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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 26004/2026

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so dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Lauri e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 3044/2020 della Corte d’appello diNapoli, depositata il giorno 8.9.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22.9.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:SOCIETA]. propose, nei confronti diGiuseppe Muzio, un’azione revocatoria fallimentare avente adoggetto la vendita di un’autovettura usata.

In via principale,Numero registro generale 7781/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 26004/2026Data pubblicazione 30/09/2026chiese dichiararsi inefficace l’atto di disposizione ai sensidell’art. 67, comma 1, n. 1, legge fall., sul presupposto che ilvalore del bene fosse notevolmente superiore al prezzoconcordato; in via subordinata, chiese revocarsi comunque lavendita, ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall., perchécompiuta nell’ultimo semestre anteriore alla dichiarazione difallimento e quando l’acquirente conosceva lo stato diinsolvenza in cui versava il venditore.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Nola, inaccoglimento della domanda principale, dichiarò l’inefficaciadella compravendita e condannò [OSCURATO:PERSONA] a restituire alfallimento l’autovettura oppure, in alternativa, a pagarne ilcontrovalore indicato in € 16.000.La sentenza di primo grado, impugnata dall’attualecontroricorrente, venne integralmente riformata dalla Corted’appello di Napoli, che ritenne non provata la sproporzione travalore del bene e prezzo di vendita e non riproposta in appellola domanda subordinata ai sensi dell’art. 67, comma 2, leggefall.Contro la sentenza della corte territoriale il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato intre motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denunciano «violazionee falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento agli artt. 2697 c.c. e 67,comma 1, legge fall.».Numero registro generale 7781/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 26004/2026Data pubblicazione 30/09/2026Si contesta alla corte d’appello, innanzitutto, un’erroneadistribuzione degli oneri probatori, per avere posto a carico delfallimento «l’ulteriore onere di fornire la prova anche dellaincidenza sul valore del mezzo dei danni derivati dall’incendio …in riferimento al momento della vendita».

In secondo luogo, siprospetta che la sentenza impugnata sia il frutto di «un cattivoesercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali».1.1.

Il motivo è inammissibile.1.1.1.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, la pretesadi ottenere dalla Corte di legittimità nient’altro che un riesamedel fatto è addirittura esplicita, posto che quello che si denunciaè «un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali».

È dunque scontato il rilievo che siffattoapprezzamento spetta esclusivamente al giudice del merito edè insindacabile in questa sede, se non nei termini di un viziomotivazionale, che qui non è denunciato (prospettandosi il viziodi violazione di norme di diritto) e che sarebbe anch’essorilevante soltanto nei ristretti limiti posti dal novellato art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (per tutte, Cass.

S.u. n. 8053/2014).1.1.2.

Ma anche la denuncia di erronea distribuzione deglioneri probatori è inammissibile, perché non coglie il vero sensodella motivazione della sentenza impugnata.La corte partenopea non ha fatto altro che apprezzare ilmateriale istruttorio disponibile al fine di decidere se i fatti postia fondamento della domanda – e, in particolare, tra questi, lasproporzione del prezzo di vendita rispetto al valore del benevenduto – fossero provati o meno.

A fronte di alcuni fatti notiche potevano essere considerati utili per risalire in viapresuntiva al fatto ignorato da accertare (il prezzo pagato perNumero registro generale 7781/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 26004/2026Data pubblicazione 30/09/2026l’acquisto del veicolo solo un anno prima della vendita oggettodi revocatoria, il normale valore di mercato per quel tipo diveicolo usato), la corte ha riscontrato la presenza di un altrofatto noto (l’incendio del veicolo, allegato dal convenuto eprovato dal verbale dei vigili del fuoco) sicuramente discordanterispetto alla prospettazione dell’attore.

La corte territoriale hadunque applicato in modo corretto (e, comunque, nonsindacabile) il precetto secondo cui il giudice del merito, perrisalire dai fatti noti a quelli ignorati, «non deve ammettere chepresunzioni gravi, precise e concordanti» (art. 2729, comma 1,c.c.).Poiché non c’è dubbio che la significativa sproporzione trale prestazioni eseguite sia un elemento costitutivo dell’azionerevocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 1, legge fall.(Cass. n. 8635/2018), anche sotto questo profilo, la corted’appello è rimasta nell’ambito del suo potere di apprezzamentodel fatto e non ha errato nell’applicazione delle norme di dirittoche disciplinano la ripartizione dell’onere della prova: all’esitodel contraddittorio e dell’istruttoria, un fatto essenziale posto afondamento della domanda è rimasto incerto e, quindi, ladomanda è stata coerentemente respinta.È invece il ricorrente che pretende di invertire l’onere dellaprova, spezzando la fattispecie costitutiva dell’azione esercitatae facendo carico al convenuto di dimostrare la congruità delprezzo di vendita.

Ciò, però, non è consentito, nemmenoinvocando il principio di vicinanza della prova (che può essereutilizzato solo nei casi in cui è incerta la distinzione tra fatticostitutivi e fatti impeditivi) o, men che meno, un inedito«principio della “normalità”».Numero registro generale 7781/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 26004/2026Data pubblicazione 30/09/20262.

Il secondo motivo prospetta «nullità della sentenza odel procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,in riferimento agli artt. 112 e 132 c.p.c.».Con questo motivo il ricorrente si duole che la corteterritoriale abbia ritenuto non riproposta in appello la domandasubordinata di dichiarazione di inefficacia della compravenditaai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall., domanda che in primogrado era rimasta assorbita per l’accoglimento di quellaprincipale.2.1.

Il motivo è inammissibile per mancanza di specificitànella descrizione del contenuto dell’atto (comparsa di rispostad’appello) da cui questa Corte dovrebbe desumere che, invece,quella domanda subordinata era stata riproposta davanti algiudice dell’appello.Il ricorrente si limita a segnalare che, nella comparsa dirisposta davanti alla Corte d’appello di Napoli, esso «si èsoffermato lungamente … sugli elementi istruttori offerti … adimostrazione della sussistenza, in capo all’acquirente, dellascientia decoctionis».

Dal che sarebbe, «pertanto,incontrovertibile … la volontà di conseguire la dichiarazione diinefficacia dell’atto di compravendita … anche ai sensi dell’art.67, comma 2, legge fall.».Sennonché lo stesso ricorrente ricorda che la scientiadecoctionis è elemento anche dell’azione revocatoria di cuiall’art. 67, comma 1, legge fall., sia pure con presunzione legaledella sua sussistenza, ma relativa, avendo il convenuto l’onere(e la possibilità) di provare «che non conosceva lo statod’insolvenza del debitore».

Pertanto, dall’essersi l’attore-appellato soffermato – nella comparsa di risposta – sullaNumero registro generale 7781/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 26004/2026Data pubblicazione 30/09/2026scientia decoctionis non deriva, in modo «incontrovertibile», cheesso abbia inteso riproporre la domanda subordinata.

In altritermini, la descrizione del contenuto dell’atto di parte che silegge nel ricorso non è sufficiente per permettere alla Corte diesprimere un proprio giudizio sull’affermazione del giudiced’appello che quella domanda non era stata riproposta in quellasede.3.

Anche il terzo motivo denuncia «nullità della sentenzao del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»,questa volta «per omesso esame di« documenti decisivi ai finidella risoluzione della controversia».Il motivo contesta, ritenendola meramente apparente, lamotivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stataritenuta non provata la conoscenza dello stato di insolvenza incapo all’acquirente al momento della compravendita.3.1.

Il motivo è inammissibile perché irrilevante, in quantocensura una parte della motivazione aggiunta nella sentenzaimpugnata «per mero tuziorismo», dopo l’affermazione chel’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall.non era stata riproposta in appello.In effetti, una volta statuito che la domanda subordinatanon era stata riproposta, il giudice d’appello non aveva alcunmotivo di soffermarsi sulla (pur ritenuta) mancanza di provadella scientia decoctionis, che sarebbe stata un motivo di rigettodella domanda, ove riproposta.4.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudiziodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.Numero registro generale 7781/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 26004/2026Data pubblicazione 30/09/2026 P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 3.000, per compensi, oltrealle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessoridi legge;dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del22.9.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Lauri e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 3044/2020 della Corte d’appello diNapoli, depositata il giorno 8.9.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22.9.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:SOCIETA]. propose, nei confronti diGiuseppe Muzio, un’azione revocatoria fallimentare avente adoggetto la vendita di un’autovettura usata. In via principale,Numero registro generale 7781/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 26004/2026Data pubblicazione 30/09/2026chiese dichiararsi inefficace l’atto di disposizione ai sensidell’art. 67, comma 1, n. 1, legge fall., sul presupposto che ilvalore del bene fosse notevolmente superiore al prezzoconcordato; in via subordinata, chiese revocarsi comunque lavendita, ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall., perchécompiuta nell’ultimo semestre anteriore alla dichiarazione difallimento e quando l’acquirente conosceva lo stato diinsolvenza in cui versava il venditore.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Nola, inaccoglimento della domanda principale, dichiarò l’inefficaciadella compravendita e condannò [OSCURATO:PERSONA] a restituire alfallimento l’autovettura oppure, in alternativa, a pagarne ilcontrovalore indicato in € 16.000.La sentenza di primo grado, impugnata dall’attualecontroricorrente, venne integralmente riformata dalla Corted’appello di Napoli, che ritenne non provata la sproporzione travalore del bene e prezzo di vendita e non riproposta in appellola domanda subordinata ai sensi dell’art. 67, comma 2, leggefall.Contro la sentenza della corte territoriale il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato intre motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano «violazionee falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento agli artt. 2697 c.c. e 67,comma 1, legge fall.».Numero registro generale 7781/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 26004/2026Data pubblicazione 30/09/2026Si contesta alla corte d’appello, innanzitutto, un’erroneadistribuzione degli oneri probatori, per avere posto a carico delfallimento «l’ulteriore onere di fornire la prova anche dellaincidenza sul valore del mezzo dei danni derivati dall’incendio …in riferimento al momento della vendita». In secondo luogo, siprospetta che la sentenza impugnata sia il frutto di «un cattivoesercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali».1.1. Il motivo è inammissibile.1.1.1. Per quanto riguarda il secondo aspetto, la pretesadi ottenere dalla Corte di legittimità nient’altro che un riesamedel fatto è addirittura esplicita, posto che quello che si denunciaè «un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali». È dunque scontato il rilievo che siffattoapprezzamento spetta esclusivamente al giudice del merito edè insindacabile in questa sede, se non nei termini di un viziomotivazionale, che qui non è denunciato (prospettandosi il viziodi violazione di norme di diritto) e che sarebbe anch’essorilevante soltanto nei ristretti limiti posti dal novellato art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (per tutte, Cass. S.u. n. 8053/2014).1.1.2. Ma anche la denuncia di erronea distribuzione deglioneri probatori è inammissibile, perché non coglie il vero sensodella motivazione della sentenza impugnata.La corte partenopea non ha fatto altro che apprezzare ilmateriale istruttorio disponibile al fine di decidere se i fatti postia fondamento della domanda – e, in particolare, tra questi, lasproporzione del prezzo di vendita rispetto al valore del benevenduto – fossero provati o meno. A fronte di alcuni fatti notiche potevano essere considerati utili per risalire in viapresuntiva al fatto ignorato da accertare (il prezzo pagato perNumero registro generale 7781/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 26004/2026Data pubblicazione 30/09/2026l’acquisto del veicolo solo un anno prima della vendita oggettodi revocatoria, il normale valore di mercato per quel tipo diveicolo usato), la corte ha riscontrato la presenza di un altrofatto noto (l’incendio del veicolo, allegato dal convenuto eprovato dal verbale dei vigili del fuoco) sicuramente discordanterispetto alla prospettazione dell’attore. La corte territoriale hadunque applicato in modo corretto (e, comunque, nonsindacabile) il precetto secondo cui il giudice del merito, perrisalire dai fatti noti a quelli ignorati, «non deve ammettere chepresunzioni gravi, precise e concordanti» (art. 2729, comma 1,c.c.).Poiché non c’è dubbio che la significativa sproporzione trale prestazioni eseguite sia un elemento costitutivo dell’azionerevocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 1, legge fall.(Cass. n. 8635/2018), anche sotto questo profilo, la corted’appello è rimasta nell’ambito del suo potere di apprezzamentodel fatto e non ha errato nell’applicazione delle norme di dirittoche disciplinano la ripartizione dell’onere della prova: all’esitodel contraddittorio e dell’istruttoria, un fatto essenziale posto afondamento della domanda è rimasto incerto e, quindi, ladomanda è stata coerentemente respinta.È invece il ricorrente che pretende di invertire l’onere dellaprova, spezzando la fattispecie costitutiva dell’azione esercitatae facendo carico al convenuto di dimostrare la congruità delprezzo di vendita. Ciò, però, non è consentito, nemmenoinvocando il principio di vicinanza della prova (che può essereutilizzato solo nei casi in cui è incerta la distinzione tra fatticostitutivi e fatti impeditivi) o, men che meno, un inedito«principio della “normalità”».Numero registro generale 7781/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 26004/2026Data pubblicazione 30/09/20262. Il secondo motivo prospetta «nullità della sentenza odel procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,in riferimento agli artt. 112 e 132 c.p.c.».Con questo motivo il ricorrente si duole che la corteterritoriale abbia ritenuto non riproposta in appello la domandasubordinata di dichiarazione di inefficacia della compravenditaai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall., domanda che in primogrado era rimasta assorbita per l’accoglimento di quellaprincipale.2.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificitànella descrizione del contenuto dell’atto (comparsa di rispostad’appello) da cui questa Corte dovrebbe desumere che, invece,quella domanda subordinata era stata riproposta davanti algiudice dell’appello.Il ricorrente si limita a segnalare che, nella comparsa dirisposta davanti alla Corte d’appello di Napoli, esso «si èsoffermato lungamente … sugli elementi istruttori offerti … adimostrazione della sussistenza, in capo all’acquirente, dellascientia decoctionis». Dal che sarebbe, «pertanto,incontrovertibile … la volontà di conseguire la dichiarazione diinefficacia dell’atto di compravendita … anche ai sensi dell’art.67, comma 2, legge fall.».Sennonché lo stesso ricorrente ricorda che la scientiadecoctionis è elemento anche dell’azione revocatoria di cuiall’art. 67, comma 1, legge fall., sia pure con presunzione legaledella sua sussistenza, ma relativa, avendo il convenuto l’onere(e la possibilità) di provare «che non conosceva lo statod’insolvenza del debitore». Pertanto, dall’essersi l’attore-appellato soffermato – nella comparsa di risposta – sullaNumero registro generale 7781/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 26004/2026Data pubblicazione 30/09/2026scientia decoctionis non deriva, in modo «incontrovertibile», cheesso abbia inteso riproporre la domanda subordinata. In altritermini, la descrizione del contenuto dell’atto di parte che silegge nel ricorso non è sufficiente per permettere alla Corte diesprimere un proprio giudizio sull’affermazione del giudiced’appello che quella domanda non era stata riproposta in quellasede.3. Anche il terzo motivo denuncia «nullità della sentenzao del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»,questa volta «per omesso esame di« documenti decisivi ai finidella risoluzione della controversia».Il motivo contesta, ritenendola meramente apparente, lamotivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stataritenuta non provata la conoscenza dello stato di insolvenza incapo all’acquirente al momento della compravendita.3.1. Il motivo è inammissibile perché irrilevante, in quantocensura una parte della motivazione aggiunta nella sentenzaimpugnata «per mero tuziorismo», dopo l’affermazione chel’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall.non era stata riproposta in appello.In effetti, una volta statuito che la domanda subordinatanon era stata riproposta, il giudice d’appello non aveva alcunmotivo di soffermarsi sulla (pur ritenuta) mancanza di provadella scientia decoctionis, che sarebbe stata un motivo di rigettodella domanda, ove riproposta.4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudiziodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.Numero registro generale 7781/2021Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 26004/2026Data pubblicazione 30/09/2026 P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 3.000, per compensi, oltrealle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessoridi legge;dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del22.9.2026.Il Presidente
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