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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14752/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Alle ore 11.24 l'udienza viene momentaneamente sospesa.

Alle ore 11.30 rientra la corte e l'udienza riprende. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 dicembre 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, computata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 5.800,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 81, cod. pen., 30 e 31 legge n. 646 del 1982, consistenti nelle plurime violazioni dell'obbligo di comunicazione di variazioni patrimoniali, incombente sul Brunitto in quanto costui era stato precedentemente condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 ottobre 2004, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2005. [OSCURATO:PERSONA] condannava inoltre il Brunitto al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 31, comma 3,

I. 646 del 1982, disponeva la confisca per equivalente dei beni nella sua disponibilità, fino alla concorrenza della somma di euro 51.400,00. [OSCURATO:PERSONA] ricostruiva i fatti sulla base della nota in data 11 dicembre 2014 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, secondo la quale, il Brunitto, gravato dal suddetto obbligo di comunicazione, non vi aveva provveduto in relazione ad acquisti e cessioni di alcune autovetture. [OSCURATO:PERSONA] riteneva integrato l'elemento oggettivo del reato, considerando non rilevante in senso contrario il fatto che le predette operazioni erano avvenute per mezzo di atto pubblico.

Inoltre, escludeva, in relazione alle suddette autovetture, la natura di beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani, ai sensi dell'art. 30, comma 1, ultimo periodo,

I. 646 del 1982.

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo del reato, il Giudice, preso atto delle dichiarazioni del Brunitto secondo le quali il mancato adempimento era dipeso dalla mancata conoscenza del suddetto obbligo da parte dell'imputato, riteneva sussistente il dolo del reato e non scusante l'ignoranza della legge penale ex art. 5 cod. pen. 2.

La difesa del Brunitto proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo innanzitutto l'incompetenza funzionale del primo giudice.

Inoltre, censurava il provvedimento impugnato in relazione alla ricostruzione dell'elemento soggettivo, deducendo, ai fini della esclusione del dolo, il rigetto della richiesta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del Brunitto e la concessione del beneficio della riabilitazione, entrambi verificatisi nelle more del procedimento.

Inoltre, la difesa si doleva della mancata applicazione della clausola di esclusione dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 30,

I. 646 del 1982, e censurava la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della confisca; all'individuazione della somma equivalente al valore dei beni confiscati; alla mancata rilevazione dell'appartenenza a terzi estranei al reato di una delle autovetture, pagata dal suocero del Brunitto.

Con sentenza del 30 ottobre 2019, la Corte di appello di Napoli riformava in parte la sentenza impugnata.

Innanzitutto, il giudice di appello, qualificata l'eccezione di incompetenza formulata dalla difesa come inerente alla competenza territoriale, ne riteneva la fondatezza ma, preso atto della mancata rilevazione della questione nei termini di cui all'art. 21 cod. proc. pen., non ne teneva conto e si pronunciava nel merito, ai sensi dell'art. 24 cod. proc. pen.

Il giudice di appello qualificava poi la confisca, disposta in relazione alle autovetture cedute, come diretta del controvalore della cessione piuttosto che come confisca per equivalente.

Inoltre, individuava in misura diversa il valore dei beni da confiscare, senza tuttavia riformare la sentenza sul punto, in ragione della mancata proposizione di impugnazione da parte del Pubblico Ministero.

Confermava nel resto la sentenza impugnata.

3. La difesa del Brunitto ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in quattro motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 21, 24, cod. proc. pen. e dell'art. 30,

I. 646 del 1982, nonché per vizio di motivazione, in relazione all'eccezione di incompetenza sollevata con l'atto di appello.

Il giudice di appello ha ritenuto fondata la censura avanzata dalla difesa, ma ha riqualificato tale eccezione come attinente alla competenza territoriale, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 21, 24, cod. proc. pen.

La difesa aveva invece sollevato la questione riferendola non alla competenza territoriale, ma a quella funzionale.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la competenza in materia di applicazione di misure di prevenzione è qualificabile come funzionale e, perciò, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Di conseguenza, il giudice di appello ha errato a esaminare il merito.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 31,

I. 646/82, 43, 47, cod. pen., nonché per vizio di motivazione, in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo.

Nonostante il giudice di appello abbia correttamente affermato che il dolo del reato di omissione di comunicazioni di variazioni patrimoniali consiste nella consapevolezza e nella volontà di omettere tali comunicazioni, tuttavia non ha fornito alcuna motivazione sul punto.

Infatti, il giudice di appello si è limitato ad evidenziare, da un lato, la consapevolezza in capo al Brunitto della precedente condanna fondante l'obbligo di comunicazione; dall'altro lato, l'ammissione del Brunitto circa la mancata conoscenza della legge penale.

In relazione alla mancata conoscenza dell'obbligo di comunicazione, l'avvenuta concessione della riabilitazione, l'avvenuto rigetto della richiesta della misura della sorveglianza speciale - per assenza di pericolosità sociale -, la declaratoria di non eseguibilità della misura di sicurezza della libertà vigilata, tutti questi elementi dovevano portare il giudice di appello a ritenere che il Brunitto non avesse ragioni per ritenersi gravato dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30,

I. 646 del 1982.

Inoltre, il giudice di appello, invece di seguire il percorso esposto nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto condurre specifica analisi sul tema del dolo, nei termini precedentemente indicati, e sugli elementi rivelatori di esso, non potendosi presumere un dolo in re ipsa.

In particolare, avrebbe dovuto valutare se, nel caso in esame, sussistesse la volontà del Brunitto di occultare le suddette variazioni patrimoniali.

In realtà, la pubblicità degli atti, per mezzo dei quali erano state compiute le operazioni di acquisto e cessione delle autovetture, esclude in toto la suddetta volontà.

Ancora, la destinazione delle autovetture - comunque non caratterizzate da un elevato valore economico - allo spostamento del Brunitto, per fini lavorativi, al di fuori della regione di dimora, comprova ulteriormente l'assenza della intenzione di occultare le operazioni oggetto dell'obbligo di comunicazione.

Anche le modalità dell'uso delle autovetture, avvenuto quotidianamente e in pubblico, sono dimostrative della mancanza di dolo del reato.

Infine, la mancata rilevazione, a seguito del monitoraggio della Guardia di finanza, di eventuali violazioni, esclude che il Brunitto abbia leso il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 30,

I. 646/82, 47, cod. pen., 192, 546, cod. proc. pen., nonché per manifesta illogicità della motivazione.

Per il Brunitto, che svolgeva attività lavorativa in un'altra regione, l'automobile non poteva che considerarsi un bene destinato al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Peraltro, le autovetture oggetto delle operazioni, utilitarie e non di lusso, venivano cedute a distanza di anni.

Inoltre, ogni auto successiva veniva acquisita dal Brunitto in sostituzione di quella precedente, e il valore di ogni nuovo acquisto era proporzionato alle possibilità economiche del Brunitto.

Bisogna comunque chiedersi se l'acquisto di un bene, destinato ad essere usurato e poi rivenduto, comporti una effettiva variazione patrimoniale.

L'errore sulla qualificazione dell'auto si risolve in un errore sul fatto costituente reato, che, nel caso di specie, diviene non punibile ai sensi dell'art. 47, comma 1, cod. pen.3.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 240, cod. pen., 31

I. 646 del 1982, nonché per manifesta illogicità della motivazione.

Il giudice di appello si è limitato a modificare la tipologia della confisca, da confisca per equivalente a confisca diretta, senza tener conto delle censure avanzate nell'atto di appello sulle seguenti tematiche: la determinazione di cosa si intenda per oggetto della confisca e per somma equivalente al valore del bene, nel caso di acquisto e successiva vendita; l'individuazione del momento temporale in relazione al quale calcolare il valore del bene; l'appartenenza dei beni oggetto delle operazioni a terzi estranei al reato; l'appartenenza a terzi di alcuni soldi e titoli confiscati; la genericità e l'illogicità del calcolo delle somme da confiscare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 30 della legge 13 settembre 1982 n. 646 - che punisce la mancata comunicazione di variazioni patrimoniali al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale della persona tenuta ad effettuarla - configura un'ipotesi di reato omissivo istantaneo, che, come tale, si consuma nel luogo in cui la comunicazione si sarebbe dovuta fare e nel termine stabilito (Sez. 1, n. 2440 del 20/12/2007, dep. 2008, Nocera, Rv. 239209- 01; in particolare, risolvendo un conflitto di competenza, il giudice di legittimità ha precisato che la competenza del giudice si radica nel luogo di consumazione del reato).

1.2. Nel caso ora in esame, il giudice di appello ha correttamente applicato il suddetto principio di diritto, secondo il quale la competenza a decidere sul reato di cui all'ad. 31,

I. 646 del 1982 va individuata sulla base del luogo di consumazione del reato e, quindi, sulla base degli ordinari criteri di individuazione della competenza territoriale.

Di conseguenza, il giudice di appello non ha commesso alcun errore nella qualificazione della eccezione avanzata dalla difesa come vedente sulla competenza territoriale piuttosto che su quella funzionale, con conseguente applicazione dei termini di cui all'ad. 21 cod. proc. pen. Né rileva in senso contrario la giurisprudenza di legittimità che, nella diversa materia dell'applicazione delle misure di prevenzione, qualifica la competenza come funzionale.

Infatti, bisogna distinguere la competenza a conoscere della applicazione delle misure di prevenzione - funzionale, come si è detto - da quella avente ad oggetto i reati consistenti nella violazione delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione, competenza da determinarsi secondo gli ordinari criteri.2.

Il secondo motivo di ricorso è infondato, dunque inammissibile.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici, pur soggetti ad un regime di pubblicità, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del pubblico ufficiale rogante né ad opera di altri (Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, Mazzagatti, Rv. 256655- 01).

Inoltre, è stato precisato che il delitto previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è un reato proprio (potendo essere commesso soltanto da chi, nel decennio precedente i fatti modificativi della propria consistenza patrimoniale, sia stato condannato per reati di mafia o sia stato sottoposto a misura di prevenzione personale), di pura omissione, ed ha natura di reato di pericolo presunto (essendo l'evento integrato dalla mancata comunicazione del fatto patrimoniale modificativo) (Sez. 6, n. 24874 del 30/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264162-01).

Infine, è stato affermato che l'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata, è integrato dal dolo generico, e pertanto non è necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo normativamente imposto si riferisce (Sez. 5, n. 38098 del 29/05/2015, Clemente, Rv. 264998-01).

2.2. Sul punto, non si rileva, nel caso concreto, alcuna violazione di legge né vizio di motivazione, dal momento che il giudice di appello ha applicato i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, il giudice di appello, preso atto della irrilevanza, ai fini della integrazione del reato in esame, della volontà di occultamento delle operazioni oggetto dell'obbligo di comunicazione, ha ritenuto necessario accertare in capo all'imputato sia la consapevolezza della precedente condanna, fonte del suddetto obbligo, sia la consapevolezza e la volontà di omettere la comunicazione delle variazioni patrimoniali.

Già il giudice di primo grado aveva affermato che le dichiarazioni del Brunitto, rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. e nel corso della celebrazione del rito abbreviato, contenevano l'ammissione della consapevolezza e della volontà di omettere la comunicazione, anche se l'imputato aveva sostenuto che l'omissione era dipesa dalla mancata conoscenza della legge e dell'obbligo di cui agli artt. 30, 31,

I. 646 del 1982.

Alla luce di tali dichiarazioni e del tema probatorio sollevato dalla difesa, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto certo il dolo del reato e, approfondito il tema della mancata conoscenza della legge, hanno valutato tale situazione come non scusante.

Di conseguenza, deve ritenersi che non sia stata omessa la motivazione circa il giudizio sulla consapevolezza e sulla volontà della omissione, poiché il dolo è stato desunto dalle stesse dichiarazioni del Brunitto.

Inoltre, i giudici di merito hanno reso motivazione adeguata e non sono incorsi in errore giuridico nel ritenere irrilevanti gli elementi che, secondo il ricorrente, sarebbero rivelatori di una mancata volontà di occultamento delle operazioni.

Tali elementi erano stati individuati dal Brunitto nella pubblicità delle operazioni, nella destinazione delle autovetture allo svolgimento dell'attività lavorativa e nell'uso quotidiano e in luogo pubblico delle stesse.

In proposito, da un lato, il giudice di appello ha applicato il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la pubblicità dell'atto non esclude il dolo del reato in esame.

Dall'altro lato, come precedentemente affermato, ha ritenuto irrilevante, ai fini della integrazione della fattispecie, l'assenza della volontà di occultare le operazioni, in quanto la sussistenza di tale finalità non è prevista come elemento costitutivo della fattispecie.

Né possono rilevare in senso contrario le valutazioni effettuate da altri giudici circa l'assenza di pericolosità sociale del Brunitto, sia in quanto la pericolosità sociale non costituisce presupposto per l'integrazione del reato ora in valutazione, sia in quanto la mancata applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza e l'avvenuta concessione di benefici non eliminano lo specifico onere di informazione sugli obblighi derivanti dalla legge penale.

Infine, la previsione del reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali ha la finalità di garantire un controllo patrimoniale più penetrante e analitico, svolto dall'Autorità nei confronti delle persone ritenute pericolose, allo scopo di accertare per tempo se le variazioni patrimoniali dipendano o meno dallo svolgimento di attività illecite.

Individuata nei predetti termini la finalità della norma incriminatrice, e, quindi, la natura della fattispecie come reato di pericolo presunto, non assume alcuna rilevanza che, all'esito del monitoraggio, non sia stata riscontrata alcuna violazione.

3. È manifestamente infondato, dunque inammissibile, il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione circa l'individuazione dei beni da sussumere nella categoria di quelli destinati al soddisfacimento di bisogni quotidiani.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la categoria giuridica dei beni destinati al soddisfacimento di bisogni quotidiani riguarda beni di modesta entità economica ovvero agevolmente consumabili, rispetto ai quali non è ravvisabile l'interesse dello Stato a un controllo patrimoniale rigoroso nei confronti dei soggetti sottoposti a una misura di prevenzione (Sez. 1, n. 44586 del 19/10/2021, in motivazione).3.2.

Il giudice di appello ha rispettato i suddetti principi e ha adottato specifica motivazione circa l'esclusione delle autovetture, acquistate dal Brunitto, dalla categoria dei beni destinati al soddisfacimento di bisogni quotidiani, in ragione tanto del valore - considerato anche notevole dal giudice di appello - delle autovetture, quanto dell'elemento temporale, dal momento che le cessioni e gli acquisti si erano succeduti nel giro di pochi anni.

Né si riscontra violazione di legge nella interpretazione restrittiva, fornita dal giudice di appello, circa la portata della categoria dei beni esclusi dall'obbligo di comunicazione.

Preso atto della necessità di dover interpretare restrittivamente tale categoria di beni, il giudice di appello ha escluso che gli acquisti e le cessioni di autovetture posti in essere dal Brunitto potessero rientrare nella suddetta categoria, in ragione del valore delle autovetture e della connessione temporale delle operazioni.

Infatti, la motivazione fornita dal giudice di appello non è viziata laddove ha escluso la sussunzione delle operazioni in esame all'interno della categoria di esclusione dell'obbligo di comunicazione, dal momento che dal semplice impiego dei beni a fini lavorativi - circostanza, tra l'altro, ritenuta dal giudice di appello non adeguatamente provata - non si può desumere automaticamente la loro destinazione alla soddisfazione di bisogni quotidiani, indipendentemente dal valore delle operazioni e dalla loro connessione funzionale e temporale.

Infine, irrilevante è la deduzione difensiva circa l'impossibilità di qualificare come variazione patrimoniale l'acquisto, il consumo e successiva vendita di un bene.

Infatti, come previsto dall'art. 30,

I. 646 del 1982, l'obbligo di comunicazione ha ad oggetto non solo le variazioni nell'entità del patrimonio, ma anche quelle nella sua composizione.

4. Il quarto motivo di ricorso è generico, dunque inammissibile.

4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

4.2. Nel caso in esame, il ricorrente si limita a riproporre pedissequamente le censure già avanzate nell'atto di appello, lamentando genericamente e contemporaneamente la mancanza della motivazione e la incongruità e illogicità della stessa.

Tale motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni esposte dal giudice di appello per rigettare le deduzioni dell'imputato volte a far ritenere: l'appartenenza di alcuni beni a terzi estranei al reato; presunti errori nella valutazione dei beni; l'individuazione del tipo di confisca da adottare.5.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra esposte.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. Alle ore 11.24 l'udienza viene momentaneamente sospesa. Alle ore 11.30 rientra la corte e l'udienza riprende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 dicembre 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, computata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 5.800,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 81, cod. pen., 30 e 31 legge n. 646 del 1982, consistenti nelle plurime violazioni dell'obbligo di comunicazione di variazioni patrimoniali, incombente sul Brunitto in quanto costui era stato precedentemente condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 ottobre 2004, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2005. [OSCURATO:PERSONA] condannava inoltre il Brunitto al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 31, comma 3, I. 646 del 1982, disponeva la confisca per equivalente dei beni nella sua disponibilità, fino alla concorrenza della somma di euro 51.400,00. [OSCURATO:PERSONA] ricostruiva i fatti sulla base della nota in data 11 dicembre 2014 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, secondo la quale, il Brunitto, gravato dal suddetto obbligo di comunicazione, non vi aveva provveduto in relazione ad acquisti e cessioni di alcune autovetture. [OSCURATO:PERSONA] riteneva integrato l'elemento oggettivo del reato, considerando non rilevante in senso contrario il fatto che le predette operazioni erano avvenute per mezzo di atto pubblico. Inoltre, escludeva, in relazione alle suddette autovetture, la natura di beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani, ai sensi dell'art. 30, comma 1, ultimo periodo, I. 646 del 1982. Per ciò che concerne l'elemento soggettivo del reato, il Giudice, preso atto delle dichiarazioni del Brunitto secondo le quali il mancato adempimento era dipeso dalla mancata conoscenza del suddetto obbligo da parte dell'imputato, riteneva sussistente il dolo del reato e non scusante l'ignoranza della legge penale ex art. 5 cod. pen. 2. La difesa del Brunitto proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo innanzitutto l'incompetenza funzionale del primo giudice. Inoltre, censurava il provvedimento impugnato in relazione alla ricostruzione dell'elemento soggettivo, deducendo, ai fini della esclusione del dolo, il rigetto della richiesta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del Brunitto e la concessione del beneficio della riabilitazione, entrambi verificatisi nelle more del procedimento. Inoltre, la difesa si doleva della mancata applicazione della clausola di esclusione dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 30, I. 646 del 1982, e censurava la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della confisca; all'individuazione della somma equivalente al valore dei beni confiscati; alla mancata rilevazione dell'appartenenza a terzi estranei al reato di una delle autovetture, pagata dal suocero del Brunitto. Con sentenza del 30 ottobre 2019, la Corte di appello di Napoli riformava in parte la sentenza impugnata. Innanzitutto, il giudice di appello, qualificata l'eccezione di incompetenza formulata dalla difesa come inerente alla competenza territoriale, ne riteneva la fondatezza ma, preso atto della mancata rilevazione della questione nei termini di cui all'art. 21 cod. proc. pen., non ne teneva conto e si pronunciava nel merito, ai sensi dell'art. 24 cod. proc. pen. Il giudice di appello qualificava poi la confisca, disposta in relazione alle autovetture cedute, come diretta del controvalore della cessione piuttosto che come confisca per equivalente. Inoltre, individuava in misura diversa il valore dei beni da confiscare, senza tuttavia riformare la sentenza sul punto, in ragione della mancata proposizione di impugnazione da parte del Pubblico Ministero. Confermava nel resto la sentenza impugnata. 3. La difesa del Brunitto ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in quattro motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 21, 24, cod. proc. pen. e dell'art. 30, I. 646 del 1982, nonché per vizio di motivazione, in relazione all'eccezione di incompetenza sollevata con l'atto di appello. Il giudice di appello ha ritenuto fondata la censura avanzata dalla difesa, ma ha riqualificato tale eccezione come attinente alla competenza territoriale, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 21, 24, cod. proc. pen. La difesa aveva invece sollevato la questione riferendola non alla competenza territoriale, ma a quella funzionale. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la competenza in materia di applicazione di misure di prevenzione è qualificabile come funzionale e, perciò, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Di conseguenza, il giudice di appello ha errato a esaminare il merito. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 31, I. 646/82, 43, 47, cod. pen., nonché per vizio di motivazione, in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo. Nonostante il giudice di appello abbia correttamente affermato che il dolo del reato di omissione di comunicazioni di variazioni patrimoniali consiste nella consapevolezza e nella volontà di omettere tali comunicazioni, tuttavia non ha fornito alcuna motivazione sul punto. Infatti, il giudice di appello si è limitato ad evidenziare, da un lato, la consapevolezza in capo al Brunitto della precedente condanna fondante l'obbligo di comunicazione; dall'altro lato, l'ammissione del Brunitto circa la mancata conoscenza della legge penale. In relazione alla mancata conoscenza dell'obbligo di comunicazione, l'avvenuta concessione della riabilitazione, l'avvenuto rigetto della richiesta della misura della sorveglianza speciale - per assenza di pericolosità sociale -, la declaratoria di non eseguibilità della misura di sicurezza della libertà vigilata, tutti questi elementi dovevano portare il giudice di appello a ritenere che il Brunitto non avesse ragioni per ritenersi gravato dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30, I. 646 del 1982. Inoltre, il giudice di appello, invece di seguire il percorso esposto nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto condurre specifica analisi sul tema del dolo, nei termini precedentemente indicati, e sugli elementi rivelatori di esso, non potendosi presumere un dolo in re ipsa. In particolare, avrebbe dovuto valutare se, nel caso in esame, sussistesse la volontà del Brunitto di occultare le suddette variazioni patrimoniali. In realtà, la pubblicità degli atti, per mezzo dei quali erano state compiute le operazioni di acquisto e cessione delle autovetture, esclude in toto la suddetta volontà. Ancora, la destinazione delle autovetture - comunque non caratterizzate da un elevato valore economico - allo spostamento del Brunitto, per fini lavorativi, al di fuori della regione di dimora, comprova ulteriormente l'assenza della intenzione di occultare le operazioni oggetto dell'obbligo di comunicazione. Anche le modalità dell'uso delle autovetture, avvenuto quotidianamente e in pubblico, sono dimostrative della mancanza di dolo del reato. Infine, la mancata rilevazione, a seguito del monitoraggio della Guardia di finanza, di eventuali violazioni, esclude che il Brunitto abbia leso il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 30, I. 646/82, 47, cod. pen., 192, 546, cod. proc. pen., nonché per manifesta illogicità della motivazione. Per il Brunitto, che svolgeva attività lavorativa in un'altra regione, l'automobile non poteva che considerarsi un bene destinato al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Peraltro, le autovetture oggetto delle operazioni, utilitarie e non di lusso, venivano cedute a distanza di anni. Inoltre, ogni auto successiva veniva acquisita dal Brunitto in sostituzione di quella precedente, e il valore di ogni nuovo acquisto era proporzionato alle possibilità economiche del Brunitto. Bisogna comunque chiedersi se l'acquisto di un bene, destinato ad essere usurato e poi rivenduto, comporti una effettiva variazione patrimoniale. L'errore sulla qualificazione dell'auto si risolve in un errore sul fatto costituente reato, che, nel caso di specie, diviene non punibile ai sensi dell'art. 47, comma 1, cod. pen.3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 240, cod. pen., 31 I. 646 del 1982, nonché per manifesta illogicità della motivazione. Il giudice di appello si è limitato a modificare la tipologia della confisca, da confisca per equivalente a confisca diretta, senza tener conto delle censure avanzate nell'atto di appello sulle seguenti tematiche: la determinazione di cosa si intenda per oggetto della confisca e per somma equivalente al valore del bene, nel caso di acquisto e successiva vendita; l'individuazione del momento temporale in relazione al quale calcolare il valore del bene; l'appartenenza dei beni oggetto delle operazioni a terzi estranei al reato; l'appartenenza a terzi di alcuni soldi e titoli confiscati; la genericità e l'illogicità del calcolo delle somme da confiscare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 30 della legge 13 settembre 1982 n. 646 - che punisce la mancata comunicazione di variazioni patrimoniali al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale della persona tenuta ad effettuarla - configura un'ipotesi di reato omissivo istantaneo, che, come tale, si consuma nel luogo in cui la comunicazione si sarebbe dovuta fare e nel termine stabilito (Sez. 1, n. 2440 del 20/12/2007, dep. 2008, Nocera, Rv. 239209- 01; in particolare, risolvendo un conflitto di competenza, il giudice di legittimità ha precisato che la competenza del giudice si radica nel luogo di consumazione del reato). 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice di appello ha correttamente applicato il suddetto principio di diritto, secondo il quale la competenza a decidere sul reato di cui all'ad. 31, I. 646 del 1982 va individuata sulla base del luogo di consumazione del reato e, quindi, sulla base degli ordinari criteri di individuazione della competenza territoriale. Di conseguenza, il giudice di appello non ha commesso alcun errore nella qualificazione della eccezione avanzata dalla difesa come vedente sulla competenza territoriale piuttosto che su quella funzionale, con conseguente applicazione dei termini di cui all'ad. 21 cod. proc. pen. Né rileva in senso contrario la giurisprudenza di legittimità che, nella diversa materia dell'applicazione delle misure di prevenzione, qualifica la competenza come funzionale. Infatti, bisogna distinguere la competenza a conoscere della applicazione delle misure di prevenzione - funzionale, come si è detto - da quella avente ad oggetto i reati consistenti nella violazione delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione, competenza da determinarsi secondo gli ordinari criteri.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, dunque inammissibile. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici, pur soggetti ad un regime di pubblicità, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del pubblico ufficiale rogante né ad opera di altri (Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, Mazzagatti, Rv. 256655- 01). Inoltre, è stato precisato che il delitto previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è un reato proprio (potendo essere commesso soltanto da chi, nel decennio precedente i fatti modificativi della propria consistenza patrimoniale, sia stato condannato per reati di mafia o sia stato sottoposto a misura di prevenzione personale), di pura omissione, ed ha natura di reato di pericolo presunto (essendo l'evento integrato dalla mancata comunicazione del fatto patrimoniale modificativo) (Sez. 6, n. 24874 del 30/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264162-01). Infine, è stato affermato che l'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata, è integrato dal dolo generico, e pertanto non è necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo normativamente imposto si riferisce (Sez. 5, n. 38098 del 29/05/2015, Clemente, Rv. 264998-01). 2.2. Sul punto, non si rileva, nel caso concreto, alcuna violazione di legge né vizio di motivazione, dal momento che il giudice di appello ha applicato i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, il giudice di appello, preso atto della irrilevanza, ai fini della integrazione del reato in esame, della volontà di occultamento delle operazioni oggetto dell'obbligo di comunicazione, ha ritenuto necessario accertare in capo all'imputato sia la consapevolezza della precedente condanna, fonte del suddetto obbligo, sia la consapevolezza e la volontà di omettere la comunicazione delle variazioni patrimoniali. Già il giudice di primo grado aveva affermato che le dichiarazioni del Brunitto, rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. e nel corso della celebrazione del rito abbreviato, contenevano l'ammissione della consapevolezza e della volontà di omettere la comunicazione, anche se l'imputato aveva sostenuto che l'omissione era dipesa dalla mancata conoscenza della legge e dell'obbligo di cui agli artt. 30, 31, I. 646 del 1982. Alla luce di tali dichiarazioni e del tema probatorio sollevato dalla difesa, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto certo il dolo del reato e, approfondito il tema della mancata conoscenza della legge, hanno valutato tale situazione come non scusante. Di conseguenza, deve ritenersi che non sia stata omessa la motivazione circa il giudizio sulla consapevolezza e sulla volontà della omissione, poiché il dolo è stato desunto dalle stesse dichiarazioni del Brunitto. Inoltre, i giudici di merito hanno reso motivazione adeguata e non sono incorsi in errore giuridico nel ritenere irrilevanti gli elementi che, secondo il ricorrente, sarebbero rivelatori di una mancata volontà di occultamento delle operazioni. Tali elementi erano stati individuati dal Brunitto nella pubblicità delle operazioni, nella destinazione delle autovetture allo svolgimento dell'attività lavorativa e nell'uso quotidiano e in luogo pubblico delle stesse. In proposito, da un lato, il giudice di appello ha applicato il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la pubblicità dell'atto non esclude il dolo del reato in esame. Dall'altro lato, come precedentemente affermato, ha ritenuto irrilevante, ai fini della integrazione della fattispecie, l'assenza della volontà di occultare le operazioni, in quanto la sussistenza di tale finalità non è prevista come elemento costitutivo della fattispecie. Né possono rilevare in senso contrario le valutazioni effettuate da altri giudici circa l'assenza di pericolosità sociale del Brunitto, sia in quanto la pericolosità sociale non costituisce presupposto per l'integrazione del reato ora in valutazione, sia in quanto la mancata applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza e l'avvenuta concessione di benefici non eliminano lo specifico onere di informazione sugli obblighi derivanti dalla legge penale. Infine, la previsione del reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali ha la finalità di garantire un controllo patrimoniale più penetrante e analitico, svolto dall'Autorità nei confronti delle persone ritenute pericolose, allo scopo di accertare per tempo se le variazioni patrimoniali dipendano o meno dallo svolgimento di attività illecite. Individuata nei predetti termini la finalità della norma incriminatrice, e, quindi, la natura della fattispecie come reato di pericolo presunto, non assume alcuna rilevanza che, all'esito del monitoraggio, non sia stata riscontrata alcuna violazione. 3. È manifestamente infondato, dunque inammissibile, il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione circa l'individuazione dei beni da sussumere nella categoria di quelli destinati al soddisfacimento di bisogni quotidiani. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la categoria giuridica dei beni destinati al soddisfacimento di bisogni quotidiani riguarda beni di modesta entità economica ovvero agevolmente consumabili, rispetto ai quali non è ravvisabile l'interesse dello Stato a un controllo patrimoniale rigoroso nei confronti dei soggetti sottoposti a una misura di prevenzione (Sez. 1, n. 44586 del 19/10/2021, in motivazione).3.2. Il giudice di appello ha rispettato i suddetti principi e ha adottato specifica motivazione circa l'esclusione delle autovetture, acquistate dal Brunitto, dalla categoria dei beni destinati al soddisfacimento di bisogni quotidiani, in ragione tanto del valore - considerato anche notevole dal giudice di appello - delle autovetture, quanto dell'elemento temporale, dal momento che le cessioni e gli acquisti si erano succeduti nel giro di pochi anni. Né si riscontra violazione di legge nella interpretazione restrittiva, fornita dal giudice di appello, circa la portata della categoria dei beni esclusi dall'obbligo di comunicazione. Preso atto della necessità di dover interpretare restrittivamente tale categoria di beni, il giudice di appello ha escluso che gli acquisti e le cessioni di autovetture posti in essere dal Brunitto potessero rientrare nella suddetta categoria, in ragione del valore delle autovetture e della connessione temporale delle operazioni. Infatti, la motivazione fornita dal giudice di appello non è viziata laddove ha escluso la sussunzione delle operazioni in esame all'interno della categoria di esclusione dell'obbligo di comunicazione, dal momento che dal semplice impiego dei beni a fini lavorativi - circostanza, tra l'altro, ritenuta dal giudice di appello non adeguatamente provata - non si può desumere automaticamente la loro destinazione alla soddisfazione di bisogni quotidiani, indipendentemente dal valore delle operazioni e dalla loro connessione funzionale e temporale. Infine, irrilevante è la deduzione difensiva circa l'impossibilità di qualificare come variazione patrimoniale l'acquisto, il consumo e successiva vendita di un bene. Infatti, come previsto dall'art. 30, I. 646 del 1982, l'obbligo di comunicazione ha ad oggetto non solo le variazioni nell'entità del patrimonio, ma anche quelle nella sua composizione. 4. Il quarto motivo di ricorso è generico, dunque inammissibile. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 4.2. Nel caso in esame, il ricorrente si limita a riproporre pedissequamente le censure già avanzate nell'atto di appello, lamentando genericamente e contemporaneamente la mancanza della motivazione e la incongruità e illogicità della stessa. Tale motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni esposte dal giudice di appello per rigettare le deduzioni dell'imputato volte a far ritenere: l'appartenenza di alcuni beni a terzi estranei al reato; presunti errori nella valutazione dei beni; l'individuazione del tipo di confisca da adottare.5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazion
Sentenza Cassazione n. 14752/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris