CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29811/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2627/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi, quanto a [OSCURATO:PERSONA], al giudizio di responsabilità, alla individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio, alla sussistenza di una mera resistenza passiva, e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], alla sussistenza della scrinninante prevista dall'art. 393 bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito, perché volti a sollecitare una rivisitazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 202