CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 11955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 del TRIBUNALE. di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. pronunciata il 4 marzo 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 590 bis, commi 1 e 8, cod. pen. in relazione all'art. 141, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 189, commi 10, 6 e 7, codice strada commessi in Gallarate il 16 luglio 2017. Con riguardo all'unico motivo di ricorso, concernente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sospensione della patente, si osserva con rilievo di ordine dirimente. che il Tribunale ha ritenuto equo determinate la sanzione amministrativa accessoria nella misura di anni due sulla scorta della pluralità delle violazioni poste in essere e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, con ciò congruamente assolvendo all'onere di motivazione e determinando la sanzione entro i limiti edittali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 fl Consigli e estensore Il Presidente ugeni errao [OSCURATO:PERSONA] ti o