CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 36962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n.10581/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in Roma, via Celimontana n. 38 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], già rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] t r o L uigi Cazzetta, per procura speciale allegat a in calce a l ricorso , cui poi è subentrato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale depositata con atto16.12.2020 ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] M otta S.r.l. , elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 47 , presso lo studio del l’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , per OGGETTO Fallimento. Opposizionestato passivo. Ud. 26/10/2022 CC Cron. R.G.N.10581/2018 procura speciale in calce al controricorso, controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Lecco n. 1 9 63 /2018 depositato il 5 .3 . 20 18 , nel procedimento ivi iscritto al n. 2084/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26.10.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese l’ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del l’importo di € 1 0 0. 873 , 50 , vantato a titolo di spettanze derivanti da rapporto di lavoro subordinato e, quindi, in via privilegiata ai sensi dell’ art. 2751 - bis, n. 1, c.c. Il giudice delegato respinse la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal curatore delfallimento ai sensi dell’art. 2948, n. 5, c.c. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ribadendo la controeccezione di interruzione della prescrizione mediante lettera contenente intimazione di pagamento asseritamente consegnata alla legale rappresentante della società in data 21.12.2009. Il Tribunale di Lecco respinse l’opposizione, ritenendo non provato l’atto interruttivo e, in particolare, rilevando la mancanza di data certa della lettera contenente l’intimazione e firmata, per ricevuta, quale legale rappresentante della società poi fallita, dalla moglie dell’opponente. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico, ma articolato, motiv o . Si è costituit o con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti ha nno inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motiv o di impugnazione si denuncia – « ex art. 360 c.p.c. n . 3 » – « Violazione dell’art. 2729 c.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la ricorrente ha dimostrato l’esistenza dei propri crediti attraverso elementiindiziari, gravi, precisi e concordanti». 1.1. Come già esposto nella parte in f atto, unico tema in discussione è la prescrizione del diritto vantato da [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, l’interruzione della prescrizione mediante la lettera contenente la formale richiesta di pagamento,datata 21.12.2009. 1.2. Il Tribunale di Lecco ha innanzitutto rilevato che la lettera, contenente anche la firma per ricevuta della legale rappresentante della società fallita (moglie del ricorrente), è priva di data certa (art. 2704 c.c.) che renda il documento opponibile al curatore, soggetto terzo, in sede di accertamento del passivo, rispetto all’imprenditore fallito ( ex multis : Cass . n. 24168/2017e S.U. n. 4213/2013). Il tribunale ha quind i ritenuto insufficienti le proveindirette offerte dal ricorrente (o comunque disponibili) per risalire presuntivamente al fatto igno ra to dell’effettiva consegna al debitore del documento idoneo alla costituzione in mora (art. 1219, comma 1, c.c.) in data utile per ottenere l’interruzione della prescrizione (art. 2943, comma 4, c.c.). 1.3. Secondo parte ricorrente, il tribunale avrebbe in tal modo violato la norma che di sciplina l’uso delle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) e avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivoper il giudizio. 2.Il ricorso è inammissibile.2.1. Per quanto riguarda la denuncia del vizio di violazione di legge, parte ricorrente pretende di qualificare in questi termini quella che, a ben vedere, non è altro che una inammissibile richiestadi riesam inare l’accertamento del fatto che spetta in via esclusiva al giudice di merito . Il Tribunale di Lecco , preso atto della pacifica mancanza di data certa della lettera interruttiva della prescrizione, ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti(fatti secondari noti ) per risalire – rispetta ndo il criterio di gravità, precisione e concordanza del ragionamento presuntivo – al fatto igno ra to della consegna della lettera alla data i n essa indicata. 2.1.1. Il contenuto nor m ativo dell ’art. 2729 c.c. consiste nel porre limiti all’utilizzabilità del ragionamento presuntivo quale prova dei fatti rilevanti per decidere la causa. I n particolare, per quel che qui interessa, il primo comma dispone che il giudice «non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». È pertanto impensabile che possa incorrere nella violazione della citata disposizione il giudice di merito che , all’esito del ragionamento presuntivo, conclud a nel senso dell’impossibilità di risalire dai fatti noti al fatto ignorato(salvo il caso, da considerare però puramente teorico , di un giudice di merito che, «dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva»: Cass. n. 3541/2020; e, anche in questo caso, non si tratterebbe tanto di violazione dell’art. 2729 c.c., quanto di motivazione irrimediabilmente contraddittoria). In altri termini, quello che potrebbe essere censurato per violazione di legge è soltanto l’utilizzo delle presunzioni senza rispettare i limiti posti dall’art. 2729, comma 1, c.c., ovverosia ammettendo presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. S ostenere, come f a in questo caso parte ricorrente, che il giudice avrebbe invece potuto (e quindi dovuto) inferire il fatto ignorato dall’insieme dei fatti noti disponibili per costruire il ragionamento presuntivo non significa altro che censurare nel merito l’accertamento del fatto e non può valere quale denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c., che non impone, ma limita, l’utilizzo delle presunzioni semplici. E, in effetti, i precedenti c he si sono occupati dell’interpretazione dell’art. 2729 c.c. e de i limiti del sindacato in sede di legittimità dell’utilizzo delle presunzioni da parte del giudice del merito sono di norma scaturiti da casi in cui quel giudice aveva accertato presuntivamente un fatto rilevante per la decisione e non da casi di ritenuta insufficien za de l valore indiziariod e i fatti noti per risalire al fatto ignorato ( v., ex multis , Cass. nn. 9054/2022; 34248/2021; 18611/2021; 5484/ 2019 ; 29635/2018; 19485/2017 ; 8767/2011 ) . Coerentemente, questa Corte ha già avuto modo di statuire che «la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo …, non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo»(Cass. n. 17720/2018). 2.2. L’omesso esame di un fatto decisivo compare , in effetti, in aggiunta alla violazione di legge, nella rubrica che descrive il contenuto del motivo di ricorso, come sopra riportata al paragrafo 1. Tuttavia, il motivo si rivela inammissibile anche sotto questo aspetto, per diverse, concorrenti ragioni. 2.2.1. Innanzitutto, non si chiarisce quale sarebbe il « fatto decisivo» di cui si lamenta l’omesso esame . Esso non potrebbe certo essere lo stesso fatto oggetto dell’accertamento negativo del giudice (ovverosia l’avvenuta consegna della lettera nella data in essa indicata), perché altrimenti si tratterebbe , ancora una volta, di nient’altro che della mera pretesa di un riesame dell’accertamento in fatto del giudice di merito , indebitamente vestitain termini di vizio censurabile in sede di legittimità. 2.2.2. Nemmeno rientra nei connotati del vizio di omesso esame l’allegazione secondo cui il Tribunale di Lecco avrebbe considerato solo alcuni dei fatti secondari asseritamente utili ai fini dell’accertamento presuntivo del fattoprincipale , ovverosia la consegna della lettera di messa in mora con effetto interruttivo della prescrizione. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di statuire, è « e scluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo» (Cass. nn. 5279/2020 ; 26305/2018; 21961/2010; 24028/2009; 8023/2009; 10847/2007; 23079/2005; 15737/2003). 2.2.3. Infine, quand’anche si volesse intendere che il fatto di cui si denuncia l’omesso esame sono le circostanze dedotte con la prova testimoniale i cui capitoli sono integralmente riportati nel ricorso, nulla muterebbe rispetto a quanto sopra argomentato, perché anche l’offerta testimonianza era volta a provare (non il fatto principale oggetto di accertamento , ma) un fatto secondario da utilizzare qualesostegno per il ragionamento presuntivo, ovverosia, in definitiva, l’affermazione al teste, da parte dello stesso ricorrente, di avere provveduto a consegnare nella data di riferimento la lettera contenente la messa in mora («Vero che verso la fine del mese di dicembre 2009 il sig. [OSCURATO:PERSONA] le ha riferito di aver, in precedenza, provveduto a consegnare alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. la lettera di cui al doc. n. 7 che si rammostra»; i rimanenti due capitoli riguardano il consiglio di inviare la lettera che il teste avrebbe dato al ricorrente). Anche in questo caso non si tratta, pertanto, dell’omesso esame di un fatto decisivo, ma, tutt’al più, della mancata valutazione di un elemento indiziario.Per giunta, di un elemento indiziario intrinsecamente di scarso valore – e, quindi, tutt’altro che decisivo – perché consistente in una dichiarazione della stessa parteche aveva l’onere di provare il fatto principale. 3. Un’ultima considerazione deve essere riservata a un ulteriore aspetto che – sebbene trattato nel ricorso e , pi ù diffusamente, nella memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. – non è stato indicato come autonomo motivo ; considerazione volta a precisare che, quand’ anche così fosse, si tratterebbe di un motivo comunque inammissibile, perché po rrebbe una questione del tutto nuova,che non risulta essere stata posta e trattata nel giudizio di merito. 3.1. Tra gli indizi indicati dal ricorrente a sostegno della prova della consegna della lettera di messa in mora vi è il fatto che il debito risultava annotato nelle scritture contabili della società poi fallita anche dopo la maturata prescrizione quinquennale. Tale indizio è stato considerato come tale dal Tribunale di Lecco, nell’ambito della motivazione sulla ritenuta insufficienza della prova del fatto interruttivo dellaprescrizione. Nel ricorso e nella memoria si sostiene che all’iscrizione a bilancio del debito si dovrebbe dare valore di riconoscimento del debito e, quindi, di autonomo fatto interruttivo, ai sensi dell’art.2944 c.c., di cui, tuttavia, non si denuncia la violazione.Ebbene, dalla lettura del decreto risulta che l’unico fatto interruttivo del quale si è discusso davanti al tribunale è l’intimazione scritta idonea alla costituzione in mora del debitore («Interruzione da parte del creditore»), né il ricorrente ha allegato e , tantomeno, dimostrato di avere mai prospettato – valorizzando l’iscrizione a bilancio del debito – la diversa fattispecie dell’interruzione per attodel debitore («Interruzione per effetto del riconoscimento»). 4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 5.500 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ ulteriore importo a titolo di cont