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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 38247/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con provvedimento del 12.3.2024, pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato estinto ("stante la mancata riassunzione di parte") il procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 instaurato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto di istanza di ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato, disposto dal GIP dello stesso Tribunale.

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge, per avere il giudicante, ancora una volta, erroneamente e abnormemente applicato nel presente procedimento le regole del giudizio civile, nonostante la circolare ministeriale del 29.11.2022 e la stessa sentenza rescindente della Suprema Corte avessero chiaramente statuito il principio per cui nel procedimento di opposizione ex art. 99 cit. proposto per ottenere, in sede penale, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si debba procedere con le forme del rito civile, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale.

Il ricorrente ha anche dedotto la violazione di legge in relazione al contenuto dell'originario provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione.

3. Il PG della S.C. nella requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è fondato, avendo il provvedimento impugnato manifestamente eluso il dictum della sentenza rescindente, che aveva chiaramente statuito che il procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 instaurato dal ricorrente dovesse essere presentato presso la cancelleria penale e seguire le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (secondo l'insegnamento di Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Rv. 283424 - 01).

Ne discende carne nessuna riassunzione del procedimento in sede civile fosse richiesta dalla parte nel caso di specie, come erroneamente stabilito dal Tribunale.

5. Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'impugnato provvedimento dev'essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per l'ulteriore corso.

Così deciso il 12 settembre 2024 re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con provvedimento del 12.3.2024, pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato estinto ("stante la mancata riassunzione di parte") il procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 instaurato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto di istanza di ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato, disposto dal GIP dello stesso Tribunale. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge, per avere il giudicante, ancora una volta, erroneamente e abnormemente applicato nel presente procedimento le regole del giudizio civile, nonostante la circolare ministeriale del 29.11.2022 e la stessa sentenza rescindente della Suprema Corte avessero chiaramente statuito il principio per cui nel procedimento di opposizione ex art. 99 cit. proposto per ottenere, in sede penale, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si debba procedere con le forme del rito civile, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale. Il ricorrente ha anche dedotto la violazione di legge in relazione al contenuto dell'originario provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione. 3. Il PG della S.C. nella requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato, avendo il provvedimento impugnato manifestamente eluso il dictum della sentenza rescindente, che aveva chiaramente statuito che il procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 instaurato dal ricorrente dovesse essere presentato presso la cancelleria penale e seguire le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (secondo l'insegnamento di Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Rv. 283424 - 01). Ne discende carne nessuna riassunzione del procedimento in sede civile fosse richiesta dalla parte nel caso di specie, come erroneamente stabilito dal Tribunale. 5. Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'impugnato provvedimento dev'essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per l'ulteriore corso. Così deciso il 12 settembre 2024 re
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