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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 04148/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12540-2021 proposto da: 1\PS - [OSCURATO:PERSONA]', della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dorniciliato in R( )MA, [OSCURATO:PERSONA]',CCARLA 29, presso la sede defl'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] \laritato, :arla D'aloisio, [OSCURATO:PERSONA], Antonino I manuele [OSCURATO:PERSONA] IL - ricorrente - Contro p I \ C T \ NO - intimato - avverso la sentenza n. 2398/2020 della CORTE D'APPITI.0 di IZ( I \ depositata il 06/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/ 9029 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \FIORE.

RIII;NATO che: L a Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2398 del 2020 e per civanto qui di interesse, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti dalli ingegnere [OSCURATO:PERSONA] (iscritta all'albo degli avvocati e non ad IN \RC \SSA) alla gestione separata presso l'INPS peri' anno 2008, in climi-Ho la richiesta di pagamento era stata notificata al contribuente S( lo il 30 giugno 2014, dovendo considerarsi il termine di prescrizione decorrente dalla data di scadenza dell'obbligo contributivo (16 giuno 2009) e non da eludo della presentazione della dichiarazione dei redditi; avverso tale sentenza, ricorre l'Inps sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria; l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata. )NSIDIRATO che: con l'unico motivo di ricorso, l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31,

1. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, coni'. in 1. n. 111 del 2011, in relazione agli art. 2935 e 2941 n. 8 cod.civ.; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni Ric. 2021 n. 12540 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- precedenti di ciuesta Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo del ricorso poggia su una tesi che non ha trovato sostegno) nella giurisprudenza di ciuesta Corte di legittimità ( vd. ex plurimis Cass.n. 27761/2022) e pur tuttavia, in applicazione del complesso nortnativo che disciplina la prescrizione del contributo oggetto di ricorso, per le ragioni espresse da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 32685 del 2022 e svariate altre coeve, lo stesso motivo deve essere accolto nei termini che seguono; Cass. Sez. 1,, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass.8/11/2021, n. 32467, n. 20500 del 2022, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, dopo aver ribadito l'orientamento C( nsolidato di questa Corte secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo) pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami), hanno ulteriormente precisato che assume rilievo, ai tìni della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (v.

Cass.19/4/2021, n. 10273); inoltre, si è chiarito che "il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di Ric. 2021 n. 12540 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -3- cui alla I,. n. 244 del 1997, art. 1, commi 96 e segg." (Cass. 19/4/2021, n. 10273): in definitiva, nel caso di specie, dovendo condiderarsi che il termine di pagamento) deve ravvisarsi nel 6 luglio 2009 per il saldo 2008 (v. circolare n. 79 del 5.6.2009 nonché DPCM 4.6.2009);, il credito non era prescritto al momento in cui fu notificato l'atto interruttivo del 30 iugn() 2014: dunque, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per lcspese del giudizio di legittimità.

P.Q.:\

I. Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12540-2021 proposto da: 1\PS - [OSCURATO:PERSONA]', della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dorniciliato in R( )MA, [OSCURATO:PERSONA]',CCARLA 29, presso la sede defl'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] \laritato, :arla D'aloisio, [OSCURATO:PERSONA], Antonino I manuele [OSCURATO:PERSONA] IL - ricorrente - Contro p I \ C T \ NO - intimato - avverso la sentenza n. 2398/2020 della CORTE D'APPITI.0 di IZ( I \ depositata il 06/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/ 9029 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \FIORE. RIII;NATO che: L a Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2398 del 2020 e per civanto qui di interesse, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti dalli ingegnere [OSCURATO:PERSONA] (iscritta all'albo degli avvocati e non ad IN \RC \SSA) alla gestione separata presso l'INPS peri' anno 2008, in climi-Ho la richiesta di pagamento era stata notificata al contribuente S( lo il 30 giugno 2014, dovendo considerarsi il termine di prescrizione decorrente dalla data di scadenza dell'obbligo contributivo (16 giuno 2009) e non da eludo della presentazione della dichiarazione dei redditi; avverso tale sentenza, ricorre l'Inps sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria; l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata. )NSIDIRATO che: con l'unico motivo di ricorso, l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, coni'. in 1. n. 111 del 2011, in relazione agli art. 2935 e 2941 n. 8 cod.civ.; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni Ric. 2021 n. 12540 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- precedenti di ciuesta Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo del ricorso poggia su una tesi che non ha trovato sostegno) nella giurisprudenza di ciuesta Corte di legittimità ( vd. ex plurimis Cass.n. 27761/2022) e pur tuttavia, in applicazione del complesso nortnativo che disciplina la prescrizione del contributo oggetto di ricorso, per le ragioni espresse da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 32685 del 2022 e svariate altre coeve, lo stesso motivo deve essere accolto nei termini che seguono; Cass. Sez. 1,, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass.8/11/2021, n. 32467, n. 20500 del 2022, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, dopo aver ribadito l'orientamento C( nsolidato di questa Corte secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo) pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami), hanno ulteriormente precisato che assume rilievo, ai tìni della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (v. Cass.19/4/2021, n. 10273); inoltre, si è chiarito che "il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di Ric. 2021 n. 12540 sez. ML - ud. 24-11-2022 -3- cui alla I,. n. 244 del 1997, art. 1, commi 96 e segg." (Cass. 19/4/2021, n. 10273): in definitiva, nel caso di specie, dovendo condiderarsi che il termine di pagamento) deve ravvisarsi nel 6 luglio 2009 per il saldo 2008 (v. circolare n. 79 del 5.6.2009 nonché DPCM 4.6.2009);, il credito non era prescritto al momento in cui fu notificato l'atto interruttivo del 30 iugn() 2014: dunque, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per lcspese del giudizio di legittimità. P.Q.:\ I. Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del gi
Decreto Cassazione n. 04148/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris