CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 32636/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che le spese si possano compensare, stante la mancata accettazione da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] loronzo oggi, -3 NOV. 20 /A FUrtZi0OP110 O C'