CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 maggio 1984
Cassazione n. 22591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1984 avverso la sentenza del 25/02/2020 del TRIBUNALE DI CUNEOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - nonché la memoria e le conclusioni, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 febbraio 2020 (dep. il 22 maggio 2020) il Tribunale di Cuneo - all'esito del gravame interposto da Francesco MONDINO - ha confermato la pronuncia in data 15 aprile 2019 emessa dal Giudice di Pace di Saluzzo, con la quale il MONDINO era stato dichiarato responsabile del delitto di lesioni personali (art. 582 cod. pen.) in danno di Marku PAULIN e condannato alla pena di euro 516 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e al risarcimento del danno (liquidato in euro 400,00) e alla rifusione della spese di costituzione e assistenza in favore dello stesso PAULIN, costituitosi parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione di norme processuali nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità e della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.), a cagione del travisamento delle dichiarazioni rese da Paulin MARKU. 2.2. Con il secondo motivo sono state allegate la violazione di norme processuali nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.), a cagione del travisamento delle dichiarazioni rese da Silvano MONDINO. 2.3. Con il terzo motivo è stata assunta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 125, comma 3, cod., proc. pen. e dell'art. 111, comma Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione all'insussistenza della prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla sussistenza della scriminante della legittima difesa. 2.5. Con il quinto motivo è stata assunta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 125, comma 3, cod., proc. pen. e dell'art. 111, comma Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla quantificazione del danno subito dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché ha denunciato vizi che non possono essere ritualmente dedotti ed è manifestamente infondato, oltre che generico, nei termini che si espongono.1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente - oltre ad aver assunto che, in presenza di vizi macroscopici della motivazione, possa ravvisarsi una violazione di legge e che il travisamento del fatto e della prova così come la mancata valutazione di una prova possano venire in rilievo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. - ha rappresentato che il Giudice di secondo grado avrebbe completamente eluso le doglianze illustrate con il primo motivo di appello (cui ha fatto rimando), relative all'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (contraddittorie non soltanto su fatti secondari); ed avrebbe travisato le dichiarazioni dell'imputato. Inoltre, è stata prospettata la contraddittorietà della motivazione (che da un lato avrebbe riconosciuto che la persona offesa si è contraddetta su fatti asseritamente secondari e, al contempo, avrebbe evidenziato che nelle divergenti versioni dei fatti in parola non sarebbe dato cogliere alcuna inverosimiglianza; ed avrebbe erroneamente affermato che la persona offesa abbia reso una deposizione chiara e precisa); e si è assunto che la sentenza avrebbe completamente eluso le specifiche doglianze illustrate nell'atto di appello in ordine alla discrasia tra il racconto della persona offesa e le certificazioni mediche in atti. 1.2. Con il secondo motivo si è denunciato che il Giudice di secondo grado avrebbe considerato la versione dei fatti fornita dalla persona offesa e quella dell'imputato divergenti ma non in assoluto inverosimili; ed avrebbe ritenuto fondata la prima versione poiché ha stimato attendibili le dichiarazioni dello stesso offeso e non attendibili quelle rese dal teste Silvano MONDINO. Tuttavia, sul punto la motivazione sarebbe condizionata da un'imprecisa ricostruzione delle dichiarazioni di quest'ultimo testimone; sarebbe stata omessa ogni motivazione (se non per relationem e senza tenere in considerazione le doglianze dell'appellante) sulla attendibilità delle sue dichiarazioni e sulla verosimiglianza della sua presenza sul luogo dei fatti; in tal modo, si sarebbe determinato un travisamento della prova testimoniale che ha avuto una determinante efficacia sul ragionamento svolto dal Giudice di secondo grado. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha affermato di aver formulato ulteriori doglianze relative alla sussistenza della prova della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (ed ha rimandato sul punto all'atto di appello); ed ha assunto che il Tribunale di Cuneo avrebbe disatteso completamente ogni valutazione al riguardo, fondando la propria decisione sul presupposto dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (già oggetto di censura con il primo motivo di ricorso) e sull'inattendibilità delle dichiarazioni di Silvano MONDINO e conseguentemente dell'imputato (già oggetto del secondo motivo di ricorso). Da ciò deriverebbe la violazione anzitutto degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., prima ancora che un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 1.4. Con il quarto motivo è stata censurata la sentenza impugnata perché avrebbe ritenuto che, nonostante il primo Giudice non avesse espressamente preso in considerazione il tema della legittima difesa, comunque avesse esposto chiaramente le ragioni per cui non ne ha ravvisato i presupposti (in quanto aveva negato credibilità alla versione offerta dall'imputato e da suo padre). Anche sotto tale profilo, ad avviso del ricorrente la decisione del Giudice del gravame si fonderebbe esclusivamente sul presupposto dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (oggetto del primo motivo di ricorso( e di Silvano MONDINO e dell'imputato (oggetto del secondo motivo di ricorso). 1.5. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto di aver avanzato ulteriori doglianze con l'atto di appello sulla errata quantificazione del danno subito dalla persona offesa e, in particolare, in ordine alla mancata esposizione del percorso logico seguito dal Giudice di pace a tal fine e alla mancata indicazione dei criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato. A fronte di tali doglianze il Giudice di secondo grado non avrebbe preso posizione in modo congruo e logico, formulando parzialmente una motivazione per relationem nonostante la sentenza di primo grado non rechi alcuna argomentazione sul punto. Pertanto, si sarebbe determinata la nullità per violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., e 111, comma 6, Cost., prima ancora che è un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 1.6. Al fine di provvedere, deve premettersi che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). Dunque, in questa sede non può essere ritualmente dedotto il detto vizio di motivazione. Questa Corte ha già chiarito come rilevino sub specie del vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.): - la mancata rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni con le quali il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento che si sostanzi nel «c.d. "travisamento della prova"» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il difetto di completezza delle argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, in relazione a specifiche doglianze dotate del requisito della decisività (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270801 - 01; cfr. Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01, relativa proprio alle allegazioni difensive in astratto idonee ad incidere sulla valutazione di attendibilità della testimonianza della persona offesa); - la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., norma processuale non stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01); - così come le doglianze relativa al mancato accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409 - 01). Ricorre, invece, la violazione di norme processuali posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e in particolare dell'art. 125, comma 1, cod. proc. pen., soltanto allorché la motivazione sia apparente e, dunque, inesistente, ipotesi che è ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01). In altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Infine, «è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale» (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 - dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551 - 01).1.6.1. Fermo quanto appena esposto in ordine all'inammissibile denuncia della violazione di norme costituzionali, i motivi sopra compendiati - nonostante la difesa abbia assunto di aver denunciato pure la violazione di legge - alla luce dei princìpi appena esposti in realtà hanno prospettato soltanto un vizio di motivazione e sono manifestamente infondati nella parte in cui hanno addotto una motivazione apparente. Sotto tale ultimo profilo, si rileva infatti che il Tribunale ha indicato le ragioni per cui ha considerato secondarie le discrasie (addotte con il gravame) nelle dichiarazioni in atti rispetto all'oggetto della regiudicanda (richiamando le deposizioni in discorso, segnatamente con riguardo al rapporto locatizio intercorso tra il padre dell'imputato e il PAULIN ovvero il cognato di quest'ultimo; e a proposito del momento in cui il PAULIN avrebbe acquistato un'automobile); ed ha esposto il percorso logico sulla scorta del quale - condividendo la decisione di primo grado - ha considerato attendibili le dichiarazioni a carico aventi ad oggetto la condotta in imputazione e, viceversa, non credibili quelle a discarico, facendo pure riferimento al referto medico in atti. Pure la motivazione con la quale è stato rigettato l'appello in ordine alla quantificazione del danno derivante dal reato, sia pure non approfondita, non può dirsi del tutto avulsa dalla risultanze processuali ed affidata a un iter soltanto fittizio e perciò inesistente, poiché il Tribunale ha indicato le diverse voci di danno (rappresentando che l'importo in discorso è stato liquidato non solo per i danni morali ma per le complessive conseguenze del fatto commesso dall'imputato); pertanto, essa non può essere sindacata in questa sede sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Diviene superfluo innmorare per rilevare la genericità del ricorso, nella parte in cui ha addotto che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sui motivi di appello, limitandosi a fare mero rimvio a essi (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01: «è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso