CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato le istanze proposte da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena per più reati indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 12 giugno 2020, di affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà. A ragione della decisione il giudice specializzato, oltre a fare riferimento al curriculum criminale dell'istante e alle negative informazioni provenienti dall'Autorità di [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato come la stessa équipe, in occasione dell'osservazione personologica, pur dando atto dell'avvio di un percorso di rivisitazione critica e di una buona condotta carceraria, aveva optato per l'opportunità della prosecuzione dell'osservazione intramuraria, al fine di verificare la genuinità degli intenti manifestati dal detenuto e di approfondire la problematica, ancora irrisolta, della tossicomania. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno tre motivi. 2.1. Con il primo, lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal provvedimento impugnato in punto di verifica dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova. Il provvedimento di rigetto è stato fondato esclusivamente sull'asserita mancanza di affidabilità esterna, erroneamente inferita dalla natura dei reati commessi e dalle informative di [OSCURATO:PERSONA], infine dalla necessità di una stabile attività lavorativa, trascurando i dati dell'osservazione personologica e le positive emergenze da questa evidenziate, nonché la circostanza che alcuni carichi pendenti erano esitati in sentenze di assoluzione. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'erroneità di una motivazione unica per il diniego delle due misure alternative oggetto d'istanza, misure differenti nei presupposti e nelle finalità. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. Pen.) e vizio di motivazione in punto di diniego della semilibertà. L'ordinanza impugnata, in violazione dei principi espressi in sede di legittimità - in virtù dei quali, in tema di semilibertà, la sussistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale può essere riconosciuta anche quando egli intenda prendersi cura dei propri congiunti, sempre che tale attività non rimanga confinata nell'ambito dei valori strettamente familiari - ha fondato il rigetto della misura alternativa sul dato congetturale dell'inidoneità dell'attività lavorativa, atteso il rapporto familiare con il datore di lavoro. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure non fondate ed è pertanto suscettibile di rigetto. 2. Il Tribunale, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e - contrariamente a quanto lamenta il ricorrente - non contraddittoria. In essa risulta, per un verso, che il ricorrente - già ammesso per altro titolo di pena alla misura alternativa della semilibertà, revocata per fatto colpevole - gravato da numerosi precedenti penali, abitualmente dedito alla frequentazione di pregiudicati, è persona di elevata pericolosità sociale, siccome arrestato dapprima in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per reati di detenzione illegale di arma e tentato omicidio, aggravati dalla finalità mafiosa e, successivamente, arrestato per avere partecipato all'associazione per delinquere nota come clan Parisi. Per altro verso, il Tribunale ha considerato che, in relazione all'attuale stadio dell'iter trattamentale, non sussistono le condizioni per addivenire già ad una delle misure invocate, ancora premature, alla luce del pericolo di recidiva (che - ha osservato - richiede più approfondita verifica, al fine non solo della valutazione della dichiarazione di intenti manifestati dal detenuto in ordine alle sue future condotte, ma soprattutto al fine di valutare la problematica della tossicomania, ancora non risolta), dell'entità della pena ancora da espiare e dell'assenza di una reale revisione critica inferita dalla osservazione dell'equipe, nell'ottica dellInecessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato. I j 3. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d'illogicità e appare, invece, logicamente corretta e congruamente radicata nelle risultanze del procedimento. 3.1. Muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il tribunale nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione. In tal senso si deve ribadire (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano - come nel caso che occupa - sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. Degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione con motivazione che ha evidenziato, a fronte di un'assenza di revisione critica e pur nell'ambito di un percorso in qualche modo positivamente avviato, l'esigenza dell'ulteriore verifica suindicata. 3.2. Priva di pregiolla doglianza in punto di motivazione "cumulativa" per entrambe le misure invocate. Se è ben vero che si tratta di misure diverse, le stesse hanno, tuttavia, un nucleo minimo comune. Per la concessione della semilibertà, infatti, occorre accertare che esista un andamento positivo in progresso del trattamento rieducativo in misura tale da aprire alla prospettiva di una prognosi che il lavoro esterno possa portare al reinserimento effettivo nel tessuto sociale. Per l'affidamento in prova, invece, occorre un quid pluris, rappresentato dalla prova che la partecipazione all'attività educativa in carcere abbia raggiunto una soglia di ripensamento così elevata da far ritenere definitivamente cessato il collegamento con i modelli culturali che avevano determinato le manifestazioni concrete di devianza. Il fondamento di tale differenza va ravvisato nel fatto che l'affidamento, rompendo il contatto quotidiano con le strutture intramurarie, deve avere alla sua base una garanzia maggiore in termini di affidabilità, mentre il lavoro esterno (che è il nucleo della semilibertà) si può accontentare di un margine d'incertezza sull'affidabilità, in considerazione del ritorno quotidiano del condannato nella struttura carceraria che consente di mantenere un controllo continuativo e penetrante sull'ulteriore corso, verso una emenda più completa. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, esercitando congruamente la propria discrezionalità e invocando il principio di gradualità trattamentale, ha ritenuto che non vi fosse quel nucleo minimo di prognosi favorevole per l'accesso a entrambe le misure alternative. Tale motivazione, connotata da argomenti congrui e coerenti, è incensurabile in sede di legittimità. 3.3. Quanto all'ultimo motivo, il giudice specializzato non ha per nulla - come asserito dal ricorrente - fondato il diniego della semilibertà sull'elemento dell'assenza ovvero dell'inadeguatezza dell'attività lavorativa, ma ha dubitato della serietà di quella indicata dal condannato, da svolgersi alle dipendenze di un parente, ove letta alla luce del precedente mendacio acclarato, ricordando infatti che l'istante, in sede di formulazione delle domande di accesso ai benefici alternativi, aveva riferito falsamente di avere avuto disponibilità da parte di una società cooperativa a impiegarlo nello svolgimento di attività di volontariato. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta. 4. Discende da tali considerazioni il rigetto dell'impugnazione e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent