CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 29725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29248-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03496331210, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2712/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2021; Ric. 2021 n. 29248 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato “la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 27.208,20 oltre accessori dalla maturazione al saldo”, a titolo di spettanze lavorative, per l’attività di cameriere svolta nel periodo stagionale di apertura del Ristorante “[OSCURATO:PERSONA]” dal mese di maggio al mese di ottobre di ogni anno dal 2005 al 2009, risultando formalmente inquadrato alle dipendenze di detta società solo negli anni 2005, 2007 e 2008; 2.la Corte, in sintesi, sulla scorta dell’istruttoria espletata, ha ritenuto che “lo Iacomino per tutto il periodo indicato in ricorso e non solo per i periodi di regolare inquadramento (2005, 2007 e 2008) fosse stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale”; ha aggiunto: “la durata, dunque, e le modalità di espletamento della prestazione lavorativa in oggetto nei termini dedotti da parte ricorrente, odierna appellante, risultano confermate dalla dichiarazione dei testi, tutti dipendenti ed ex dipendenti della resistente, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare riferendo gli stessi per scienza diretta dei fatti in oggetto e non essendo legati al tempo dalla deposizione da rapporto di alcuna natura con le parti in causa”; ha, infine, condiviso le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio espletata in grado di appello per la quantificazione del dovuto; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; Ric. 2021 n. 29248 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la societàha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.il primo motivo denuncia: “Violazione dell’articolo 112 del Codice di Procedura Civile, in relazione all’articolo 360, comma1, n. 4), del Codice di Procedura Civile”, per aver la Corte d’Appello di Napoli omesso di pronunciarsi sulla eccezione, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], di inammissibilità delle domande nuove e delle modifiche alle domande già proposte, formulate dallo Iacomino nel giudizio di secondo grado”; si sostiene che solo in grado di appello lo Iacomino avrebbe chiesto di ”… accertare e dichiarare la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per gli anni 2005-2009…” e, in subordine, “ … nella de negata ipotesi in cui non venisse ritenuto provate le differenze retributive condannare la società convenuta alla liquidazione del trattamento di fine rapporto ed indennità contrattuali relativamente agli anni 2005, 2007, 2008 …”; la censura non può trovare accoglimento,sia perché il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione puramente processuale –qual è l’eccezione di inammissibilità di una domanda - non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; v. pure Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 25154 del 2018; Cass. n. 1701 del 2009), sia perché non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (ex plurimis, Cass. n. 7404 del 2014) e, nella specie, la Corte territoriale, Ric. 2021 n. 29248 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- avendo esaminato nel merito le domande ha implicitamente, quanto inequivocabilmente, ritenuto le medesime ammissibili; 2. il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applica zione dell’articolo 115, comma 1, del Codice di Procedura Civile, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), del Codice di Procedura Civile”, per aver la Corte d’Appello di Napoli travisato ed erroneamente percepito gli elementi di prova posti a fondamento della decisione, in relazione alla sussistenza di un unico rapporto lavorativo, per il periodo dedotto in giudizio, quindi anche per gli anni 2006 e 2009, quale elemento controverso, oggetto di discussione tra le parti, pertanto, non soggetto a revocazione; il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 115, comma 1, del Codice di Procedura Civile, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), del Codice di Procedura Civile”, per aver la Corte d’Appello di Napoli posto a fondamento della decisione fatti in alcun modo provati dallo Iacomino, in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (in particolare per il dedotto lavoro straordinario), quale elemento controverso, oggetto di discussione tra le parti,pertanto, non soggetto a revocazione; 3.le censure sono inammissibili; come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020; v. pure Cass. SS.UU. n. 16598 del 2016), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle Ric. 2021 n. 29248 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre nella specie parte ricorrente non deduce alcuna delle ipotesi indicate, piuttosto criticando, nella sostanza, la valutazione delle prove così come operata dalla Corte territoriale; inoltre, ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); infine, circa l’eccepito “travisamento della prova”, premesso che cospicua giurisprudenza di questa Corte ne pone in dubbio la deducibilità in Cassazione (Cass. n. 24395 del 2020; Cass. n. 30808 del 2021; Cass. n. 29002 del 2021; Cass. n. 27001 del 2021; Cass. n. 25155 del 2021; da ultimo v. diffusamente Cass. n. 18326 del 2022), è sufficiente rilevare che detta ipotesi, nella sua più recente accezione intesa dall’orientamento che pure ne ammette la ricorribilità ai sensi dell’art. 115 c.p.c. (v. Cass. n. 12971 del 2022), può rilevare “quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre al mezzo di prova”, ossia “prove che, pur riferendosi a fonti che appartengono al processo (uno specifico documento ritualmente depositato, un testimone regolarmente escusso, etc.), si sostanziano nella elaborazione di contenuti informativi che a dette fonti in nessun modo si lasciano ricondurre, neppure in via indiretta o mediata, nella Ric. 2021 n. 29248 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- loro più larga estensione rappresentativa; ossia di informazioni probatorie delle quali risulti preclusa alcuna possibile o immaginabile connessione significativa con le fonti o i mezzi di prova cui il giudice ha viceversa inteso riferirle”; in definitiva, quando l’informazione probatoria derivi da “prove inesistenti” (in termini, la pronuncia citata che ha pure cura di precisare come il vizio della sentenza impugnata possa essere dedotto “a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza”); nella specie non ricorrono tali condizioni, atteso che le doglianze proposte pretendono una rivalutazione delle informazioni probatorie derivanti dal complessivo materiale istruttorio scrutinato dalla Corte di Appello; il che investe inevitabilmente apprezzamenti di merito, come conclamato dal diffuso riferimento in ricorso alle deposizioni testimoniali, e concerne l’attività di selezione (e dunque di scelta) tra i possibili contenuti informativi ricavabili da un mezzo di prova, espressione dell'essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte; 4. il quarto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697, comma 1, del Codice Civile, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3), del Codice di Procedura Civile, per aver la Corte d’Appello di Napoli considerato la consulenza tecnica quale mezzo di prova ed aver utilizzato la stessa con finalità e funzione di esonero dall’onere, incombente sullo Iacomino, di provare i fatti costituenti il diritto alle riconosciute differenze retributive”; la censura è inammissibile; Ric. 2021 n. 29248 sez. ML -ud. 06-07-2022 -7- secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte l’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., unicamente nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020) e non, invece, sostenendo –come nella specie - che la parte gr avata non avrebbe assolto all’onere probatorio sulla medesima incombente ovvero sull’assunto, peraltro indimostrato, che la prova sarebbe stata acquisita mediante il consulente tecnico d’ufficio; risulta, invece, dalla sentenza impugnata che la Corte ha ritenuto provata la domanda sulla base dell’istruttoria effettuata nel giudizio, affidando al consulente il compito di quantificare il dovuto; 5.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo