CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Lette le conclusioni dei difensori Gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli imputati chiedono l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili e per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza di quello proposto dalle parti civili relativamente agli interessi civili. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile chiede, in riforma della sentenza impugnata, anche senza rinvio, l'accoglimento della domanda di demolizione della ricostruita superfetazione, comprensiva della torre fumaria, non essendo possibile la rimessione in pristino prevista dall'Art.872, co.2, c.c. nei casi di violazione degli artt. 873, 890 e 907 c.c.; chiede altresì il rigetto dei ricorsi degli imputati. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 18 settembre 2018 il Tribunale di Arezzo ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. 1.1. Agli imputati erano ascritti i reati ex artt. 110 cod. pen., 44, 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 per avere, in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] quale proprietaria dell'immobile in Sansepolcro, via Buitoni n.57/59, [OSCURATO:PERSONA] quale direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante della società esecutrice dei lavori, [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società proprietaria del ristorante «Il giardino di Piero» ubicato nell'immobile, realizzato le seguenti opere in difformità della SCIA n. 596 presentata al comune di Sansepolcro in data 9 gennaio 2014, avente ad oggetto «opere di manutenzione straordinaria alla cucina del ristorante II giardino di Piero»: eseguivano un intervento di demolizione e ricostruzione del volume esistente e non una ristrutturazione edilizia, con sostituzione della copertura e aumento della sagoma, sostituzione di due pareti perimetrali eseguita con materiali diversi dagli originali, aumento della quota imposta del piano di calpestio della cucina rispetto alla quota del chiostro rimasta scoperta. Fatto accertato in Sansepolcro il 16 maggio 2014. Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Pubblico ministero e la parte civile. 1.2. Con la sentenza del 6 novembre 2020 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma di quella di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] perché estinti i reati per prescrizione; il termine è stato fatto decorrere dalla data dell'accertamento del 16 maggio 2014, in assenza di cause di sospensione. 1.3. La Corte territoriale ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidandolo equitativamente in C 10.000,00, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. In primo grado gli imputati furono assolti sul rilievo che le opere eseguite non erano difformi dalla Scia, come contestato, perché sarebbero state conformi alla SCIA successivamente presentata. La sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità poiché avrebbe violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, menomando il diritto di difesa degli imputati. La Corte territoriale avrebbe ritenuto che i lavori non avrebbero potuto essere realizzati con la Scia né assentiti sulla base della normativa vigente, per altro non indicata; l'imputazione ascriveva invece agli imputati la diversa condotta di opere realizzate in difformità della prima Scia presentata. La diversità tra i fatti ascritti nell'imputazione e quelli oggetto della sentenza di condanna, seppure ai fini civilistici, avrebbe leso il diritto di difesa, in quanto, nel primo caso la difesa avrebbe dimostrato la conformità delle opere al titolo, nel secondo sulla conformità al quadro normativo di riferimento. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione: la Corte territoriale non avrebbe indicato quali siano state le norme violate e la sussumibilità della fattispecie nel paradigma delle norme di cui al capo di imputazione; la motivazione sarebbe apparente. La sentenza non rispetterebbe neanche l'obbligo di motivazione rafforzata, posto che in primo grado gli imputati furono assolti. 2.3. Con il terzo motivo, subordinato al secondo, si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione nella quale mancherebbe l'indicazione degli elementi di diritto cui si fonda la decisione; a tale carenza non potrebbero supplire nemmeno il richiamo alle dichiarazioni del teste Veneziani, poiché non consente di individuare la disciplina urbanistica violata. 2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sull'omessa valutazione delle memorie depositate dalla difesa ex art.121 cod. proc. pen.I ricorrenti hanno sostenuto l'inammissibilità degli appelli presentati dal Pubblico ministero e della parte civile per violazione del principio di specificità e perché l'appello parte civile era finalizzato a sostenere la responsabilità dei soli pubblici amministratori e a dimostrare l'esistenza di un danno eziologicamente non collegato ai reati contestati. Alcuna valutazione di tali deduzioni sarebbe stata effettuata dalla Corte territoriale, nonostante la loro rilevanza sull'ammissibilità degli appelli. 2.5. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione sulla valutazione degli atti d'appello del Pubblico ministero e della parte civile. 2.5.1. L'appello del Pubblico ministero sarebbe inammissibile per difetto di specificità, in quanto lamenterebbe violazioni avulse rispetto alla ratio della sentenza di primo grado - che giustificò l'assoluzione perché le opere erano conformi alla successiva SCIA in variante - in quanto individuate nella mancata disapplicazione del titolo autorizzativo perché relativo ad opere non assentibili. 2.5.2. Anche l'atto d'appello della parte civile sarebbe inammissibile per specificità, poiché solo non si confronterebbe con la motivazione della sentenza di assoluzione ed escluderebbe la responsabilità degli imputati, considerando responsabili i pubblici amministratori; inoltre, le richieste risarcitorie non sarebbero collegate all'illecito contestato nel processo. 2.6 Con il sesto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione. Mancherebbe la motivazione sull'asserita limitazione del diritto di godimento e su quale elemento probatorio si fondi; l'assenza di motivazione sarebbe ancora più rilevante tenuto conto che le opere contestate nel capo di imputazione sarebbero opere interne, intrinsecamente inidonee a limitare il godimento di altre opere interne. Tali spiegazioni si imponevano anche per verificare l'esistenza del danno e la sua quantificazione, la cui valutazione sarebbe fondata su un giudizio equitativo apparente. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo si deducono la contraddittorietà della motivazione e il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione degli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe errato nel fissare la data del 16 maggio 2014 (data di accertamento del reato) come dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per il reato edilizio.Trattandosi di un reato permanente, il momento consumativo coinciderebbe con la cessazione della condotta antigiuridica o con la sentenza di primo grado in caso di prosecuzione dei lavori e di prova sul completamento dell'opera. I testimoni (Piergentile, Venezianni, Cenciarini, Sogli, Bartolomei, Pruscini, Agostini) avrebbero riferito che alla data del 16 maggio 2014 l'intervento edilizio contestato fosse ancora in itinere e ciò sarebbe compatibile anche con la circostanza che non fosse stata disposta la sospensione dei lavori dopo il sopralluogo del 16 maggio 2014, come emergerebbe dalle dichiarazioni testimoniali. Va, altresì, evidenziato che all'abuso descritto nel capo di imputazione si sarebbe aggiunta un'ulteriore opera, l'installazione di una torre fumaria in acciaio, così come emerge dalle dichiarazioni citate dalla parte civile. La realizzazione di questa opera farebbe ulteriormente slittare il termine prescrizionale, atteso che, secondo la giurisprudenza citata, ai fini della decorrenza di detto termine la valutazione dell'opera deve riguardarla nella sua unitarietà (Cfr. Sez. 3 del 21/11/2019, n. 10083). Considerato che all'udienza del 15 maggio 2018 l'opera non risultava ancora collaudata, elemento che, secondo il ricorrente, farebbe slittare ulteriormente il termine di prescrizione, e che la difesa non avrebbe prodotto documentazione idonea a comprovare la reale data, si ritiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata perché il reato non sarebbe estinto per prescrizione: di conseguenza, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la demolizione dell'opera abusiva ex art., 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001. 3.2 Con il secondo motivo si deducono i vizi della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 538 cod. proc. pen. Tenuto conto che tre delle finestre dell'appartamento in possesso della parte civile si affacciavano nel chiostro in mezzo al quale era stata costruita la superfetazione abusiva, sopra la quale è stata collocata la torre fumaria in acciaio, il ricorrente ritiene che la sentenza della Corte territoriale sarebbe contradditoria nel riconoscere un risarcimento in favore della parte civile, liquidato in via equitativa in C 10.000,00, senza disporre la demolizione dell'opera costruita in violazione della distanze legali e della norme urbanistiche, omettendo di motivare rispetto a tale scelta e di riconoscere che la tutela dei diritti reali esige la rimozione del fatto lesivo (Cfr. Cass. civ. Sez. II del 23/09/2020 n. 19942). Ciò sarebbe avvenuto, nonostante un'esplicita richiesta in sede di primo grado e di appello da parte della parte civile, giustificata dall'art. 7 N.T.A., che consente per tali opere unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di demolizione senza ricostruzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati. 1.1. La Corte territoriale., dopo aver dichiarato i reati estinti per prescrizione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Dalla scarna motivazione della sentenza di appello risulta che la condanna al risarcimento del danno sarebbe intervenuta solo quale conseguenza della ritenuta sussistenza del fatto reato ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, non essendovi alcuna motivazione sulla sussistenza delle altre contravvenzioni edilizie contestate con il capo di imputazione. 1.3. La Corte di appello non ha esaminato né motivato sulla memoria ex art.121 cod. proc. pen. con la quale si contestò l'ammissibilità degli appelli del Pubblico ministero e della parte civile. 1.4. Quanto poi alla responsabilità da cui deriverebbe il risarcimento del danno, la Corte di appello ha ritenuto che nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen. - dunque, valutata a tal fine ma non rispetto alla questione dell'inammissibilità - gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero implicitamente ammesso la loro responsabilità in quanto avrebbero riconosciuto che difficoltà di ordine statico resero necessaria la realizzazione di lavori diversi, di demolizione e ricostruzione, che indussero al deposito della variante in corso d'opera con Scia n. 742/2014 che li prevedeva. Secondo la Corte territoriale tali interventi non potevano essere eseguiti con la Scia e non avrebbero potuto essere assentiti in base alla vigente normativa (cfr. dep. Veneziani, all'epoca dirigente del settore tecnico del comune di Sansepolcro udienza del 15 settembre 2017). L'unica descrizione delle opere realizzate è quella contenuta nel passaggio riportato: la sentenza fa riferimento alla demolizione e ricostruzione di una opera preesistente, senza ulteriori specificazioni o argomentazioni, e descrive così un intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 380 del 2001, realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività ex art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001, anche in variazione essenziale della precedente SCIA. 1.5. Dunque, manca nella sentenza impugnata la descrizione delle opere effettivamente realizzate; manca, cioè, la descrizione del fatto che è stato ritenuto costituire il reato, per quanto estinto per prescrizione. L'omessa indicazione delle norme che sarebbero state violate non consente poi di comprendere il percorso logico seguito dalla Corte territoriale: non si comprende perché le opere realizzate concretizzerebbero il reato, posto che risulta descritta solo la demolizione e ricostruzione. Né è possibile procedere, in assenza della indicazione concreta dei lavori eseguiti, alla verifica del corretto inquadramento giuridico della fattispecie ed alla corrispondenza con il fatto oggetto dell'imputazione. 1.6. La Corte di appello non ha neanche descritto le condotte specificamente commesse da ciascun imputato, nella rispettiva qualità; nonostante tale radicale mancanza di motivazione, i ricorrenti sono stati condannati al risarcimento del danno in solido tra loro. 1.7. Va poi evidenziato che dalla sentenza di appello non risulta in alcun modo la ragione per la quale gli imputati siano stati condannati al risarcimento del danno alla costituita parte civile. Nella sentenza si fa riferimento esclusivo al fatto che la parte civile sarebbe usufruttuaria e comodataria di due unità immobiliari site nell'edificio interessato alle opere abusive e che avrebbe visto limitato il proprio diritto di godimento degli immobili. Dal fatto descritto in sentenza non si comprende in alcun modo quale sia il rapporto tra le opere realizzate ed il diritto di godimento della parte civile; in che modo e perché la condotta degli imputati abbia limitato l'altrui diritto, per quanto tempo, quale sia stato l'apporto di ciascun condannato alla affermata lesione. In assenza di tutti gli elementi essenziali per la condanna, anche il riferimento al criterio equitativo per l'entità del risarcimento del danno è apparente. 1.8. La sentenza di appello non si confronta poi in alcun modo con la motivazione della sentenza in primo grado per superare le ragioni dell'assoluzione, in violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. 2. L'accoglimento dei ricorsi degli imputati, in presenza dei radicali vizi della motivazione descritti, determina l'assorbimento dei motivi del ricorso della parte civile. Ed invero, non essendo stato descritto il fatto reato ed essendo stata pronunciata l'assoluzione in primo grado, non è possibile neanche valutare la sussistenza della prescrizione. 2.1. Però, se è corretto che il reato ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, relativo alla edificazione di un manufatto abusivo, se commesso mediante una condotta che si protrae nel tempo, ha natura di reato permanente, va altresì ribadito che la giurisprudenza è costante nell'affermare che il termine di prescrizione può decorrere da momenti diversi: dal completamento dell'opera o dalla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo o dalla desistenza volontaria del soggetto agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica. Analoghe considerazioni la giurisprudenza ha espresso quanto ai reati di cui agli artt. 71 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001; mentre la giurisprudenza fa riferimento al collaudo solo in relazione al reato non contestato ex art. 75 d.P.R. n. 380 del 2001. 2.2. Va altresì rilevato che il Pubblico ministero ha contestato agli imputati le condotte accertate il 16 maggio 2014: ha cioè limitato l'imputazione ai fatti commessi fino a quel momento. Il che implica che la prosecuzione della condotta o la sua ripresa in epoca successiva costituisce un fatto storico diverso; lo slittamento del termine di cessazione della permanenza, per effetto di lavori successivi, avrebbe richiesto una formale contestazione integrativa da parte dell'accusa, contestazione non effettuata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di costruzione edilizia senza concessione, la permanenza cessa con la sentenza di condanna di primo grado soltanto quando vi sia la prova certa che i lavori abusivi siano proseguiti fino alla data della pronuncia ed il fatto risulti chiaramente contestato all'imputato. Ne deriva che, in assenza di questi due ultimi requisiti, la prescrizione decorre dalla data indicata nel capo d'imputazione (Sez. 3, n. 8016 del 09/05/1989, Sandullo, Rv. 181493). 3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, quanto agli effetti civili su cui ha disposto, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuov