CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 44722/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo grado, con il rito abbreviato, alla pena di quindici anni e quattro mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990 - impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce dello scorso 9 luglio, che ha respinto l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale dell'8 giugno precedente, che aveva respinto la sua istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Egli sostiene che la decisione impugnata sia affetta da violazione di legge e vizi di motivazione, per aver esaminato in maniera frazionata gli elementi addotti a sostegno del gravame ed avere, soprattutto, trascurato l'effettiva valenza della confessione da lui resa. L'aver egli ammesso di aver acquistato droga dai soggetti ritenuti al vertice dell'associazione della quale è chiamato a rispondere nel presente procedimento, infatti, dimostrerebbe la sua dissociazione da quel contesto criminale, costituendo, dunque, elemento di novità idoneo a vincere la presunzione di esistenza di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura carceraria, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del titolo di reato per cui si procede. Pertanto - conclude - il ravvisato pericolo di reiterazione difetterebbe dei requisiti legali di concretezza ed attualità. 2. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure in tema di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva non sono consentite, dal momento che l'originaria istanza avanzata dal Montefusco a norma dell'art. 299, cod. proc. pen., invocava soltanto la sostituzione della misura cautelare in atto e non la revoca della stessa, in tal modo devolvendo al giudice allora procedente, e poi con il successivo gravame, soltanto la questione dell'adeguatezza di detta misura e non potendo perciò ampliare il thema decidendi in questa sede. 2. Riguardo, invece, alla perdurante adeguatezza della misura carceraria, va osservato che l'ampiezza ed il significato della "confessione" resa dal Montefusco in dibattimento non sono nitidi: stando a quanto si legge nel provvedimento impugnato, infatti, egli si sarebbe limitato ad ammettere di aver ceduto cocaina; secondo il suo difensore, avrebbe altresì ammesso di averla acquistata da soggetti inseriti nel sodalizio criminale. Quel che è certo, comunque, è che egli non ha mai affermato di far parte di quest'ultimo: ragione per cui non può reputarsi manifestamente illogica la valutazione che, di tale contributo probatorio, ha fatto il Tribunale, ritenendolo insufficiente ad attestare il distacco dell'imputato da quel contesto criminale organizzato e, dunque, a vincere la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia intra moenia. 2. 3. Il ricorso dev'essere, pertanto, respinto, con conseguente condanna al pagamento delle spese della procedura (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 1'11 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] FIL).,