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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 19287/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20/10/2025, haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del23/04/2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatoper il delitto di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen.

La Corte diappello ha ridotto il trattamento sanzionatorio per adeguarlo allagravità della condotta posta in essere confermando nel resto lasentenza impugnata quanto all’accertamento della responsabilità per ilfatto ascritto.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la predetta sentenza, per mezzo del proprio difensore,deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Nullità assoluta della sentenza per mancata assistenzadell’interprete nella fase di discussione del giudizio abbreviato inviolazione dell’art. 24 e 11 Cost., art. 6 Conv.

Edu e artt. 179 e 495cod. proc. pen.; la assenza dell’interprete aveva precluso al ricorrentedi comprendere gli interventi conclusivi e di rendere spontaneedichiarazioni.2.2.

Violazione di legge e vizio della motivazione quanto allaerronea qualificazione della condotta come rapina impropria piuttostoche tentato furto ed eventualmente quale resistenza a pubblicoufficiale; la condotta violenta era semplicemente una reazioneall’ordine di accompagnamento in caserma.2.3.

Violazione di legge e vizio della motivazione per non averequalificato la condotta come rapina tentata e non consumata.2.4.

Violazione di legge e vizio della motivazione per non averconcesso le circostanze attenuanti generiche e la circostanza3.

Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.4.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici,non consentiti, oltre che manifestamente infondati.5.

Il primo motivo di ricorso oltre che totalmente reiterativo èanche generico ed aspecifico, in assenza di confronto con la decisionedella Corte di appello, che ha puntualmente risposto sull’identicomotivo proposto in appello, richiamando la natura relativa della nullitàeccepita e la mancata attivazione da parte della difesa al momentodella sua asserita verificazione.

Il ricorrente non si confronta con taledato che rappresenta la ragione della decisione e con gli ulteriorielementi che hanno dimostrato per la Corte di appello, comunque, lapiena conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] appello ha dunque correttamente applicato il principio di dirittosecondo il quale in tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di uninterprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenzadella lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, sicchél’imputato ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regimeintermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicarel'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile,non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astrattoo potenziale (Sez. 1, n. 44251 del 26/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282-01; Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, Zerrouq, Rv. 285486-02; Sez.6, n. 3993 del 30/11/2025, Dabo, Rv. 286113-01; Sez.

U, n. 38306del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 -01).6.

Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, non sonoconsentiti, in quanto totalmente reiterativi (Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

Tali motivi si risolvono in unalettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01) in mancanza di confronto con la motivazione della Corte diappello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sullabase della univoca portata del materiale acquisito), la qualificazionegiuridica e la ricorrenza degli elementi tipici della rapina impropriaconsumata (pag.4 e segg. con particolare riferimento alla ricostruzionedella condotta ed alla assenza di soluzione di continuità tra sottrazione,fuga e violenza).7.

Il quarto motivo non è consentito, in quanto totalmentereiterativo, oltre che aspecifico, in mancanza di confronto con la logicaed approfondita argomentazione sul punto della Corte di appello (pag.7 dove è stato specificamente considerato il tema delle circostanzericorrente, denunciato a piede libero per diversi reati, alla impossibilitàdi valutare in termini di speciale tenuità il disvalore della condotta postain essere).8.

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20/10/2025, haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del23/04/2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatoper il delitto di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen. La Corte diappello ha ridotto il trattamento sanzionatorio per adeguarlo allagravità della condotta posta in essere confermando nel resto lasentenza impugnata quanto all’accertamento della responsabilità per ilfatto ascritto.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la predetta sentenza, per mezzo del proprio difensore,deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Nullità assoluta della sentenza per mancata assistenzadell’interprete nella fase di discussione del giudizio abbreviato inviolazione dell’art. 24 e 11 Cost., art. 6 Conv. Edu e artt. 179 e 495cod. proc. pen.; la assenza dell’interprete aveva precluso al ricorrentedi comprendere gli interventi conclusivi e di rendere spontaneedichiarazioni.2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto allaerronea qualificazione della condotta come rapina impropria piuttostoche tentato furto ed eventualmente quale resistenza a pubblicoufficiale; la condotta violenta era semplicemente una reazioneall’ordine di accompagnamento in caserma.2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione per non averequalificato la condotta come rapina tentata e non consumata.2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione per non averconcesso le circostanze attenuanti generiche e la circostanza3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici,non consentiti, oltre che manifestamente infondati.5. Il primo motivo di ricorso oltre che totalmente reiterativo èanche generico ed aspecifico, in assenza di confronto con la decisionedella Corte di appello, che ha puntualmente risposto sull’identicomotivo proposto in appello, richiamando la natura relativa della nullitàeccepita e la mancata attivazione da parte della difesa al momentodella sua asserita verificazione. Il ricorrente non si confronta con taledato che rappresenta la ragione della decisione e con gli ulteriorielementi che hanno dimostrato per la Corte di appello, comunque, lapiena conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] appello ha dunque correttamente applicato il principio di dirittosecondo il quale in tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di uninterprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenzadella lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, sicchél’imputato ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regimeintermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicarel'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile,non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astrattoo potenziale (Sez. 1, n. 44251 del 26/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282-01; Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, Zerrouq, Rv. 285486-02; Sez.6, n. 3993 del 30/11/2025, Dabo, Rv. 286113-01; Sez. U, n. 38306del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 -01).6. Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, non sonoconsentiti, in quanto totalmente reiterativi (Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). Tali motivi si risolvono in unalettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01) in mancanza di confronto con la motivazione della Corte diappello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sullabase della univoca portata del materiale acquisito), la qualificazionegiuridica e la ricorrenza degli elementi tipici della rapina impropriaconsumata (pag.4 e segg. con particolare riferimento alla ricostruzionedella condotta ed alla assenza di soluzione di continuità tra sottrazione,fuga e violenza).7. Il quarto motivo non è consentito, in quanto totalmentereiterativo, oltre che aspecifico, in mancanza di confronto con la logicaed approfondita argomentazione sul punto della Corte di appello (pag.7 dove è stato specificamente considerato il tema delle circostanzericorrente, denunciato a piede libero per diversi reati, alla impossibilitàdi valutare in termini di speciale tenuità il disvalore della condotta postain essere).8. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]