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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12110/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni svolte dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, con rimessione del fascicolo alle Sezioni Unite udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 marzo 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, del 25 maggio 2023, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 6886,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 30 e 31

I. 646/1982, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 76, comma 7, D.Igs n. 159/2011.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, Anselmi, tramite il difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi invocando l'annullamento della sentenza.

3.1. Con il primo contesta, ex art 606, comma 1, lett b cod.proc,pen. violazione di legge in relazione agli artt. 30 e 31

I. 646/1982.

La stipulazione da parte del ricorrente di mutuo fondiario destinato all'investimento immobiliare del figlio [OSCURATO:PERSONA] è stata seguita dalla contestuale iscrizione di ipoteca su beni diversi da quelli oggetto di compravendita, già nel patrimonio paterno e posti a garanzia del debito, sicchè l'operazione contrattuale non avrebbe determinato alcuna variazione, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, del patrimonio del ricorrente, rimasto, al più, gravato dalla contrazione di un debito.

Discutibile sarebbe, dunque, la riconducibilità dell'operazione negoziale entro in novero delle variazioni patrimoniali soggette ad obbligo di comunicazione.

3.2. Col secondo motivo di ricorso contesta, ex art 606, comma 1, lett b cod.proc,pen. violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod proc pen e 131-bis cod pen.

Il fatto, nella sua materialità, è modesto; la finalità prevista dalla fattispecie sarebbe agevolmente perseguibile dall'ordinamento attraverso il ricorso ad altri strumenti di prevenzione e controllo e, comunque, sarebbe priva di qualsivoglia connotazione di pericolosità; trattasi di reato di cd pericolo presunto, che, in quanto tale, si caratterizza per una marcata anticipazione della soglia del penalmente rilevante.

Ne discende, secondo prospettazione difensiva, in considerazione della concreta oggettività del fatto sub iudice, come descritto, e sul piano soggettivo, della ritenuta insussistenza dell'obbligo di comunicazione in capo al ricorrente che collocherebbe il profilo soggettivo della condotta omissiva in una dimensione davvero prossima alla colpa (potendo senz'altro ritenersi che la comunicazione sia stata omessa, appunto, per mera negligenza non essendosi il ricorrente debitamente informato sui propri obblighi, come pure evidenziato nella sentenza di primo grado"), l'esclusione della punibilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 129 cod proc pen e 131-bis cod pen.

Causa di non punibilità, continua la difesa del ricorrente, rilevabile di ufficio tanto da parte del giudice di merito (anche in difetto di una specifica richiesta), quanto da questa Corte, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod proc pen, prima parte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ritenuta la correttezza della riqualificazione giuridica come operata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello deve affermarsi la riconducibilità dell'operazione contrattuale dedotta in imputazione nel novero delle operazioni che, comportando una diversa composizione del patrimonio, impongono l'obbligo di comunicazione.

1.1. Il combinato disposto degli artt. 30 e 31 L. 646/82 sanziona l'omissione della comunicazione, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, nei termini stabiliti, delle variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.

Il contenuto oggettivo degli articoli indicati, e la conseguente offensività della condotta sanzionata, sono stati oggetto di molteplici pronunce di questa Corte suprema (da ultimo con ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, della questione della inclusione -tra le operazioni da comunicare ai sensi delle norme in discussione- di una variazione patrimoniale che, come quella conseguente ad una successione ereditaria, non derivi da attività dell'imputato e non sia indicativa della disponibilità di beni aventi una possibile origine illecita) e, anche, del Giudice delle leggi, nella chiara individuazione della ratio della norma, che risponde alla volontà legislativa di sottoporre a controllo ogni variazione patrimoniale di un soggetto che, a seguito della condanna subita, risulta rivestire una speciale pericolosità sociale, nonché potenziale collegamento con associazioni criminose dedite alla commissione di reati che assicurano ingenti profitti economici, al fine di verificare tempestivamente l'eventuale illiceità delle operazioni giuridiche che hanno determinato dette variazioni o l'illecita provenienza delle nuove fonti patrimoniali.

1.2. [OSCURATO:PERSONA], investita delle questioni di legittimità delle norme in esame e di quella, analoga, di cui all'art. 80 D.Igs n. 159/2011, le ha dichiarate inammissibili, affermando la ragionevolezza della sanzione anche ove l'acquisizione patrimoniale possa esser resa pubblica attraverso la trascrizione degli atti di acquisto di beni, nella specie immobili (così l'ordinanza n. 442 del 19/28 dicembre 2001), in forza della riconducibilità della scelta del legislatore, in un sistema di repressione del fenomeno della criminalità organizzata caratterizzata dall'utilizzo di strumenti di contrasto di tipo patrimoniale, all'esercizio dell'ampia discrezionalità che al legislatore è da riconoscersi (cfr. ordinanza n. 362 del 10/18 luglio 2002), e, pur cogliendo al proposito un profilo di criticità del paradigma punitivo previsto dagli artt. 31, comma 1 (cfr. sentenza n. 81 dell'8 aprile 2014; criticità in relazione alle quali la sentenza n. 99 del 2017 auspica l'introduzione di un sistema automatico di comunicazione alla polizia tributaria degli atti, soggetti a pubblicità legale), ha riaffermato la configurabilità del reato anche in relazione alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali (cfr sentenza n. 99 dell'8 febbraio 2017), conclusivamente argomentando che il bene giuridico protetto dalle norme «è rappresentato dall'ordine pubblico», sicchè, al cospetto della finalità di garantire la conoscenza dell'atto da parte della polizia tributaria e di rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale, «la mancanza della comunicazione della variazione patrimoniale al nucleo di polizia tributaria che ne è destinatario risulta tutt'altro che priva di offensività».

Fermo restando l'obbligo, per il giudice ordinario, in presenza del dolo, di valutare la sussistenza della offensività della condotta in concreto, escludendone la punibilità ove risulti assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto.

1.3. Nel solco delle pronunce della Corte Costituzionale questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui l'omessa comunicazione, anche nel caso di acquisti soggetti ad una pubblicità legale effettivamente eseguita, rientra nel fuoco della norma in esame, per l'idoneità della condotta a porre comunque in pericolo il bene giuridico protetto (cfr Sez U , n. 16896 del 31/01/2019, Rv 275080, e successivamente, Sez 3, n. 50299 del 27/10/2023, Rv 285589).

Riconosciuta in astratto, anche nel caso di acquisto soggetto a pubblicità legale, la messa in pericolo del bene giuridico protetto, il discrimine, sempre in tema di offensività, concreta, è stato individuato nella derivazione, o meno, della variazione patrimoniale da attività derivante o meno da iniziativa dell'agente (cfr. Sez 5, n. 3079 del 17/10/2005, Rv 231417, relativa ad acquisto derivante da successione ereditaria, questione in relazione alla quale la questione, come sopra già dedotto rimessa alle Sez U., è stata risolta all'udienza del 28 novembre 2024 con l'affermazione della sussistenza dell'obbligo di comunicazione, restando fermo l'onere del giudice di verificare, dandone adeguata motivazione, l'idoneità della condotta tenuta a porre in pericolo il bene giuridico protetto alla stregua del canone di offensività enunciato dalla Corte Costituzionale), o dall'impiego di fonti patrimoniali in capo al condannato, individuando le operazioni da segnalare «in quegli incrementi -che incidono sulla composizione o sulla entità del patrimonio oltre il limite previsto- e la cui acquisizione abbia comportato un impiego di fonti patrimoniali -o assunzione di corrispondenti obblighi- da parte del condannato» (Sez 6, n. 17691 del 14/04/2016, non massimata, e Sez 1, n 27723 del 02/05/2023, non massimata).

1.4. Tutte le cennate pronunce, partendo dall'assunto che il bene giuridico protetto è rappresentato dalla tutela dell'ordine pubblico, conducono dunque ad individuare l'oggetto del controllo -attraverso la tempestiva comunicazione da parte del soggetto onerato e la procurata conoscenza in capo al competente Nucleo della Guardia di Finanza delle variazioni del patrimonio di un soggetto 'pericoloso'- nella disponibilità da parte di tale soggetto di beni che possono derivare dall'attività criminosa precedente o da collegamenti in essere con tale attività, onde verificare movimenti finanziari tali da indurre il sospetto di una circolazione di beni di provenienza non lecita.

Solo in relazione a tali beni si può porre infatti un problema di ordine pubblico, sì da legittimare l'intervento dello Stato che in relazione agli stessi giunge a prevedere la sanzione della confisca prevista dalla legge nel caso dell'omessa comunicazione (espressamente, Sez 6, n. 31817 del 22/04/2009, Rv 244404 ha ritenuto che «l'obbligo di comunicazione [...] costituisce una misura di prevenzione di natura patrimoniale volta ad esercitare un controllo preventivo e costante sui beni dei condannati o degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o camorristico [...] al fine di accertare ogni forma di illecito arricchimento», e, nello stesso senso, Sez 5, n. 13077 del 03/12/2015, Sez 2, n. 19647 del 29/02/2024, Rv 286253; Sez 1, n. 44586 del 19/10/2021, Rv 282227; Sez 6, n. 24874 del 30/10/2014, Rv 264163; Sez 5, n. 40338 del 21/09/2011, Rv 251724; Sez

6. N. 17691 del 14/04/2016, non massimata).

1.4. Alla stregua di tanto l'operazione contrattuale posta in essere dal ricorrente, con la contrazione di un mutuo fondiario e la messa a disposizione della provvista così ottenuta per l'acquisto di immobile intestato al figlio ricade, certamente, nel novero di quelle per cui vige l'obbligo della comunicazione, a nulla rilevando la pubblicità legale della operazione (in ordine alla quale, ed al cui tenore, comunque, nulla risulta in atti).

Si ritiene, infatti, che l'omessa comunicazione alla polizia tributaria da parte di persona condannata per i reati previsti in catalogo della stipulazione di un mutuo garantito da ipoteca sui beni acquistati con la provvista così conseguita ed intestati a terza persona integri il delitto previsto dall'art. 31 legge 13 settembre 1982, n. 646 (così già Sez. 5, n. 40338 del 21/09/2011, Raso, Rv. 251724 - 01, e Sez 6, n. 31817 del 22/04/2009: «L'obbligo di comunicazione imposto dalla L.13 settembre 1982, n. 646, art. 30 costituisce una misura di prevenzione di natura patrimoniale volta a esercitare un controllo preventivo e costante sui beni dei condannati o degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o camorristico, anticipato rispetto a quello svolto con le misure, pure patrimoniali, di carattere preventivo- repressivo costituite dal sequestro e dalla confisca, al fine di accertare ogni forma di illecito arricchimento».

Ha precisato la medesima pronuncia che «La funzione preventiva dell'istituto si realizza con una verifica sistematica a carattere analitico, prevista dalla norma con riferimento a tutte le variazioni, non solo nell'entità, ma anche nella composizione del patrimonio, cioè riguardo tanto al valore complessivo dei beni posseduti, per l'accertamento e la verifica di liceità di ogni incremento di capitali e di beni, quanto ai singoli elementi che concorrono a formarlo e, quindi, ad ogni variazione del complesso dei capitali disponibili e dei beni posseduti, in vista dell'accertamento e del controllo di tutte le operazioni di natura economico-finanziaria compiute dall'affiliato.

Il controllo riguarda perciò qualsiasi modifica di qualche rilevanza (non inferiore all'ammontare di Euro 10.329,14) dell'assetto patrimoniale e non soltanto di quelle che comportano un effettivo incremento, ma anche di quelle in apparenza ininfluenti sull'entità del patrimonio, in quanto costituite da elementi contrapposti che entrano in compensazione, ed anche di quelle passive, che comunque incidono sulla consistenza dei beni posseduti e, quindi, sulla composizione del patrimonio, e valgono a segnalare perdite fittizie o illeciti trasferimenti di componenti attivi» e che, «Pertanto, oltre ai finanziamenti sotto qualsiasi forma, privati o pubblici, e ai conti correnti, anche il mutuo é l'affidamento bancario, nei quali ai capitali resi disponibili corrisponde l'assunzione di debiti di pari importo, ricadono nell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 646 del 1982, art. 30; e così il mutuo ipotecario che - pur se l'ipoteca, malgrado la sua funzione di garanzia, influisce sul valore del bene su cui è iscritta in misura più o meno corrispondente all'incremento realizzato con la disponibilità della somma mutuata - incide se non sull'entità, certamente sulla composizione del patrimonio, ed è perno soggetto al predetto obbligo di comunicazione alla polizia tributaria»).

Si tratta di considerazioni che, evidentemente, si attagliano perfettamente anche al caso in esame, di stipulazione di mutuo fondiario da parte del ricorrente, con utilizzazione della provvista per l'acquisto di immobili poi intestati al terzo (figlio del condannato)

1.5. Allo stesso modo, quanto all'elemento soggettivo, la risposta sul punto si trova già nella decisione impugnata (conforme a quella resa in primo grado).

Come noto l'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata, di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982, è integrato dal dolo generico, in quanto implica la consapevolezza dell'imputato di essere stato condannato per reati di mafia, e va di volta in volta desunto da indici sintomatici, legati alle vicende di acquisizione dei beni in rapporto anche al valore degli stessi (Sez. 6, n. 36659 del 17/06/2015, Anzalone, Rv. 264666 - 01), mentre non è necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo normativamente imposto si riferisce (Sez. 5, n. 38098 del 29/05/2015, Clemente, Rv. 264998 - 01).

1.5.1. Al riguardo i giudici di merito hanno innanzi tutto confutato, con argomentazioni corrette in diritto e scevre da vizi di manifesta illogicità, le difese dell'odierno ricorrente, svolte con la semplice allegazione dell'ignoranza del precetto penale (obbligo di comunicazione) rilevante ai sensi dell'art. 5 cod pen„ argomentando come l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale può essere ravvisata ogniqualvolta il cittadino abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al suo dovere di informazione, attraverso l'espletamento di qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente, il che, nella specie, invero non risulta; hanno, poi, in concreto, rilevato la pur legittima scelta dell'imputato di rimanere assente durante tutto il processo, così mancando di allegare qualsiasi elemento utile a corroborare la tesi difensiva ovvero a dimostrare l'adempimento del dovere informativo o la sussistenza di caratteristiche personali che abbiamo influito sulla conoscenza del precetto di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 30; ed hanno, sempre nella concretezza del caso che ne occupa, valutato l'ampiezza della operazione patrimoniale realizzata dall'imputato che, secondo la stessa prospettazione difensiva -avvalorata dalle dichiarazioni rese dal teste escusso- ha dimostrato, con la operazione complessiva posta in essere, di versare in condizioni personali tali da non impedirgli la conoscenza dell'obbligo comunicativo, essendo evidentemente in grado di curare i propri interessi patrimoniali.

Il tutto in assenza di ostensione o anche semplice emersione di elementi utili a corroborare la tesi contraria.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

La difesa invoca pronuncia ex art. 131-bis cod pen, recuperando invero le medesime argomentazioni -confutate dai giudici del merito- svolte a sostegno della ritenuta non configurabilità del reato, sostenendo se non l'assenza di concretizzazione del pericolo, presunto, almeno una sorta di 'derubricazione' dell'elemento soggettivo in una dimensione prossima alla colpa.

2.1. Ebbene proprio la confutazione, puntuale, sopra svolta, degli argomenti spesi dalla difesa, coll'affermazione dell'evidente esistenza così dell'elemento oggettivo come di quello soggettivo del reato contestato -nella specie del dolo generico, richiesto per integrare la norma-, elide già i presupposti del ragionamento difensivo, per insussistenza dei requisiti presuntivamente ritenuti quali pre- condizioni della speciale causa di non punibilità invocata.

2.2. Causa di non punibilità che, non invocata dalla difesa né in primo grado, né in appello, pur nella vigenza della norma come novellata dal D.Igs n 150/2022, il ricorrente assume avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio dai giudici di merito, iscrivendosi la stessa entro la categoria delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod proc pen (secondo Sez U, 25 febbraio 2016, in motivazione), e dunque tale da poter esser rilevata officiosamente dalla Corte di cassazione, trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado del processo.

2.3. Osserva il collegio che l'art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».

In particolare, la norma (Sez. 3, n. 3415 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Il primo degli "indici-criteri" (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d.

Igs. n. 150 del 10/10/2022).

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti», sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della «non abitualità» del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

Quella in esame è disposizione che attraversa orizzontalmente tutta l'area del diritto penale sostanziale.

Sul punto, nella vigenza della norma come originariamente introdotta, Sez.

U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l'istituto della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull'utilità e necessità della pena.

Al contrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quella causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell'offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto».

Analogamente, Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01, ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

L'istituto persegue dunque finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione.

Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.

Proporzione e deflazione s'intrecciano coerentemente».

Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto.

Per ciò che qui interessa, non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica.

E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez.

U, n. 13681/2016, Tushaj, citata).

2.4. Ne consegue, ancor prima di sindacare la predicabilità o meno di una siffatta pronuncia in questa sede di legittimità, la considerazione per cui la motivazione negativa circa la particolare tenuità del fatto risulta anche implicitamente dall'argomentazione con la quale i giudici di merito hanno, nella specie, considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato [Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 - 02; Sez. 5, Sentenza n. 24780 del 08/03/2017 Ud. (dep. 18/05/2017) Rv. 270033 - 01: «L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., che l'appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto)»].

D'altronde si rammenta, benchè reso a proposito di istanza esplicitamente formulata, il dictum di Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284096 - 01 secondo cui «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena).».

2.5. Le argomentazioni pur sinteticamente spese dai giudici di merito, aderenti ai dati procedimentali e non manifestamente illogiche, non possono essere in questa sede rivisitate al cospetto, peraltro, di un reato che incide sul bene giuridico costituito dalla tutela dell'ordine pubblico. 3.

Il ricorso è dunque in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni svolte dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, con rimessione del fascicolo alle Sezioni Unite udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 marzo 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, del 25 maggio 2023, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 6886,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 30 e 31 I. 646/1982, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 76, comma 7, D.Igs n. 159/2011. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, Anselmi, tramite il difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi invocando l'annullamento della sentenza. 3.1. Con il primo contesta, ex art 606, comma 1, lett b cod.proc,pen. violazione di legge in relazione agli artt. 30 e 31 I. 646/1982. La stipulazione da parte del ricorrente di mutuo fondiario destinato all'investimento immobiliare del figlio [OSCURATO:PERSONA] è stata seguita dalla contestuale iscrizione di ipoteca su beni diversi da quelli oggetto di compravendita, già nel patrimonio paterno e posti a garanzia del debito, sicchè l'operazione contrattuale non avrebbe determinato alcuna variazione, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, del patrimonio del ricorrente, rimasto, al più, gravato dalla contrazione di un debito. Discutibile sarebbe, dunque, la riconducibilità dell'operazione negoziale entro in novero delle variazioni patrimoniali soggette ad obbligo di comunicazione. 3.2. Col secondo motivo di ricorso contesta, ex art 606, comma 1, lett b cod.proc,pen. violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod proc pen e 131-bis cod pen. Il fatto, nella sua materialità, è modesto; la finalità prevista dalla fattispecie sarebbe agevolmente perseguibile dall'ordinamento attraverso il ricorso ad altri strumenti di prevenzione e controllo e, comunque, sarebbe priva di qualsivoglia connotazione di pericolosità; trattasi di reato di cd pericolo presunto, che, in quanto tale, si caratterizza per una marcata anticipazione della soglia del penalmente rilevante. Ne discende, secondo prospettazione difensiva, in considerazione della concreta oggettività del fatto sub iudice, come descritto, e sul piano soggettivo, della ritenuta insussistenza dell'obbligo di comunicazione in capo al ricorrente che collocherebbe il profilo soggettivo della condotta omissiva in una dimensione davvero prossima alla colpa (potendo senz'altro ritenersi che la comunicazione sia stata omessa, appunto, per mera negligenza non essendosi il ricorrente debitamente informato sui propri obblighi, come pure evidenziato nella sentenza di primo grado"), l'esclusione della punibilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 129 cod proc pen e 131-bis cod pen. Causa di non punibilità, continua la difesa del ricorrente, rilevabile di ufficio tanto da parte del giudice di merito (anche in difetto di una specifica richiesta), quanto da questa Corte, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod proc pen, prima parte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ritenuta la correttezza della riqualificazione giuridica come operata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello deve affermarsi la riconducibilità dell'operazione contrattuale dedotta in imputazione nel novero delle operazioni che, comportando una diversa composizione del patrimonio, impongono l'obbligo di comunicazione. 1.1. Il combinato disposto degli artt. 30 e 31 L. 646/82 sanziona l'omissione della comunicazione, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, nei termini stabiliti, delle variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Il contenuto oggettivo degli articoli indicati, e la conseguente offensività della condotta sanzionata, sono stati oggetto di molteplici pronunce di questa Corte suprema (da ultimo con ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, della questione della inclusione -tra le operazioni da comunicare ai sensi delle norme in discussione- di una variazione patrimoniale che, come quella conseguente ad una successione ereditaria, non derivi da attività dell'imputato e non sia indicativa della disponibilità di beni aventi una possibile origine illecita) e, anche, del Giudice delle leggi, nella chiara individuazione della ratio della norma, che risponde alla volontà legislativa di sottoporre a controllo ogni variazione patrimoniale di un soggetto che, a seguito della condanna subita, risulta rivestire una speciale pericolosità sociale, nonché potenziale collegamento con associazioni criminose dedite alla commissione di reati che assicurano ingenti profitti economici, al fine di verificare tempestivamente l'eventuale illiceità delle operazioni giuridiche che hanno determinato dette variazioni o l'illecita provenienza delle nuove fonti patrimoniali. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], investita delle questioni di legittimità delle norme in esame e di quella, analoga, di cui all'art. 80 D.Igs n. 159/2011, le ha dichiarate inammissibili, affermando la ragionevolezza della sanzione anche ove l'acquisizione patrimoniale possa esser resa pubblica attraverso la trascrizione degli atti di acquisto di beni, nella specie immobili (così l'ordinanza n. 442 del 19/28 dicembre 2001), in forza della riconducibilità della scelta del legislatore, in un sistema di repressione del fenomeno della criminalità organizzata caratterizzata dall'utilizzo di strumenti di contrasto di tipo patrimoniale, all'esercizio dell'ampia discrezionalità che al legislatore è da riconoscersi (cfr. ordinanza n. 362 del 10/18 luglio 2002), e, pur cogliendo al proposito un profilo di criticità del paradigma punitivo previsto dagli artt. 31, comma 1 (cfr. sentenza n. 81 dell'8 aprile 2014; criticità in relazione alle quali la sentenza n. 99 del 2017 auspica l'introduzione di un sistema automatico di comunicazione alla polizia tributaria degli atti, soggetti a pubblicità legale), ha riaffermato la configurabilità del reato anche in relazione alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali (cfr sentenza n. 99 dell'8 febbraio 2017), conclusivamente argomentando che il bene giuridico protetto dalle norme «è rappresentato dall'ordine pubblico», sicchè, al cospetto della finalità di garantire la conoscenza dell'atto da parte della polizia tributaria e di rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale, «la mancanza della comunicazione della variazione patrimoniale al nucleo di polizia tributaria che ne è destinatario risulta tutt'altro che priva di offensività». Fermo restando l'obbligo, per il giudice ordinario, in presenza del dolo, di valutare la sussistenza della offensività della condotta in concreto, escludendone la punibilità ove risulti assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto. 1.3. Nel solco delle pronunce della Corte Costituzionale questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui l'omessa comunicazione, anche nel caso di acquisti soggetti ad una pubblicità legale effettivamente eseguita, rientra nel fuoco della norma in esame, per l'idoneità della condotta a porre comunque in pericolo il bene giuridico protetto (cfr Sez U , n. 16896 del 31/01/2019, Rv 275080, e successivamente, Sez 3, n. 50299 del 27/10/2023, Rv 285589). Riconosciuta in astratto, anche nel caso di acquisto soggetto a pubblicità legale, la messa in pericolo del bene giuridico protetto, il discrimine, sempre in tema di offensività, concreta, è stato individuato nella derivazione, o meno, della variazione patrimoniale da attività derivante o meno da iniziativa dell'agente (cfr. Sez 5, n. 3079 del 17/10/2005, Rv 231417, relativa ad acquisto derivante da successione ereditaria, questione in relazione alla quale la questione, come sopra già dedotto rimessa alle Sez U., è stata risolta all'udienza del 28 novembre 2024 con l'affermazione della sussistenza dell'obbligo di comunicazione, restando fermo l'onere del giudice di verificare, dandone adeguata motivazione, l'idoneità della condotta tenuta a porre in pericolo il bene giuridico protetto alla stregua del canone di offensività enunciato dalla Corte Costituzionale), o dall'impiego di fonti patrimoniali in capo al condannato, individuando le operazioni da segnalare «in quegli incrementi -che incidono sulla composizione o sulla entità del patrimonio oltre il limite previsto- e la cui acquisizione abbia comportato un impiego di fonti patrimoniali -o assunzione di corrispondenti obblighi- da parte del condannato» (Sez 6, n. 17691 del 14/04/2016, non massimata, e Sez 1, n 27723 del 02/05/2023, non massimata). 1.4. Tutte le cennate pronunce, partendo dall'assunto che il bene giuridico protetto è rappresentato dalla tutela dell'ordine pubblico, conducono dunque ad individuare l'oggetto del controllo -attraverso la tempestiva comunicazione da parte del soggetto onerato e la procurata conoscenza in capo al competente Nucleo della Guardia di Finanza delle variazioni del patrimonio di un soggetto 'pericoloso'- nella disponibilità da parte di tale soggetto di beni che possono derivare dall'attività criminosa precedente o da collegamenti in essere con tale attività, onde verificare movimenti finanziari tali da indurre il sospetto di una circolazione di beni di provenienza non lecita. Solo in relazione a tali beni si può porre infatti un problema di ordine pubblico, sì da legittimare l'intervento dello Stato che in relazione agli stessi giunge a prevedere la sanzione della confisca prevista dalla legge nel caso dell'omessa comunicazione (espressamente, Sez 6, n. 31817 del 22/04/2009, Rv 244404 ha ritenuto che «l'obbligo di comunicazione [...] costituisce una misura di prevenzione di natura patrimoniale volta ad esercitare un controllo preventivo e costante sui beni dei condannati o degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o camorristico [...] al fine di accertare ogni forma di illecito arricchimento», e, nello stesso senso, Sez 5, n. 13077 del 03/12/2015, Sez 2, n. 19647 del 29/02/2024, Rv 286253; Sez 1, n. 44586 del 19/10/2021, Rv 282227; Sez 6, n. 24874 del 30/10/2014, Rv 264163; Sez 5, n. 40338 del 21/09/2011, Rv 251724; Sez 6. N. 17691 del 14/04/2016, non massimata). 1.4. Alla stregua di tanto l'operazione contrattuale posta in essere dal ricorrente, con la contrazione di un mutuo fondiario e la messa a disposizione della provvista così ottenuta per l'acquisto di immobile intestato al figlio ricade, certamente, nel novero di quelle per cui vige l'obbligo della comunicazione, a nulla rilevando la pubblicità legale della operazione (in ordine alla quale, ed al cui tenore, comunque, nulla risulta in atti). Si ritiene, infatti, che l'omessa comunicazione alla polizia tributaria da parte di persona condannata per i reati previsti in catalogo della stipulazione di un mutuo garantito da ipoteca sui beni acquistati con la provvista così conseguita ed intestati a terza persona integri il delitto previsto dall'art. 31 legge 13 settembre 1982, n. 646 (così già Sez. 5, n. 40338 del 21/09/2011, Raso, Rv. 251724 - 01, e Sez 6, n. 31817 del 22/04/2009: «L'obbligo di comunicazione imposto dalla L.13 settembre 1982, n. 646, art. 30 costituisce una misura di prevenzione di natura patrimoniale volta a esercitare un controllo preventivo e costante sui beni dei condannati o degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o camorristico, anticipato rispetto a quello svolto con le misure, pure patrimoniali, di carattere preventivo- repressivo costituite dal sequestro e dalla confisca, al fine di accertare ogni forma di illecito arricchimento». Ha precisato la medesima pronuncia che «La funzione preventiva dell'istituto si realizza con una verifica sistematica a carattere analitico, prevista dalla norma con riferimento a tutte le variazioni, non solo nell'entità, ma anche nella composizione del patrimonio, cioè riguardo tanto al valore complessivo dei beni posseduti, per l'accertamento e la verifica di liceità di ogni incremento di capitali e di beni, quanto ai singoli elementi che concorrono a formarlo e, quindi, ad ogni variazione del complesso dei capitali disponibili e dei beni posseduti, in vista dell'accertamento e del controllo di tutte le operazioni di natura economico-finanziaria compiute dall'affiliato. Il controllo riguarda perciò qualsiasi modifica di qualche rilevanza (non inferiore all'ammontare di Euro 10.329,14) dell'assetto patrimoniale e non soltanto di quelle che comportano un effettivo incremento, ma anche di quelle in apparenza ininfluenti sull'entità del patrimonio, in quanto costituite da elementi contrapposti che entrano in compensazione, ed anche di quelle passive, che comunque incidono sulla consistenza dei beni posseduti e, quindi, sulla composizione del patrimonio, e valgono a segnalare perdite fittizie o illeciti trasferimenti di componenti attivi» e che, «Pertanto, oltre ai finanziamenti sotto qualsiasi forma, privati o pubblici, e ai conti correnti, anche il mutuo é l'affidamento bancario, nei quali ai capitali resi disponibili corrisponde l'assunzione di debiti di pari importo, ricadono nell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 646 del 1982, art. 30; e così il mutuo ipotecario che - pur se l'ipoteca, malgrado la sua funzione di garanzia, influisce sul valore del bene su cui è iscritta in misura più o meno corrispondente all'incremento realizzato con la disponibilità della somma mutuata - incide se non sull'entità, certamente sulla composizione del patrimonio, ed è perno soggetto al predetto obbligo di comunicazione alla polizia tributaria»). Si tratta di considerazioni che, evidentemente, si attagliano perfettamente anche al caso in esame, di stipulazione di mutuo fondiario da parte del ricorrente, con utilizzazione della provvista per l'acquisto di immobili poi intestati al terzo (figlio del condannato) 1.5. Allo stesso modo, quanto all'elemento soggettivo, la risposta sul punto si trova già nella decisione impugnata (conforme a quella resa in primo grado). Come noto l'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata, di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982, è integrato dal dolo generico, in quanto implica la consapevolezza dell'imputato di essere stato condannato per reati di mafia, e va di volta in volta desunto da indici sintomatici, legati alle vicende di acquisizione dei beni in rapporto anche al valore degli stessi (Sez. 6, n. 36659 del 17/06/2015, Anzalone, Rv. 264666 - 01), mentre non è necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo normativamente imposto si riferisce (Sez. 5, n. 38098 del 29/05/2015, Clemente, Rv. 264998 - 01). 1.5.1. Al riguardo i giudici di merito hanno innanzi tutto confutato, con argomentazioni corrette in diritto e scevre da vizi di manifesta illogicità, le difese dell'odierno ricorrente, svolte con la semplice allegazione dell'ignoranza del precetto penale (obbligo di comunicazione) rilevante ai sensi dell'art. 5 cod pen„ argomentando come l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale può essere ravvisata ogniqualvolta il cittadino abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al suo dovere di informazione, attraverso l'espletamento di qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente, il che, nella specie, invero non risulta; hanno, poi, in concreto, rilevato la pur legittima scelta dell'imputato di rimanere assente durante tutto il processo, così mancando di allegare qualsiasi elemento utile a corroborare la tesi difensiva ovvero a dimostrare l'adempimento del dovere informativo o la sussistenza di caratteristiche personali che abbiamo influito sulla conoscenza del precetto di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 30; ed hanno, sempre nella concretezza del caso che ne occupa, valutato l'ampiezza della operazione patrimoniale realizzata dall'imputato che, secondo la stessa prospettazione difensiva -avvalorata dalle dichiarazioni rese dal teste escusso- ha dimostrato, con la operazione complessiva posta in essere, di versare in condizioni personali tali da non impedirgli la conoscenza dell'obbligo comunicativo, essendo evidentemente in grado di curare i propri interessi patrimoniali. Il tutto in assenza di ostensione o anche semplice emersione di elementi utili a corroborare la tesi contraria. 2. Anche il secondo motivo è infondato. La difesa invoca pronuncia ex art. 131-bis cod pen, recuperando invero le medesime argomentazioni -confutate dai giudici del merito- svolte a sostegno della ritenuta non configurabilità del reato, sostenendo se non l'assenza di concretizzazione del pericolo, presunto, almeno una sorta di 'derubricazione' dell'elemento soggettivo in una dimensione prossima alla colpa. 2.1. Ebbene proprio la confutazione, puntuale, sopra svolta, degli argomenti spesi dalla difesa, coll'affermazione dell'evidente esistenza così dell'elemento oggettivo come di quello soggettivo del reato contestato -nella specie del dolo generico, richiesto per integrare la norma-, elide già i presupposti del ragionamento difensivo, per insussistenza dei requisiti presuntivamente ritenuti quali pre- condizioni della speciale causa di non punibilità invocata. 2.2. Causa di non punibilità che, non invocata dalla difesa né in primo grado, né in appello, pur nella vigenza della norma come novellata dal D.Igs n 150/2022, il ricorrente assume avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio dai giudici di merito, iscrivendosi la stessa entro la categoria delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod proc pen (secondo Sez U, 25 febbraio 2016, in motivazione), e dunque tale da poter esser rilevata officiosamente dalla Corte di cassazione, trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado del processo. 2.3. Osserva il collegio che l'art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». In particolare, la norma (Sez. 3, n. 3415 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo degli "indici-criteri" (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 10/10/2022). Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti», sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della «non abitualità» del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Quella in esame è disposizione che attraversa orizzontalmente tutta l'area del diritto penale sostanziale. Sul punto, nella vigenza della norma come originariamente introdotta, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l'istituto della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull'utilità e necessità della pena. Al contrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quella causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell'offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto». Analogamente, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01, ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. L'istituto persegue dunque finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione s'intrecciano coerentemente». Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Per ciò che qui interessa, non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, citata). 2.4. Ne consegue, ancor prima di sindacare la predicabilità o meno di una siffatta pronuncia in questa sede di legittimità, la considerazione per cui la motivazione negativa circa la particolare tenuità del fatto risulta anche implicitamente dall'argomentazione con la quale i giudici di merito hanno, nella specie, considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato [Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 - 02; Sez. 5, Sentenza n. 24780 del 08/03/2017 Ud. (dep. 18/05/2017) Rv. 270033 - 01: «L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., che l'appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto)»]. D'altronde si rammenta, benchè reso a proposito di istanza esplicitamente formulata, il dictum di Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284096 - 01 secondo cui «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena).». 2.5. Le argomentazioni pur sinteticamente spese dai giudici di merito, aderenti ai dati procedimentali e non manifestamente illogiche, non possono essere in questa sede rivisitate al cospetto, peraltro, di un reato che incide sul bene giuridico costituito dalla tutela dell'ordine pubblico. 3. Il ricorso è dunque in
Sentenza Cassazione n. 12110/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris