CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 33699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: eurv. "55‘ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6445/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso ORDINANZA della CORTE D'APPELLO DI ROMAdepositata il 10/12/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dato atto che era cessata la materia del contendere sul ricorso con il quale Tiziana di Tullio ed altri condomini avevano chiesto la revoca di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore del Condominio, ha ritenuto la sussistenza della soccombenza virtuale di quest'ultimo e lo ha, per l'effetto, condannato, in riforma dell'ordinanza del tribunale, al pagamento, in favore dei reclamanti, delle spese dei due gradi di giudizio. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso la pacifica cessazione della materia del contendere sul ricorso che i reclamanti avevano proposto per la revoca di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore condominiale in ragione del fatto che il Condominio con delibera .3/6/2021 aveva accettato le dimissioni dello stesso e nominato un nuovo amministratore, ha ritenuto di non condividere la decisione con la quale il tribunale aveva affermato che il Giammercaro, al momento del deposito del ricorso, si trovava in regime di prorogati° e che, per tale ragione, non era proponibile nei suoi confronti il rimedio previsto dall'art. 1129, comma 1.1°, c.c., condannando, quindi, i ricorrenti al pagamento delle spese di lite per effetto della cd. soccombenza virtuale. 1.3. Secondo la corte, al contrario, l'amministratore in prorogati° è tenuto, sino alla nomina del nuovo amministratore, a svolgere i propri compiti, a ottemperare ai propri obblighi e a dare attuazione alle delibere condominiali, e che deve, pertanto, essere consentito il controllo giudiziale circa la sua attività. 1.4. Nel caso in esame, peraltro, la corte ha ritenuto che le contestazioni sollevate dai reclamanti erano, almeno in parte, fondate: - innanzitutto, l'amministratore non ha dimostrato di aver provveduto alla redazione dell'anagrafe condominiale e tale inadempienza costituisce, ha osservato la corte, una grave irregolarità, ai sensi dell'art. 1129, comma Ric. 2022 n. 6445 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 12°, c.c., tale da giustificare la revoca giudiziale a prescindere dalla verificazione di un concreto pregiudizio per i condomini; - l'amministratore, inoltre, non ha dimostrato di aver messo a disposizione o consentito in qualche modo l'accesso alla documentazione contabile più volte richiesta dai condomini, né di essersi attivato a seguito della comunicazione di un condomino della caduta di calcinacci dal balcone superiore, quantomeno per verificare che l'evento non fosse dipeso da parti comuni del fabbricato. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 21/2/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell'ordinanza della corte d'appello. 1.6. I condomini sono rimasti intimati. 1.7. Il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha chiesto la rimessione del ricorso alla pubblica udienza. 2. La Corte ritiene che il ricorso non presenti l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c.. P.Q.M. La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile. Così deciso a Roma, nella Camera di consigl