CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 00889/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria e la nota spese dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di notifica del decreto c i citazione del giudizio di appello, non è consentito, non essendo stata dedotta tale asserita nullità prim della pronuncia della sentenza di appello (cfr. verbale di udienza del 26 marzo 2024 e conclusioni dE l difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di gravame chiedendone l'accoglimento), non 1! deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, Cirnigliaro, Rv. 286350-01; Sez 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087-01); che, in ogni caso, il decreto di fissazione è stato notificato a mani, come da relata del 12 gennaic 2024, per l'udienza appositamente rinviata al 26 marzo 2024; che il verbale di udienza (atto fidefaciente e non contestato, che prevale sull'intestazione della sentenza - cfr. Sez. 5, n. 29655 del 19/05/2023, dep. 2023, Chierchia, Rv. 284848-01) indica chiaramente che il procedimento è stato trattato dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Milano; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Balot perché sentito senza il difensore e di quelle di Sergi, rese in violazione del divieto di testimonianza de relato della polizia giudiziaria, non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata previamente dedotto come motivo di gravame e sarebbe comunque manifestamente infondato, quanto a Balot (cfr. Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640, sulla piena utilizzabilità contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.) e generico, quanto a Sergi (in difetto di specifica allegazione della consistenza e del rilievo processuale di quanto riferito dall'operante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all'attività svolta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 1.843,00, oltre accessori di legge. Così deciso,