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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09720/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3307/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege. -resistente- [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, in persona del Prefetto p.t. -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di COSENZA n. 3655/2022depositata il 29/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Con ordinanza depositata il 29/12/2022, il Giudice di pace di Cosenza ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d.

Lgs. 150/2011 da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, avverso il decreto emesso il 27 luglio 2022, con cui il Prefetto di Cosenza aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale.

Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro mezzi, illustrati con memoria; il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Cosenza hanno resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Éstata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità spetta al Prefetto, ai sensi dell’art.13 bis, comma 2, del d.lgs. n.286/1998, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. n. 16178 del 30/07/2015; Cass. n. 825 del 19/01/2010).

Nel caso in esame non risulta provata la regolare notificazione del ricorso, atteso che la notificazione del ricorso al Ministero dell’Interno e alla Prefettura presso l’Avvocatura Generale dello Stato, pur essendo stata eseguita, non risulta decisiva perché il Ministero non è legittimato sostanziale nel procedimento di cui all’art.13 del d.lgs. n.286/1998.

Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto di Cosenza nel suo Ufficio.

P.Q.M. - Rinvia a [OSCURATO:PERSONA] per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Cosenza nel suo Ufficio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria. -Manda alla Cancelle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3307/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege. -resistente- [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, in persona del Prefetto p.t. -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di COSENZA n. 3655/2022depositata il 29/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Con ordinanza depositata il 29/12/2022, il Giudice di pace di Cosenza ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d. Lgs. 150/2011 da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, avverso il decreto emesso il 27 luglio 2022, con cui il Prefetto di Cosenza aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro mezzi, illustrati con memoria; il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Cosenza hanno resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Éstata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità spetta al Prefetto, ai sensi dell’art.13 bis, comma 2, del d.lgs. n.286/1998, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. n. 16178 del 30/07/2015; Cass. n. 825 del 19/01/2010). Nel caso in esame non risulta provata la regolare notificazione del ricorso, atteso che la notificazione del ricorso al Ministero dell’Interno e alla Prefettura presso l’Avvocatura Generale dello Stato, pur essendo stata eseguita, non risulta decisiva perché il Ministero non è legittimato sostanziale nel procedimento di cui all’art.13 del d.lgs. n.286/1998. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto di Cosenza nel suo Ufficio. P.Q.M. - Rinvia a [OSCURATO:PERSONA] per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Cosenza nel suo Ufficio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria. -Manda alla Cancelle
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