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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10297/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 giugno 2022 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA]Auria per il reato di rissa aggravata.

2. Contro la sentenza predetta, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le doglianze ad un unico motivo, preceduto da una premessa già portatrice, sia pure in termini generici, di una critica alla risposta della Corte territoriale ai motivi di appello.

Venendo al vizio denunziato con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione laddove si era data prevalenza al dispositivo della sentenza di primo grado, che non vedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ancorché, in parte motiva, il Giudice di prime cure avesse sostenuto la concedibilità del beneficio a cagione della confessione offerta dal prevenuto, ritenendo le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. equivalenti alla contestata aggravante, salvo poi non tenerne conto ai fini della determinazione della pena.

Sarebbe contraddittorio quanto sostenuto dalla Corte di merito — cioè che la motivazione fosse frutto di un errore del Tribunale in quanto la confessione non sarebbe tale — giacché l'ammissione di responsabilità era stata utilizzata ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza.

La regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione non è assoluta, giacché da quest'ultima può trarsi la dimostrazione dell'erroneità del dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio mentre, per il resto, il ricorso è inammissibile.

1. In particolare è inammissibile il ricorso quando, nella parte dell'impugnativa definita «premessa», sostiene che vi sia stata la pretermissione degli argomenti difensivi confluiti nell'atto di appello e che la Corte di merito abbia impropriamente fatto ricorso alla tecnica redazionale della motivazione per relationem, senza rispondere alle doglianze di parte.

Si tratta, con tutta evidenza, di argomentazioni censorie del tutto generiche, senza che il ricorrente abbia chiarito quali, tra gli argomenti delle doglianze di merito, la Corte distrettuale abbia trascurato.

2. E' invece fondato quello che la parte definisce come primo motivo di ricorso.

La Corte territoriale, nel delibare sul motivo di appello con il quale si invocava l'applicazione della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, ha segnalato che il Giudice di prime cure aveva fatto un accenno alla concessione delle predette attenuanti per la confessione, salvo poi non tenerne conto nella determinazione della pena e non indicarle in dispositivo.

Ha concluso, quindi, che le circostanze attenuanti generiche non fossero state concesse in primo grado ed ha reputato che l'imputato non ne fosse meritevole.Ebbene, il Collegio ritiene che la valutazione della Corte di merito sia viziata laddove ha trascurato la rilevanza, nel senso dell'interpretazione della volontà del Giudice monocratico, di quanto si legge nella motivazione della sentenza di primo grado («Le dichiarazioni sostanzialmente con fessorie di tutti gli imputati possono essere favorevolmente valutate per concedere agli stessi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante»), attribuendo rilievo determinante alla mancata considerazione delle circostanze attenuanti generiche nel calcolo della pena ed alla mancata indicazione delle attenuanti in parola nel dispositivo.

Ciò la Corte territoriale ha fatto sovrapponendo la propria valutazione sulla non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche a quella del Giudice di prime cure, trascurando che la prima operazione da svolgere, dato il divieto di reformatio in peius in presenza di appello del solo imputato, doveva essere quella di comprendere se andasse data prevalenza alla motivazione o al dispositivo della decisione di primo grado; tale operazione — ritiene il Collegio — non può ritenersi correttamente effettuata attribuendo la valenza di «errore» a quanto si legge nella motivazione della sentenza di primo grado, dal momento che quella del Giudice monocratico appare una valutazione ragionata circa la meritevolezza del beneficio e non un mero lapsus calami, valutazione che la Corte distrettuale, invece, ha "reinterpretato" nel merito, minimizzando la portata pro reo della confessione sostenuta dal Tribunale.

A questo riguardo, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sempre opera il principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; si è condivisibilmente sostenuto, infatti, anche in relazione a contrasti ben più pregnanti di quello che viene oggi in rilievo, che la sentenza ha carattere unitario, che vede dispositivo e motivazione saldarsi ed integrarsi a vicenda, sicché, quando nel dispositivo vi è un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima — quale momento fisiologicamente diretto a fornire il supporto giustificativo alla decisione pubblicata con il dispositivo — per determinare l'effettiva portata del medesimo (tra le più recenti, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, b., Rv. 275690; Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873 e Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258533 in ordine a dispositivo mancante della concessione della sospensione condizionale della pena; Sez.

F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402, riguardo alla mancanza, nel dispositivo, della pronunzia assolutoria in relazione ad un segmento di condotta;Sez.

F, n. 35516 del 19/08/2013, Liuni ed altri, Rv. 257203 relativa a dispositivo privo della affermazione di responsabilità dell'imputato; Sez. 1, n. 4055 del 04/12/2012, dep. 2013, Mancini, Rv. 254218, concernente dispositivo in cui era stata riconosciuta un'ipotesi aggravata, rispetto a quella ritenuta in motivazione).

Tanto premesso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà effettuare nuova valutazione circa la portata decisoria della sentenza di primo grado in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 giugno 2022 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA]Auria per il reato di rissa aggravata. 2. Contro la sentenza predetta, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le doglianze ad un unico motivo, preceduto da una premessa già portatrice, sia pure in termini generici, di una critica alla risposta della Corte territoriale ai motivi di appello. Venendo al vizio denunziato con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione laddove si era data prevalenza al dispositivo della sentenza di primo grado, che non vedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ancorché, in parte motiva, il Giudice di prime cure avesse sostenuto la concedibilità del beneficio a cagione della confessione offerta dal prevenuto, ritenendo le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. equivalenti alla contestata aggravante, salvo poi non tenerne conto ai fini della determinazione della pena. Sarebbe contraddittorio quanto sostenuto dalla Corte di merito — cioè che la motivazione fosse frutto di un errore del Tribunale in quanto la confessione non sarebbe tale — giacché l'ammissione di responsabilità era stata utilizzata ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza. La regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione non è assoluta, giacché da quest'ultima può trarsi la dimostrazione dell'erroneità del dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio mentre, per il resto, il ricorso è inammissibile. 1. In particolare è inammissibile il ricorso quando, nella parte dell'impugnativa definita «premessa», sostiene che vi sia stata la pretermissione degli argomenti difensivi confluiti nell'atto di appello e che la Corte di merito abbia impropriamente fatto ricorso alla tecnica redazionale della motivazione per relationem, senza rispondere alle doglianze di parte. Si tratta, con tutta evidenza, di argomentazioni censorie del tutto generiche, senza che il ricorrente abbia chiarito quali, tra gli argomenti delle doglianze di merito, la Corte distrettuale abbia trascurato. 2. E' invece fondato quello che la parte definisce come primo motivo di ricorso. La Corte territoriale, nel delibare sul motivo di appello con il quale si invocava l'applicazione della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, ha segnalato che il Giudice di prime cure aveva fatto un accenno alla concessione delle predette attenuanti per la confessione, salvo poi non tenerne conto nella determinazione della pena e non indicarle in dispositivo. Ha concluso, quindi, che le circostanze attenuanti generiche non fossero state concesse in primo grado ed ha reputato che l'imputato non ne fosse meritevole.Ebbene, il Collegio ritiene che la valutazione della Corte di merito sia viziata laddove ha trascurato la rilevanza, nel senso dell'interpretazione della volontà del Giudice monocratico, di quanto si legge nella motivazione della sentenza di primo grado («Le dichiarazioni sostanzialmente con fessorie di tutti gli imputati possono essere favorevolmente valutate per concedere agli stessi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante»), attribuendo rilievo determinante alla mancata considerazione delle circostanze attenuanti generiche nel calcolo della pena ed alla mancata indicazione delle attenuanti in parola nel dispositivo. Ciò la Corte territoriale ha fatto sovrapponendo la propria valutazione sulla non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche a quella del Giudice di prime cure, trascurando che la prima operazione da svolgere, dato il divieto di reformatio in peius in presenza di appello del solo imputato, doveva essere quella di comprendere se andasse data prevalenza alla motivazione o al dispositivo della decisione di primo grado; tale operazione — ritiene il Collegio — non può ritenersi correttamente effettuata attribuendo la valenza di «errore» a quanto si legge nella motivazione della sentenza di primo grado, dal momento che quella del Giudice monocratico appare una valutazione ragionata circa la meritevolezza del beneficio e non un mero lapsus calami, valutazione che la Corte distrettuale, invece, ha "reinterpretato" nel merito, minimizzando la portata pro reo della confessione sostenuta dal Tribunale. A questo riguardo, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sempre opera il principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; si è condivisibilmente sostenuto, infatti, anche in relazione a contrasti ben più pregnanti di quello che viene oggi in rilievo, che la sentenza ha carattere unitario, che vede dispositivo e motivazione saldarsi ed integrarsi a vicenda, sicché, quando nel dispositivo vi è un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima — quale momento fisiologicamente diretto a fornire il supporto giustificativo alla decisione pubblicata con il dispositivo — per determinare l'effettiva portata del medesimo (tra le più recenti, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, b., Rv. 275690; Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873 e Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258533 in ordine a dispositivo mancante della concessione della sospensione condizionale della pena; Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402, riguardo alla mancanza, nel dispositivo, della pronunzia assolutoria in relazione ad un segmento di condotta;Sez. F, n. 35516 del 19/08/2013, Liuni ed altri, Rv. 257203 relativa a dispositivo privo della affermazione di responsabilità dell'imputato; Sez. 1, n. 4055 del 04/12/2012, dep. 2013, Mancini, Rv. 254218, concernente dispositivo in cui era stata riconosciuta un'ipotesi aggravata, rispetto a quella ritenuta in motivazione). Tanto premesso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà effettuare nuova valutazione circa la portata decisoria della sentenza di primo grado in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello
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