CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 novembre 2024
Cassazione n. 28969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: AZIENDA U.S.L. [OSCURATO:PERSONA]– c . f . /p.i.v.a. 0 659 3 810481 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.)– p.i.v.a. 0 3283180481 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze alla piazza Massimo d’Azeglio, n. 30, presso lo s tudio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato l’indirizzo di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1263/2023 della Corte d’Appello di Firenze, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 2.10.2013 l’ “Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze” (ora “Azienda U.S.L. [OSCURATO:PERSONA]”)citava a comparire dinanzi al Tribunale di Firenze l’ “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] accertarel’indebito esborso di denaro cui aveva fatto luogo in favore della società convenuta, “relativamente alle terapie riabilitative secondo il cosiddetto ciclo intensivo diurno pieno, in quanto le terapie non sarebbero state effettuate, o sarebbero state effettuate con modalità notevolmente difformi da quelle prescritte dalla Regione Toscana con apposita normativa” (così ricorso, pag. 10), e condannare la convenuta al risarcimento dei danni sofferti nella misura di euro 501.766,80, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria (cfr. ricorso, pagg. 10- 11 ) . 2.Si costituiva l’ “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto della domanda. 3.Con sentenza n. 71 8 /20 20 il tribunale accoglieva in parte l a domanda e condannava la s.r.l. convenuta a pagare all’attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 167.255,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; compensava le spese di lite.4.La “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. proponeva appello . Resisteva l’“Azienda U.S.L. [OSCURATO:PERSONA]”. 5. Con sentenza n. 1 263 /20 23 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva il gravame e rideterminava la somma dovuta dall’appellante all’appellata nel minor importo di euro 48.169,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; condannava l’appellata a pagare all’appellante la metà delle spese d’appello. Premettevala corte –in ordine al secondo motivo di appello, con cui era stato addotto il mancato assolvimento da parte dell’U.S.L. dell’onere della prova –che il tribunale aveva fatto luogo alla liquidazione del danno in via equitativa ed aveva senza dubbio indicato i criteri seguiti per la sua decisione ovvero aveva assunto “a riferimento la perizia svolta [nel] giudizio [penale], dalla quale era emerso che 24 soggetti su 46 esaminati a campione (oltre il 50%) avessero una condizione di salute incompa t ibile con l ’esecuzione del ciclo intensivo diu r no (incompatibilecon gli importi fatturati in esubero d a Pr osp eri u s)” (così sentenza d’appello, pag. 11). Premetteva altresì che il primo giudice era tuttavia pervenuto a conclusioni non condivisibili, siccome aveva ritenuto tout courtche la metà dei 250 pazienti trattati non potesse essere compatibile con il ciclo diurno intensivo e benché avessepoi liquidato il danno non già per la quota di ½ bensì per la quota di 1/3, ossia per difetto,“allo scopo di pervenire ad una determinazione di esso che possa ritenersi danno con ragionevole certezza subito dall’attrice” (cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Evidenziava dunque che siffatto iter valutativo non poteva essere recepito, “perché si discosta da quanto effettivamente emerso dall’accertamento peritale” (così sentenza d’appello, pag. 11), viepiù che l’U.S.L. non aveva dimostrato di aver subito un danno maggiore. Evidenziava quindi che il quantumrisarcitorio doveva esser circoscritto “a un decimo delle prestazioni contestate dalla A.S.L. (24 su 250, cioè il 9,6%) che, rapportato all’importo totale contestato(€ 501.766,80), conduce[va] ad una somma pari a 48.169,6 €, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (…)” (così sentenza d’appello, pag. 12). Evidenziava infine che non erano state acquisite testimonianze di singoli pazienti da cui desumere le modalità seguite per l’esecuzione delle terapie, sicché risultava oltremodo complicato addivenire alla precisa quantificazione del danno sofferto dall’U.S.L. (cfr. sentenza d’appello, pag. 12). 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “Azienda U.S.L. [OSCURATO:PERSONA]”; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrente den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.Deduce che la valutazione e la quantificazione del danno cui la Corte di Firenze ha fatto luogo, risultano senza dubbio incongrue e sproporzionate per difetto(cfr. ricorso, pag. 18). Deduce che la Corte f i o ren tina , in sede di quantificazione equitativa del danno, non ha tenuto conto dell’oggettiva impossibilità, per essa ricorrente, di comprovare esattamente il danno sofferto ovvero non ha tenuto conto della circostanza per cui la prova del danno avrebbe potuto esser assolta unicamente mercè la produzione in giudizio delle cartelle cliniche di ogni singolo paziente, cartelle cliniche tuttavia nella disponibilitàdella “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pagg. 15 –16). Deduce ulteriormente che dagli atti del processo penale e, segnatamente, dalla relazione medico-legale redatta in sede di incidente probatorio è risultato, per giunta, che le cartelle cliniche erano state tenute dalla “[OSCURATO:PERSONA]” in maniera approssimativa e poco comprensibile, sicché inutile sarebbe stata la richiesta della loro acquisizione ai fini della determinazione del danno (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce dunque che la corte d’appello ben avrebbe dovuto , da un canto, far riferimentoagli elementi di prova posti a base della sentenza del 7.1.2004 della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze (cfr. ricorso, pag. 1 7 ) e ben avrebbe dovuto, d’altro canto,dar corso alla richiesta di c.t.u. e di acquisizione di tutti gli atti del procedimento penale conclusosi con la sentenza del 7.1.2004 (cfr. ricorso, pag. 19). 9.Con il secondo motivo la ricorrente den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 6 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.la contraddittoria ed insufficiente motivazione. Deduce che “dall’esame degli accertamenti peritali e dalla lettura del la sentenza penale di primo grado emerge come i casi irregolari fossero molteplici, sostanzialmente appartenenti alla quasi totalità dei casi contestati” (cosìricorso, pagg. 19 - 20 ) . Deduce quindi che il dictumdella Corte di Firenze non risulta supportato da adeguata motivazione (cfr. ricorso, pag. 20) ovvero la Corte di Firenze si è limitata alla enucleazione di un mero criterio matematico, sicché la motivazione risulta contraddittoria ed insufficiente(cfr. ricorso, pag. 21). 10. I motiv i di ricorso sono all’evidenza connessi (ne dà atto la stessa ricorrente: cfr. ricorso, pag. 19); il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i motivi sono in ogni caso inammissibiliai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di Firenze ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 11.La ricorrente, dunque, contesta la quantificazione del danno cui la Corte di Firenze ha atteso in via equitativa(cfr. memoria della ricorrente, pag. 3) , in quanto “non corrispondente alle risultanze del giudizio” (così ricorso, pag. 20). Ovviamente va in premessa ribadito il radicato insegnamento di questa Corte, a tenor del quale ai fini della liquidazione equitativa del danno il giudice è tenuto a dare chiara ed esauriente motivazione della valutazione equitativa operata, la quale, consistendo pur sempre in una valutazione discrezionale basata su presunzioni e su apprezzamenti di probabilità, per non risultare arbitraria, richiede l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico attraverso cui vi si è pervenuti (cfr. Cass. 3.7.1982, n. 3977; Cass. 10.1.1986, n. 69, secondo cui ai fini della liquidazione equitativa del danno il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione analitica di ciascuno degli elementi in base ai quali formi il suo convincimento complessivo, bastando all’uopo che egli abbia tenuti presenti (sia pure con presunzioni ed apprezzamenti di probabilità) i dati di fatto risultanti dall’istruzione probatoria e sufficienti a far ritenere equa la sua determinazione). 12.In questi termini la valutazione equitativa cui la Corte fiorentina ha fatto luogo,risulta ineccepibile, congrua ed esaustiva. Più esattamente non risulta inficiata da alcun errore di diritto. Più esattamente risulta immune da qualsivoglia ipotesi di “anomalia motivazionale” – ipotesi tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione - rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. Segnatamente, con riferimento all’ “anomalia”della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito:cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) si evidenzia che la corte d ’appello ha – lo si è anticipato -compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Ovviamente, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. –al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 13. In ogni caso la ricorrente si duole per l’omessa ovvero per l’erronea valutazione degli esiti istruttori (“il Collegio peritale concludeva, sul punto, che in ben n. 21 casi su 42, il CIDP non era eseguibile, o era comunque sconsigliabile”: così ricorso, pag. 17; così memoria della ricorrente, pag. 3; “sul punto, il Collegio peritale ha stabilito che in numerosi casi l’indicazione terapeutica contenuta nella scheda di trattamento risultava inidonea”: così ricorso, pag. 17; cfr. memoria della ricorrente, pag.3). E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora – è il caso di specie - il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 14.Una triplice finale puntualizzazione si impone. La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass.(ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. 5.7.2007, n. 15219). In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie]di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)). Intema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc.civ. solo quando il giudice di merito disattenda [il che non è nel caso di specie] tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)). 15.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazionesegue come da dispositivo. 16.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente, “Azienda U.S.L. [OSCURATO:PERSONA]”, a rimborsare all a controricorrente,“[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6 .200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P.R. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l la ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P.R. cit., se