Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 1996

Cassazione n. 06820/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 005F83QX) nato il 03/11/1996 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avy/go alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; : FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 5.11.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, co. 1, c.p.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato.

Ed invero, come è noto, l'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p.

Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).

Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va dichiarato inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato con atto di impugnazione del 19.7.2021.

Manifestamente infondata, infine, oltre che genericamente esposta, appare la proposta questione di legittimità costituzionale, posto che da tempo la giurisprudenza di legittimità, nella sua espressione più autorevole, ha affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613, c.p.p., dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ritenendo la nuova disciplina conforme a Costituzione (cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272010).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 005F83QX) nato il 03/11/1996 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avy/go alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; : FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 5.11.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, co. 1, c.p.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. Ed invero, come è noto, l'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p. Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione". Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017). Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va dichiarato inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato con atto di impugnazione del 19.7.2021. Manifestamente infondata, infine, oltre che genericamente esposta, appare la proposta questione di legittimità costituzionale, posto che da tempo la giurisprudenza di legittimità, nella sua espressione più autorevole, ha affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613, c.p.p., dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ritenendo la nuova disciplina conforme a Costituzione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272010). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 06820/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris