CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]13RANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, sono inammissibili, poiché generici e reiterativi, oltre che manifestamente infondati e formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il ricorrente denuncia mancanza di motivazione quanto alla condanna per i reati di bancarotta ascritti all'imputato riproponendo questioni già risolte ampiamente dalla Corte d'Appello con esaustivi richiami agli elementi di fatto che hanno fondato la prova del reato. Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado. 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settem