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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03937/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3600/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende -controricorrente- avversola SENTENZA di CORTE D' APPELLO VENEZIA n. 1788/2021 depositata il22/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI.

Rilevato che, con sentenza resa in data 22/6/2021(n. 1788/2021), la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di quanto da quest’ultima corrisposto in favore di terzi a titolo risarcitorio, essendosi il Furlan reso responsabile di un sinistro dannoso in condizioni di scopertura assicurativa, siccome còlto, in occasione del sinistro, alla guida del proprio veicolo in assenza di un valido titolo di abilitazione alla guida (in particolare a bordo di un autocarro di peso superiore a 20 tonnellate, che il Furlan, in ragione dell’età, non era più abilitato a condurre ai sensi dell’art. 115 cod. strad.) e, dunque, al di fuori dei limiti di copertura del rischio convenuto tra le parti; a fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato l’avvenuta valida conclusione tra le parti della clausola limitativa del rischio coperto (ossia con l’esclusione della copertura dei danni provocati alla guida di veicoli per la cui conduzione il conducente fosse stato sprovvisto di valido titolo di abilitazione), dovendo escludersi alcuna malafede della compagnia assicuratrice, non potendo ritenersi la stessa a conoscenza ex ante della volontà del Furlan di porsi personalmente alla guida del veicolo assicurato, né potendo la stessa ritenersi onerata del dovere di informare l’assicurato delle circostanze abilitative della guida (in considerazione delle qualità di professionista del Furlan), tenuto altresì conto dell’irrilevanza dello stato di ignoranza dell’illecito amministrativo non incolpevole sanzionato dalla legge; avverso la sentenza della corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175, 1337, 1358, 1366 e 1375 c.c. (in relazione all’articolo 360 numero tre c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di conferire rilievo, ai fini della decisione della causa, all’incidenza del principio di buona fede e correttezza da cui sarebbe certamente emerso il preciso obbligo della compagnia assicuratrice di informare espressamente l’assicurato dei limiti della copertura assicurativa, con particolare riguardo all’evenienza occorsa nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e degli specifici rapporti nel tempo intercorsi tra le parti; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente articolato i contenuti della propria decisione, estendendo in modo approfondito l’analisi interpretativa sui termini della relazione contrattuale intercorsa tra le parti, affrontando l’ambito dei limiti dei doveri di informazione esigibili ex fide bona dalla compagnia assicuratrice, sottolineando come la stessa, mentre da un lato, in assenza di alcuna specifica indicazione dell’assicurato, non potesse certamente dirsi a conoscenza ex ante della volontà del Furlan di porsi personalmente alla guida del veicolo assicurato (non potendo escludersi che lo stesso intendesse, in quanto piccolo imprenditore esercitante l’attività di trasporto per conto terzi, assicurare un veicolo in ipotesi destinato ad essere condotto da eventuali propri dipendenti), dall’altro, non potesse neppure ritenersi onerata del dovere di informare l’assicurato delle circostanze abilitative della guida, attesa la qualità di professionista del Furlan, e tenuto conto dell’irrilevanza dello stato di ignoranza dell’illecito amministrativo non incolpevole sanzionato dalla legge; ferme tali premesse, varrà conseguentemente rilevare come, con il motivo in esame, il ricorrente –lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171); nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3600/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende -controricorrente- avversola SENTENZA di CORTE D' APPELLO VENEZIA n. 1788/2021 depositata il22/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 22/6/2021(n. 1788/2021), la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di quanto da quest’ultima corrisposto in favore di terzi a titolo risarcitorio, essendosi il Furlan reso responsabile di un sinistro dannoso in condizioni di scopertura assicurativa, siccome còlto, in occasione del sinistro, alla guida del proprio veicolo in assenza di un valido titolo di abilitazione alla guida (in particolare a bordo di un autocarro di peso superiore a 20 tonnellate, che il Furlan, in ragione dell’età, non era più abilitato a condurre ai sensi dell’art. 115 cod. strad.) e, dunque, al di fuori dei limiti di copertura del rischio convenuto tra le parti; a fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato l’avvenuta valida conclusione tra le parti della clausola limitativa del rischio coperto (ossia con l’esclusione della copertura dei danni provocati alla guida di veicoli per la cui conduzione il conducente fosse stato sprovvisto di valido titolo di abilitazione), dovendo escludersi alcuna malafede della compagnia assicuratrice, non potendo ritenersi la stessa a conoscenza ex ante della volontà del Furlan di porsi personalmente alla guida del veicolo assicurato, né potendo la stessa ritenersi onerata del dovere di informare l’assicurato delle circostanze abilitative della guida (in considerazione delle qualità di professionista del Furlan), tenuto altresì conto dell’irrilevanza dello stato di ignoranza dell’illecito amministrativo non incolpevole sanzionato dalla legge; avverso la sentenza della corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175, 1337, 1358, 1366 e 1375 c.c. (in relazione all’articolo 360 numero tre c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di conferire rilievo, ai fini della decisione della causa, all’incidenza del principio di buona fede e correttezza da cui sarebbe certamente emerso il preciso obbligo della compagnia assicuratrice di informare espressamente l’assicurato dei limiti della copertura assicurativa, con particolare riguardo all’evenienza occorsa nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e degli specifici rapporti nel tempo intercorsi tra le parti; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente articolato i contenuti della propria decisione, estendendo in modo approfondito l’analisi interpretativa sui termini della relazione contrattuale intercorsa tra le parti, affrontando l’ambito dei limiti dei doveri di informazione esigibili ex fide bona dalla compagnia assicuratrice, sottolineando come la stessa, mentre da un lato, in assenza di alcuna specifica indicazione dell’assicurato, non potesse certamente dirsi a conoscenza ex ante della volontà del Furlan di porsi personalmente alla guida del veicolo assicurato (non potendo escludersi che lo stesso intendesse, in quanto piccolo imprenditore esercitante l’attività di trasporto per conto terzi, assicurare un veicolo in ipotesi destinato ad essere condotto da eventuali propri dipendenti), dall’altro, non potesse neppure ritenersi onerata del dovere di informare l’assicurato delle circostanze abilitative della guida, attesa la qualità di professionista del Furlan, e tenuto conto dell’irrilevanza dello stato di ignoranza dell’illecito amministrativo non incolpevole sanzionato dalla legge; ferme tali premesse, varrà conseguentemente rilevare come, con il motivo in esame, il ricorrente –lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171); nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co
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