Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:T:2026:187
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0301_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 marzo 2026 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Hoyer (FLAMBIT)
(causa T‑301/25)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FLAMBIT – Marchio nazionale denominativo anteriore flambriks – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 17, 18, 63, 66)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 23, 24, 26‑30, 36)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativo FLAMBIT e denominativo flambriks
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 40, 50, 55, 61, 67, 68)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Hoyer SE.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.