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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02411/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti - rispettivamente - di cui agli artt. 81 cpv., 61.2 c.p. e 91 cpv. 612,339 c.p. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi due motivi di ricorso con cui si lamentano vizi della motivazione in ordine all'affermazione di reità degli imputati - sono generici - perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pag.4) - e manifestamente infondati, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle convergenti dichiarazioni della persona offesa e della di lui moglie, in assenza di elementi di contrasto, neutro essendo stato valutato l'apporto testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Rilevato che il terzo motivo, con il quale ci si duole della mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è del pari aspecifico e manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata (pag.5) - anche in tal caso in assenza di adeguato confronto dei ricorsi con la relativa ratio decidendi - ne ha correttamente e razionalmente escluso i presupposti di operatività sulla scorta della discreta gravità del fatto, sproporzionato al futile contesto di riferimento e dei riflessi d'intimidazione prodotti nei due coniugi; Rilevato, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti - rispettivamente - di cui agli artt. 81 cpv., 61.2 c.p. e 91 cpv. 612,339 c.p. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi due motivi di ricorso con cui si lamentano vizi della motivazione in ordine all'affermazione di reità degli imputati - sono generici - perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pag.4) - e manifestamente infondati, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle convergenti dichiarazioni della persona offesa e della di lui moglie, in assenza di elementi di contrasto, neutro essendo stato valutato l'apporto testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Rilevato che il terzo motivo, con il quale ci si duole della mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è del pari aspecifico e manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata (pag.5) - anche in tal caso in assenza di adeguato confronto dei ricorsi con la relativa ratio decidendi - ne ha correttamente e razionalmente escluso i presupposti di operatività sulla scorta della discreta gravità del fatto, sproporzionato al futile contesto di riferimento e dei riflessi d'intimidazione prodotti nei due coniugi; Rilevato, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa del
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