CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e al presenteprocedimento siano comunicate presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata indicato 22877287/2019- R.rGi.cNo.r rente -contro 11368/2017Banca [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale1 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026chiede che le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento siano effettuate presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata indicato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.691.-controricorrente-persona del legale rappresentante pro tempore; Procura della Repubblicapresso il tribunale di Prato e Procura Generale della Repubblica presso laCorte d’appello di Firenze-intimati-avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 1220/2025,depositata il 27/6/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante di GinevraS.r.l., proponeva reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza n.75/2020 pronunciata dal tribunale di Prato il 29/12/2020, che avevadichiarato il fallimento della società su istanza di [OSCURATO:SOCIETA].,deducendo come motivi di impugnazione: la violazione degli articoli77, 100 e 182 c.p.c.; l’incompetenza per territorio; la mancanza diesigibilità, certezza e liquidità del credito fatto valere in giudizio perla ricollocazione sul mercato del bene in leasing, in violazione dell’art.1, comma 139, legge n. 124 del 2017; l’inesistenza del credito fattovalere in giudizio in ragione del reale valore di mercato dell’hotelDora oggetto del contratto di leasing; l’insussistenza dello stato diinsolvenza.2 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026La Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del primo motivodi reclamo, ritenendo assorbiti i restanti, accoglieva l’impugnazionee revocava la sentenza di fallimento.In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte di meritoreputava che, nonostante l’eccezione della debitrice, la [OSCURATO:SOCIETA] nonaveva prodotto la documentazione idonea a sanare il vizio dirappresentanza, con la prima difesa, anche prima del provvedimentodel tribunale ex art. 182 c.p.c.Inoltre, il termine concesso dal giudice era perentorio, nonpotendosi assegnare un nuovo termine.Tale termine non poteva essere concesso neppure allainterventrice [OSCURATO:SOCIETA] leasing factoring, daqualificarsi come atto difensivo con il quale la parte sostanziale delrapporto contrattuale aveva tentato, invano, di ratificare l’operatodel falsus procurator.2. Questa Corte, con ordinanza del 29/11/2024, n. 30696,accoglieva i motivi secondo, terzo e quarto in quanto l’atto di ratificasostanziale, nei confronti della mandataria [OSCURATO:SOCIETA], da parte dellaMonte dei Paschi di Siena, quale titolare del diritto di credito azionatoex art. 6 l.f., aveva in realtà integrato, dal punto di vista processuale,la presentazione di un’autonoma domanda di fallimento nel giudizio,trattandosi del soggetto legittimato in ragione della incontestatatitolarità del credito da parte di MPS.Da un lato, trattavasi di atto di ratifica dell’operato di [OSCURATO:SOCIETA], exart. 1399 c.c., e dall’altro, di un atto di autonoma iniziativaprocessuale volto ad attivare la procedura prefallimentare neiconfronti della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA].3. A seguito della riassunzione del giudizio, la Corte d’appello dirigettava il reclamo.3 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialevalutava congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di reclamo,reputandoli non fondati.Sussisteva, dunque, la legittimazione ex art. 6 l.f. della creditriceBanca [OSCURATO:SOCIETA], trovando applicazione l’art. 1,comma 138, della legge n. 124 del 2017, per il quale, in caso dirisoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, ilconcedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto acorrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altracollocazione del bene, effettuata al valore di mercato, dedotte lesomme pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alladata della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, edel prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.Inoltre, sussistevano i presupposti per la declaratoria difallimento, in quanto dalla valutazione del CTU espletata emergevache, a fronte di un debito complessivo di euro 930.453,68, di cuieuro 593.820,08, quale somma ingiunta dal tribunale di Siena, edeuro 336.633,60, pari alla somma pattuita per l’opzione di acquisto,vi era un valore di mercato quantificato in euro 750.000,00; di quila sussistenza del diritto vantato dalla banca Monte dei Paschi diSiena. Sussisteva poi lo stato di insolvenza, in quanto il notevoleimporto del residuo credito vantato dalla concedente MPS consentivadi ritenere provato il requisito oggettivo, non avendo la debitriceGinevra neppure allegato le risorse per l’eventuale estinzione delcredito residuo.4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGinevra S.r.l., depositando anche memoria.5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena,depositando anche memoria.4 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/20266. La Procura Generale, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione – indicato come «primosub motivo» a pagina 22 - la ricorrente deduce la «violazione dell’art.112 c.p.c. (mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato),in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare, in violazionedell’art. 112 c.p.c., in ordine al difetto di legittimazione e di interessead agire ex art. 100 c.p.c. della MPS, in applicazione del disposto dicui all’art. 1, comma 138, della legge n. 124 del 2017.La ricorrente, dopo aver precisato che trattavasi, però, del terzomotivo di reclamo originario, che provvedeva a trascrivere, ritieneche la Corte d’appello, pur avendo deciso congiuntamente i motivisecondo e terzo (in realtà si tratterebbe dei motivi terzo e quarto delreclamo), avrebbe omesso di decidere nel senso «richiesto al giudicedall’art. 112 c.p.c.», senza «sostanzialmente confrontarsi conl’eccezione formulata al riguardo dalla reclamante e soprattutto conle effettive ragioni fondanti l’eccezione medesima», in tal modopretermettendo completamente la decisione sull’originario terzomotivo di reclamo.2. Il motivo è infondato.Non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione(connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione dinullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio) quando debbaritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate edecise implicitamente (Cass. 7406/2014).Laddove la Corte di appello afferma che il ricavato dell’eventualevendita del bene a valore di mercato non determinerebbe il venir5 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026meno delle ragioni creditorie del concedente, alla luce dell’art. 1,commi 138 e 139, l. 124/2017, riconosce esplicitamente lalegittimazione e rigetta implicitamente l’eccezione di difetto diinteresse ad agire.Per la Corte d’appello, quindi, trova applicazione la leggesuddetta che, all’art. 1, comma 138, stabilisce i criteri per procederealla valutazione del credito della concedente, a seguito dellarisoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore.Ha ritenuto, infatti, la Corte distrettuale che non poteva essereaccolta la tesi della società debitrice per cui, poiché in data 15/11/19era avvenuta la restituzione a favore della MPS del bene immobileoggetto di leasing, e la concedente non aveva nelle more attivato laprocedura di ricollocazione del bene sul mercato, la cessazioneanticipata del contratto di leasing e la sopravvenuta restituzione delbene immobile sarebbero state circostanze inidonee ad incidere, exlege, nella regolazione attuale dei rapporti economici tra le parti, cosìda elidere automaticamente ogni requisito anche e soprattutto dicertezza.Non vi era, dunque, una sostanziale autonomia «dell’originarioterzo motivo di reclamo rispetto all’originario quarto motivo direclamo» (in tal senso pagina 51 del ricorso per cassazione).Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha trattatocongiuntamente i motivi terzo e quarto di reclamo.3. Con il secondo motivo di impugnazione - rubricato come«secondo sub motivo (subordinato)» a pagina 52 del ricorso - sideduce la «violazione degli articoli 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e118 disposizione di attuazione c.p.c., nonché dell’art. 111Costituzione (vizio di motivazione), in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.».6 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026La ricorrente deduce, dunque, in subordine, la nullità dellasentenza, sempre in ordine al capo censurato, per vizio dimotivazione.La Corte territoriale, nel confermare la sentenza dichiarativa difallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe fatto semplicementeriferimento alla somma indicata nel decreto ingiuntivo emesso daltribunale di Siena per presunti canoni scaduti e non pagati, nonchéalla somma pattuita nel contratto per l’opzione dell’acquisto, comepure al valore di stima del bene, «senza però formulare alcunragionamento logico-giuridico proprio, ossia alcuna ricostruzione(neanche succinta) delle ragioni poste a fondamento della provadecisione».3.1. Il motivo è infondato.La motivazione della Corte d’appello è presente, non solo insenso grafico, ma anche nell’enunciazione delle ragioni logiche egiuridiche sottese alla decisione adottata.4. Con il terzo motivo di impugnazione - rubricato a pagina 53come «terzo sub motivo» - si lamenta la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 138 della legge 124/2017, incombinato disposto con l’art. 6 l.f., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente non sarebbe mai sorto il diritto in favore dellaconcedente, in quanto il bene immobile è stato restituito dalla societàutilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]. alla concedente in data 15/11/2019, dopol’avvenuta risoluzione del contratto, attraverso la clausola risolutivaespressa, di cui si è avvalsa la concedente il 12/4/2018, ma tale benenon è stato allocato dalla concedente.Ad avviso della ricorrente, dunque, il credito della concedente,anche per gli importi corrispondenti ai canoni scaduti e non pagati,va qualificato come una complessiva penale a contenuto risarcitorio7 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026riconosciuto dalla legge a favore della concedente, per effetto delladisposta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing.Il credito, però, insorge esclusivamente dopo la vendita del beneo la riallocazione sul mercato dello stesso.Prima di tale momento, invece, non si sarebbe in grado diconoscere l’esistenza reale o meno del credito della concedente neiconfronti dell’utilizzatrice.4.1. Il motivo è infondato.Va premesso che, nella specie, la MPS si è avvalsa della clausolarisolutiva espressa con missiva del 12/4/2018, quindi dopo l’entratain vigore della legge n. 124 del 2017.Si è recentemente chiarito che, in tema di locazione finanziaria,la l. n. 124 del 2017 trova applicazione per i contratti in cui non sisiano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presuppostidella risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo,quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausolarisolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che glieffetti risolutori dovranno essere, per tali contratti, quelli disciplinatidal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge (Cass., sez. 1,26/3/2026, n. 7249; Cass., Sez. U., 2061/2021).La Corte territoriale, infatti, ha affermato, confermando sul puntola sentenza dichiarativa di fallimento, che trova applicazione l’art. 1,comma 138, della legge n. 124 del 2017, per cui, in caso dirisoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, ilconcedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto acorrispondere all’utilizzatore stesso quanto ricavato dalla vendita odata collocazione del bene, effettuata il valore di mercato, dedotte lasomma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alladata della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e8 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto,nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la suaconservazione per il tempo necessario alla vendita.A tal fine, il concedente procede alla vendita o ricollocazione delbene sulla base dei valori risultante da pubbliche rilevazioni mercatoe procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un peritoscelto dalle parti, di comune accordo, nei venti giorni successivi allarisolutiva del contratto o, in caso di mancato accordo, del predettotermine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosadi almeno tre operatori esperti.La Corte di merito ha, dunque, compiuto un mero accertamentoincidentale. Ed infatti, in tema di iniziativa per la dichiarazione difallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento èdichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, nonpresuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale,né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente unaccertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo diverificare la legittimazione dell'istante (Cass. Sez. U., [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 1521, Rv. 624795 - 01).La Corte d’appello, quindi, ha tenuto conto della valutazione dimercato del bene stimato dal CTU in euro 750.000,00, a fronte dellasomma spettante alla concedente pari ad euro complessivi930.453,68, di cui euro 593.820,08 per la somma spettante inrelazione all’importo ingiunto ed euro 336.633,60 in base allasomma pattuita per l’opzione di acquisto.5. Con il quarto motivo di impugnazione - rubricato sub «secondomotivo» a pagina 61 del ricorso per cassazione - si deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.f., ratione temporisapplicabile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».9 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026La Corte territoriale - ad avviso della ricorrente - avrebbepretermesso un accertamento incidentale del preteso credito postoa fondamento dell’istanza di fallimento.In particolare, la Corte d’appello non avrebbe affrontato quantoriportato nella nota 22 del reclamo, pagina 64.6. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Il motivo è inammissibile in quanto, pur avendo la ricorrenteriportato, a pagina 67 del ricorso per cassazione, il tenore della nota22 contenuta nel reclamo, pagina 64, tuttavia non ha trascritto ilcontenuto dei documenti, dai quali poter desumere che il computodelle somme riportate nel decreto ingiuntivo sarebbe erroneo, invirtù della violazione dell’art. 644 c.p.p. e dell’art. 1815 c.p.c..Si legge a pagina 67 del ricorso per cassazione che dovevatenersi conto dei rilievi formulati a fronte delle condizioni delcontratto «il tutto come attestati dalle allegate perizie di parte afirma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e che dimostrano che a una correttaapplicazione della normativa in questione il credito rivendicato con ildecreto ingiuntivo oggetto di opposizione in realtà non esiste ovveroè di molto inferiore a quello rivendicato».A pagina 73 del ricorso per cassazione si fa anche riferimento adasserite «erronee duplicate contabilizzazione», da cui risulterebbeaffetto il rapporto di cui al contratto di leasing e 13/6/2007 esuccessiva scrittura integrativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]», senza peròtrascrizione alcuna, neppure per sintesi, degli atti invocati.Il motivo è anche infondato, in quanto la Corte d’appello haproceduto al giudizio di accertamento incidentale, valutando, da unlato, le somme spettanti alla concedente in ragione della risoluzionedel contratto di leasing per inadempimento della utilizzatrice e,dall’altro, le somme eventualmente ricavabili dalla vendita del beneimmobile al valore di mercato, rinvenendo nella differenza tra tali10 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026poste un credito della concedente, idoneo a giustificare la domandadi dichiarazione di fallimento.Ciò, del resto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte soprarichiamata per cui la posizione del creditore istante viene valutatasolo incidentalmente, ai fini della legittimazione alla richiesta difallimento (Cass., 19/2/2025, n. 4406; Cass., sez. 6-1, 27/10/2020,n. 23494; Cass., 22/2/2022, n. 5856; Cass., sez. 1, 28/11/2018, n.30827; Cass., sez. 1, 23/1/2013, n. 1521).7. Con il quinto motivo di impugnazione – rubricato come «primosub motivo» a pagina 74 del ricorso - la ricorrente si duole della«violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge fallimentare -regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267 (ratione temporis applicabile), inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe confermatoapoditticamente la sentenza di fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA].,senza operare alcun reale accertamento in ordine allo stato diinsolvenza della società reclamante.La Corte territoriale si sarebbe limitata a ricavare lo stato diinsolvenza richiesto dall’art. 5 sulla base della mera presuntaesistenza di un unico creditore, a fronte di un unico credito,contestato giudizialmente.8. Il motivo è inammissibile.In realtà, la Corte d’appello ha compiutamente valutato glielementi istruttori e ritenuto sussistente il requisito oggettivodell’insolvenza, proprio in quanto, a fronte di un credito residuo dellaconcedente, quale risultante dalla differenza tra il valore di mercatodel bene immobile e le somme dovute in base a decreto ingiuntivo,la società debitrice non aveva «neppure allegato con quali risorsesarebbe stata in grado di estinguere detto credito residuo».11 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026Trattasi, di una valutazione di merito, compiutamente esposta daparte della Corte d’appello, che non può essere sindacato in questasede.Infatti, lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunziadichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dallacircostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistanoconclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. Inparticolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quellorilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazionecirca le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio dinormalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con unostato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare leobbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicitàdesumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità diprodurre beni con margine di redditività da destinare alla coperturadelle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti),nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali,senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimentoespresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato diinsolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile incassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamentecorretta. (Cass. Sez. 1, 27/03/2014, n. 7252, Rv. 630136 - 01).9. Con il sesto motivo di impugnazione – rubricato «secondo submotivo» a pagina 77 del ricorso - si deduce la «violazione degliarticoli 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disposizione dimotivazione), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d’appello si sarebbe limitata ad affermare che l’immobileoggetto del contratto di leasing, già prima della sua restituzione, nonera stato più destinato ad attività alberghiera.12 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/202610. Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata inordine sia alla sussistenza del credito della concedente, sia in ordineallo stato di insolvenza della debitrice.In particolare, la Corte d’appello ha condiviso la valutazionedell’immobile effettuata dal CTU, tenendo conto del tasso dioccupazione medio della struttura ricettiva (TOC), rilevando chenell’anno 2019 le camere occupate rappresentavano il 40%, mentrenell’anno 2020 costituivano il 20%, mentre la presenza mediaannuale degli ospiti nella «casa di accoglienza» non riguardava «lecamere vendute», non potendo essere preso come TOC diriferimento utilizzato per la valutazione commerciale degli immobilia destinazione turistico-ricettiva.Si è tenuto conto, peraltro, anche del canone di affittodell’azienda fissato da ultimo in euro 30.000,00, peraltro sulla basedi un contratto «di cui è stata parte la stessa [OSCURATO:SOCIETA].».La motivazione della sentenza, dunque, è presente anche nellaindicazione delle ragioni logico-giuridiche sottese alla decisione.11. Con il settimo motivo di impugnazione -rubricato «terzo submotivo» a pagina 78 del ricorso – si deduce la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 5 e 6 legge fallimentare – R.D. 16 marzo1942, n. 267 (ratione temporis applicabile) in combinato dispostocon l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».L’onere della prova di dimostrare la sussistenza dello stato diinsolvenza grava sul creditore istante per il fallimento.11.1. Il motivo è infondato.Nella specie, la Corte di appello non ha deciso la controversiautilizzando la regola di riparto dell’onere della prova, ma ha ritenutosussistere lo stato di insolvenza esclusivamente in base al mancato13 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026pagamento, da parte della utilizzatrice, del credito vantato dallaconcedente.12. Con l’ottavo motivo – rubricato quale quarto sub-motivo - sideduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., incombinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d’appello ha ritenuto che lo stato di insolvenza sidovrebbe ricavare dalla considerazione che la società non avrebbe«neppure depositato dal 2011, i propri bilanci presso il registro delleimprese».Tale circostanza sarebbe però superata dall’avvenuto depositodei bilanci relativi alla 2016, 2017, 2018 e 2019, come risultante dalreclamo ex art. 18 l.f..12.1. Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116c.p.c. (Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente lo stato diinsolvenza, stante l’incapacità di [OSCURATO:SOCIETA]. di far fronte al creditodella concedente, come calcolato in base alla differenza tra il valore14 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026delle somme dovute in base al decreto ingiuntivo, oltre al prezzo diopzione, e il valore dell’immobile da cedere a prezzi di mercato.Il successivo riferimento all’omesso deposito dei bilanci risultaultroneo, rispetto alla motivazione («non avendo neppure depositatodal 2011, i propri bilanci presso il registro delle imprese»).Tra l’altro, in motivazione la Corte d’appello ha aggiunto che«l’immobile oggetto di contratto di leasing, già prima della suarestituzione, non era stato più destinato, come sopra evidenziato, ad13. Con il nono motivo di impugnazione – rubricato «quartomotivo» a pagina 81 del ricorso - si lamenta la «violazione degliarticoli 132, primo comma, n. 4 e 118 disposizione di attuazionec.p.c., nonché dell’art. 111 Costituzione (vizio di motivazione), inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Si tratterebbe, nella specie, di una motivazione meramenteapparente in quanto, ad avviso della ricorrente, la Corte territorialesi sarebbe limitata a riportare amplissimi stralci della sentenza diprimo grado, ripetendo circolarmente le medesime affermazioni.14. Il motivo è infondato.In realtà, come detto, la motivazione della sentenza della Corted’appello è presente, non solo in senso grafico, ma anchenell’enunciazione delle ragioni poste a fondamento della decisione.15. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorsodeve essere respinto.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.15 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16512/2025Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 23682/2026Data pubblicazione 21/07/2026Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 luglio 2026Il Presidente16 RG n. 16512/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio