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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 1964

Cassazione n. 30895/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il 10/02/1964 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:NI; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni uno di reclusione ed euro trecento di multa; Ritenuto che i motivi di ricorso, afferenti il vizio motivazionale della sentenza impugnata tanto per asserita carenza argomentativa in ordine configurabilità della fattispecie ascritta alla ricorrente quanto per l'attribuzione della responsabilità in capo all'imputata in forza di un compendio probatorio insufficiente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono inoltre volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato in ogni caso che il termine prescrizionale del reato attribuito alla ricorrente è spirato in data 3 agosto 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il 10/02/1964 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:NI; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni uno di reclusione ed euro trecento di multa; Ritenuto che i motivi di ricorso, afferenti il vizio motivazionale della sentenza impugnata tanto per asserita carenza argomentativa in ordine configurabilità della fattispecie ascritta alla ricorrente quanto per l'attribuzione della responsabilità in capo all'imputata in forza di un compendio probatorio insufficiente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono inoltre volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato in ogni caso che il termine prescrizionale del reato attribuito alla ricorrente è spirato in data 3 agosto 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso