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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 45154/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 10 ottobre 2018 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per una condotta di bancarotta fraudolenta documentale ed una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma n. 1, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216

I. fall., la cui durata era stata fissata in anni dieci.

La Corte di appello ha solo ridotto la durata delle pene accessorie.

2. Avverso detta sentenza è stato proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in cui vengono articolati due motivi.

Con il primo motivo si deduce la illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico relativo alla bancarotta fraudolenta documentale e con il secondo motivo si lamenta la illogicità della motivazione relativa alla sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. perché proposto da soggetto non legittimato.

Difatti, [OSCURATO:PERSONA], con atto datato 5 aprile 2019 e depositato in data 15 aprile 2019, ha nominato suo difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], revocando ogni altra precedente nomina, cosicché alla data del 22 febbraio 2020, in cui il ricorso è stato depositato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era già stato revocato e non poteva sottoscrivere il ricorso per cassazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, invece, che non sia possibile sanzionare il ricorrente per l'inammissibilità del ricorso mediante condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, atteso che la circostanza che il ricorso sia stato proposto da un difensore già revocato dall'imputato — e quindi in un momento in cui il rapporto fiduciario di mandato tra cliente e legale era ormai venuto meno — non consente di attribuire con certezza al Ventura l'iniziativa dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere estensore I residente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 10 ottobre 2018 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per una condotta di bancarotta fraudolenta documentale ed una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma n. 1, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., la cui durata era stata fissata in anni dieci. La Corte di appello ha solo ridotto la durata delle pene accessorie. 2. Avverso detta sentenza è stato proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in cui vengono articolati due motivi. Con il primo motivo si deduce la illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico relativo alla bancarotta fraudolenta documentale e con il secondo motivo si lamenta la illogicità della motivazione relativa alla sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. perché proposto da soggetto non legittimato. Difatti, [OSCURATO:PERSONA], con atto datato 5 aprile 2019 e depositato in data 15 aprile 2019, ha nominato suo difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], revocando ogni altra precedente nomina, cosicché alla data del 22 febbraio 2020, in cui il ricorso è stato depositato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era già stato revocato e non poteva sottoscrivere il ricorso per cassazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, invece, che non sia possibile sanzionare il ricorrente per l'inammissibilità del ricorso mediante condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, atteso che la circostanza che il ricorso sia stato proposto da un difensore già revocato dall'imputato — e quindi in un momento in cui il rapporto fiduciario di mandato tra cliente e legale era ormai venuto meno — non consente di attribuire con certezza al Ventura l'iniziativa dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore I residente [OSCURATO:PERSONA]