati – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Nozione di aiuto – Risorse statali – Selettività»
1.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione o di notifica – Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto – Natura subordinata – Atti che devono essere oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale in forza di una disposizione normativa – Decisione della Commissione che pone fine a un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato – Ricorso proposto da una parte non destinataria della decisione – Termine calcolato a partire della data di pubblicazione
(Art. 263, § 6, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, artt. 9 e 32, § 3).
(v. punti 35-38, 40)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Esenzione dagli oneri di rete concessa a taluni grandi consumatori di energia elettrica – Compensazione delle perdite nei ricavi dei gestori della rete mediante l’introduzione di una sovrattassa prelevata su taluni consumatori finali e sui fornitori di energia elettrica – Inclusione – Presupposti – Sovrattassa assimilabile ad un prelievo parafiscale – Controllo statale sui fondi riscossi a titolo di sovrattassa o sui gestori di tali fondi – Condizioni alternative
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 54-72, 76)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione imputabile allo Stato di un vantaggio mediante risorse statali – Aiuto concesso in violazione delle norme nazionali – Irrilevanza
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 73, 74)
4.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Esenzione dagli oneri di rete concessa a taluni grandi consumatori di energia elettrica – Compensazione delle perdite nei ricavi dei gestori della rete mediante l’introduzione di una sovrattassa prelevata su taluni consumatori finali e sui fornitori di energia elettrica – Sovrattassa integralmente ripercossa, mediante un obbligo di legge, su tali debitori di ultimo grado – Sovrattassa assimilabile ad un prelievo parafiscale – Meccanismo della sovrattassa rientrante nella nozione di risorse statali
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 77-96)
5.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Esenzione dagli oneri di rete concessa a taluni grandi consumatori di energia elettrica – Compensazione delle perdite nei ricavi dei gestori della rete mediante l’introduzione di una sovrattassa prelevata su taluni consumatori finali e sui fornitori di energia elettrica – Controllo statale sull’intero meccanismo di riscossione della sovrattassa e di allocazione dei fondi prodotti – Controllo statale sui fondi riscossi a titolo di sovrattassa – Meccanismo della sovrattassa rientrante nella nozione di risorse statali
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 97-111)
6.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Quadro di riferimento per accertare l’esistenza di un vantaggio – Misura che introduce differenziazioni tra operatori che si trovano in una situazione di fatto e di diritto comparabile rispetto all’obiettivo perseguito dal regime fiscale comune
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 118-127)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono condannate a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese.
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GU C 213 del 24.6.2019.