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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04087/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché diretto ad ottenere una rivalutazione delle emergenze processuali a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, sul punto sorretto da sufficiente e congrua motivazione: nella quale i giudici di merito hanno dato conto tanto degli elementi ostativi al riconoscimento di tali circostanze - in particolare, i molteplici e gravi precedenti penali - quanto dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili, desumibili dal comportamento processuale sintomatico della totale assenza di resipiscenza da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché diretto ad ottenere una rivalutazione delle emergenze processuali a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, sul punto sorretto da sufficiente e congrua motivazione: nella quale i giudici di merito hanno dato conto tanto degli elementi ostativi al riconoscimento di tali circostanze - in particolare, i molteplici e gravi precedenti penali - quanto dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili, desumibili dal comportamento processuale sintomatico della totale assenza di resipiscenza da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09
Sentenza Cassazione n. 04087/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris