CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06603/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29208-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via G. Nisio, 7, presso lo [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - 3)23 avverso la sentenza n. 13 -2019 della Corte d'Appello di ROMA, depositata in data 26 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: avvalendosi di tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza n. 1393/2019 della Corte d'Appello di Roma, resa pubblica in data 26 febbraio 2019; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dal Comune di Norma, dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], tutti rimasti intimati; il Comune di Norma, con contratto del 26 agosto 1995, aveva concesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., società mista fino al 2007, successivamente società a totale partecipazione del Comune di Norma, alcuni immobili; con delibera n. 35/2004 il Comune di Norma aveva permesso la cessione, anche parziale, del contratto; il 20 aprile 2005, previa delibera assembleare del 26 febbraio 2005 ed approvazione da parte del Comune di Norma, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. concedeva la disponibilità di uno degli immobili locati alla società [OSCURATO:PERSONA] che vi svolgeva attività di pizzeria; il 29 giugno 2006, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e il Comune di Norma risolvevano consensualmente il contratto del 26 agosto 1995; il Comune di Norma intimava sfratto per finita locazione anche per ottenere il rilascio del locale utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per esercitare l'attività di - pizzeria; ne era seguito un giudizio, concluso con la sentenza n. 1369/2010, con cui il Tribunale di Latina riteneva la [OSCURATO:PERSONA] legittimata passiva della intimazione di sfratto; il 31 marzo 2011 veniva eseguito lo sfratto e la società [OSCURATO:PERSONA] rilasciava l'immobile;con ricorso depositato il 23 marzo 2013, la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (dopo i fatti descritti), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della cooperativa, agivano in giudizio per chiedere: i) la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 34 della I. n. 392/1978 e, di conseguenza, la condanna del comune di Norma al pagamento della somma di euro 27.000,00 a tale titolo; ii) la restituzione del deposito cauzionale di euro 3.000,00 da parte della società [OSCURATO:PERSONA]; iii) l'accertamento della responsabilità extracontrattuale del Comune di Norma e della società [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio anticipato del locale pizzeria e per l'inadempimento del contratto di affitto d'azienda avente ad oggetto la pizzeria con annessa somministrazione e la condanna, in solido, del Comune e della società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 70.000,00 a titolo risarcitorio a favore della cooperativa, oltre alla condanna alla corresponsione a [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 90.989,43, di quella di euro 33.538,19 a favore di [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di euro 19.047,14 a favore di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 2573/2014, rigettava le domande degli odierni ricorrenti nei confronti del Comune e dichiarava improcedibili quelle proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., perché riteneva non vi fosse stato un subingresso della cooperativa nella locazione tra il comune e la società [OSCURATO:PERSONA], per l'assenza di una espressa pattuizione della successione nel contratto di locazione e comunque per l'assenza del consenso del locatore, e che il rapporto contrattuale neppure fosse intercorso con il comune poiché, pur essendo totalmente partecipata dal comune, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva conservato autonomia soggettiva; la Corte d'Appello di Roma, investita del gravame dalla società Nord est in liquidazione, ha rilevato d'ufficio il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 401/2013 del Tribunale di Latina che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal comune di Norma per il pagamento dei canoni non pagati dalla conduttrice [OSCURATO:PERSONA] emesso sulla scorta della qualità di subconduttrice rivestita dalla società [OSCURATO:PERSONA]; proprio in ragione della qualificazione di subconduttrice rivestito dalla odierna ricorrente, ha ritenuto che la domanda di condanna al pagamento dell'indennità, ai sensi dell'art. 34 della I. n. 392/1978, non potesse essere proposta nei confronti del Comune, perché alla cessazione della locazione, e quindi della sublocazione, l'indennità compete al subconduttore nei confronti del locatore ed al subconduttore nei confronti del sublocatore; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la falsa ed errata applicazione dell'art.2909 cod.civ.; la ricorrente rappresenta che: i) il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, in assenza di opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a base dello stesso, sì da escludere ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio, ma non preclude una diversa domanda avente ad oggetto un diverso oggetto attinente a documenti, atti e fatti che nulla hanno a che vedere con le ragioni addotte a giustificazione della domanda di ingiunzione dei canoni scaduti; ii) il pagamento dei canoni posto a base del decreto ingiuntivo era indifferente rispetto alla qualificazione del contratto come sublocazione o cessione di ramo d'azienda; iii) la sentenza asseritamente passata in giudicato era stata emessa sulla base della sentenza del Tribunale di Latina n. 1369/2010 che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato in data 29 giugno 2006 tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e il Comune di Norma e che, stante il difetto di legittimazione attiva del comune e l'inammissibilità della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., aveva ritenuto valido e vigente il contratto di cessione di ramo di azienda relativo al locale pizzeria; con tale pronuncia, intervenuta ben prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, il rapporto intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato definito, con effetto di giudicato, come affitto di ramo d'azienda;il motivo non può accogliersi, perché viola in modo manifesto l'art. 366, comma 1°, n. 6 c.p.c.; infatti, gli atti sui quali si fonda non solo difettano della riproduzione diretta od indiretta del contenuto rilevante (in questo secondo caso con indicazione della parte corrispondente), ma vengono evocati senza alcuna localizzazione in questo giudizio di legittimità e, dunque, in spregio della norma; nell'illustrazione si fanno solo riferimenti - come del resto nell'esposizione del fatto - alla localizzazione nel giudizio di primo grado; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è quello della semplificazione dell'attività del giudice di legittimità e allo stesso tempo di garanzia della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione) ed ha investito questa Corte del compito di farne applicazione secondo un criterio di proporzionalità rispetto allo scopo, onde scongiurare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi che trasformerebbe il principio di autosufficienza in uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (al p.to 81 in motivazione), l'onere di indicazione specifica di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc. civ. (c.d. principio di autosufficienza) è da ritenersi soddisfatto solo se la parte onerata riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente indicata la loro localizzazione negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all'art. 366 comma 10 , n. 6, perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva "fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti"): requisito che può essere concretamente soddisfatto "anche" fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell'art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass. 19/04/2022, n. 12481; e vedi già Cass. Sez. Un., n. 28547 del 208 e 7161 del 2010); si rileva, inoltre, che parte ricorrente nemmeno ha ritenuto di adempiere, come si è detto, all'onere di localizzazione degli atti di cui trattasi in questo giudizio di legittimità, nel modo indicato da Cass., Sez. un., 03/11/2011, n. 22726, la quale ammette che l'onere di indicazione specifica sotto tale profilo possa essere assolto facendo riferimento alla presenza degli atti o documenti e, dunque, del fascicolo del giudizio di merito che li conteneva, nel fascicolo d'ufficio del quale la parte abbia chiesto la trasmissione, ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2022); deve, dunque, confermarsi la inammissibilità del motivo per le ragioni enunciate, vieppiù - quanto all'onere di localizzazione, ma essendo assorbente già l'inadempimento dell'onere riproduttivo - in considerazione del fatto che in calce al ricorso non risulta formulata l'istanza ex art. 369 cod.proc.civ., né viene indicata l'allegazione del fascicolo di primo grado; 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione ed errata applicazione dell'art. 101, comma 2°, cod.proc.civ.; la Corte avrebbe d'ufficio rilevato il giudicato esterno, ma violando l'art. 101, comma 2°, cod.proc.civ., a mente del quale quando il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio deve assegnare alle parti a pena di nullità un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenente osservazioni sulla medesima questione; se non fosse stato violato l'art. 101, comma 2°, cod.proc.civ., la ricorrente sostiene che avrebbe potuto dimostrare la ricorrenza del giudicato di cui alla pronuncia n. 1369/2010 del Tribunale di Latina; la censura non può accogliersi; l'inammissibilità già rilevata scrutinando il primo motivo si trasmette a quello qui esaminato; quand'anche così non fosse il motivo sarebbe comunque privo di fondamento, perché del giudicato si era discusso e se ne era occupato pure il giudice di primo grado; la Corte d'Appello ha fatto riferimento al doc. 21 fascicolo del Comune di primo grado in atti, ma soprattutto ha negato che le fosse preclusa la rilevabilità d'ufficio del giudicato, perché comunque oggetto di esame da parte del giudice di primo grado; 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l'art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ., l'omesso esame del ricorso in appello; in particolare, la ricorrente sostiene che, stante il rilievo d'ufficio del giudicato esterno, la Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare l'appello che riproduce per intero nell'atto di ricorso; la censura è assorbita dal mancato accoglimenti dei primi due motivi di ricorso e comunque anche essa è stata argomentata in violazione dell'art. 366 n. 6 cod.proc.civ. (su cui cfr. supra § 1); 4) ne consegue l'inammissibilità del ricorso; 5) nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio, perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; 6) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso a