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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 32367/2023

Testo disponibile della fonte

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/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21098/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Anastasio II, n.416, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in R oma, via delle Milizie, n. 22, , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 901/2019 depositata il 11/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che

1. Con ricorso ex art. 447-bis c od . p roc . c iv . depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di essere subentrato, nell’anno 2001, nel contratto di locazione stipulato nel 1986 tra la 2 [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] , con oggetto il locale di proprietà di quest’ultima sito in Oristano, e di aver realizzato, nell’anno 2002, col consenso della locatrice, plurime migliorie ultimate nel settembre 2002.

Sulla base di tali assunti il Sotgiu ha esercitato nei confronti della Fadda l’azione ex art. 1592 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio, resistendo.

Il Tribunale di Oristano rigettava la domanda attorea con sentenza del 13 giugno 2019, avverso la quale il Sotgiu proponeva appello.

2. Con sentenza n. 901/2019 pubblicata in data 11 novembre 2020 la Corte d’Appello di Cagliari rigettava il gravame.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], anche proponendo ricorso incidentale condizionato.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte resistente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità per violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta che il giudice di appello avrebbe omesso l’esame della circostanza, decisiva, del subentro del Sotgiu nel rapporto di locazione a decorrere dal 2001.

Il motivo è inammissibile.

Deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ed invocando il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. cod. proc. civ., il ricorrente invero mira sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione della quaestio facti, in violazione del costante orientamento di questa Suprema Corte.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare,la doglianza circa la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanze probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.

Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 26770; Cass., 10/06/2016, n. 11892).

Per altro verso, la deduzione del vizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 4 cod. proc. civ. invero non indica fatti omessi, ma critica la loro valutazione, così ponendosi al di fuori dei criteri indicati dalle note Cass. Sez.

Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054.

Il ricorrente pretende infatti di contrapporre una sua propria ricostruzione dei fatti di causa rispetto alla motivazione, congrua e scevra da vizi logico-giuridici, con cui la corte di merito, come già il giudice di prime cure, ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato l’azione contrattuale ex art.1592 cod. c iv . , ma ha omesso di fornire idonea prova del suo subentro nel rapporto di locazione. 1.2 Ferma la rilevata inammissibilità, si aggiunge ad abundantiamche non può portare a diverse conclusioni quanto viene affermato dal ricorrente a p. 20 del ricorso e cioè che, “errando a causa della mancata conoscenza di un rapporto differente”, esso esponente [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di essere subentrato nel contratto di locazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la 2A [OSCURATO:SOCIETA]. anzichénel contratto stipulato tra la Fadda e la [OSCURATO:SOCIETA]., società quest’ultima facente capo alla propria madre, con postulata applicazione dell’art. 36 L.392/1978 sulla base dell’assunto che “è permesso al conduttore di cedere il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta l'azienda”.

Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (Cass., 21/06/2002, n. 9097), non sono consentiti la proposizione e l’esame di nuove questioni di diritto, qualora presuppongano e comunque richiedano nuovi accertamenti in fatto (Cass., 16067/2002), né di temi di contestazione diversi da quelli proposti nel giudizio di merito, salvo si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.

Ove poi una determinata questione, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde da dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni non trattate nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass., 24/06/2004, n. 11801; Cass., 07/08/2001, n. 10902; Cass., 25/10/2017, n. 25319).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1592 cod. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Lamenta che la corte territoriale ha omesso di statuire in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale e dell’interrogatorio formale, finalizzati a dimostrare l’assenso della locatrice all’esecuzione delle opere.

Il motivo è inammissibile.

In disparte il rilievo per cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8054), la censura invero si riferisce alle statuizioni della sentenza di primo grado, ignorando la motivazione della sentenza impugnata, che in maniera congrua ed esente da vizi logico-giuridici ha ritenuto che la rilevata inesistenza del rapporto locatizio, invece qui invocato dal ricorrente come esistente, avesse carattere assorbente di ogni altra questione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041, 2042, 2697 cod. civ., 99, 112, 115, 345 cod. proc. civ. e vizio di motivazione.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado(Cass., 24/11/2020, n. 26694).

Orbene, nell’affermare invece che la domanda subordinata ex art. 2041 cod.civ. è stata proposta per la prima volta dal [OSCURATO:PERSONA] soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni del 6 giugno 2019, e dunque tardivamente, sicchéè inammissibile ed il primo Giudice non doveva neppure prenderla in considerazione (pp. 14 e 15 della sentenza impugnata), la corte di merito non ha fatto buon governo del suindicato principio di diritto, tenuto conto che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2041 cod. c iv . si fonda sulle medesime circostanze di fatto poste a fondamento della domanda proposta in via principale ex art. 1592 cod. civ.

4. L’accoglimento di tale motivo impone l’esame del ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia Violazione dell’art. 2935 c.c., degli artt. 2943 c.c. e ss., degli art.2946 c.c. ess., e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1, n.3 c.p.c. per violazioneo falsa applicazione di norme di diritto ed all’art. 360 comma 1, n.5 cpc peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento al rigetto dell’appello incidentale avverso la statuizione del Tribunale relativa all’eccezione di prescrizioneformulata dalla Fadda .

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex 360, comma 1, n.5 c.p.c. con riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale, dell’interrogatorio formale e degli altri mezzi istruttori dedotti dalla resistentenella comparsa di costituzione in primo grado .

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione in violazionedell’art.2909 c.c., degli artt. 112 c.p.c. e 324 c.p.c. e per violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1, n.3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed all’art. 360 comma 1, n.5 cpc per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti nella parte in cui la Corte d’Appello dichiara che indicati dal Sotgiu neicapi fino al 12 del ricorso ex art.447-bis c.p.c. sono “documentati da fatture”(pag. 15, riga 13) .

Con il quarto motivo la ricorrente incidentale denuncia Violazione dell’art. 420, comma 1, c od . p roc . c iv . e dell’art. 2041 c od . c iv . in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3 c od . p roc . c iv . per violazione o falsa applicazione di norme didiritto ed all’art. 360 comma 1, n.5 c od . p roc . civ. per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per aver laCorte d’Appello omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’avversa domandasubordinata, oltre che per la sua tardività (espressamente rilevata), anche per difetto dei presupposti (gravi motivi ed autorizzazione del giudice) previsti dall’art.420, comma 1 cod.proc. c iv . e per violazione dei principi di diritto indicati nelpresente atto al punto 5 sub c e sub d .

Deduce di proporre cautelativamente “ appello incidentale condizionato” [sic]contro la sentenza impugnata nella parte in cui non dichiara l'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa, oltre che per la sua tardività (espressamente rilevata)anche per mancanza dei presupposti ex art.420, comma 1, cod . proc . civ ., in quanto l'attore non ha formulato alcuna domanda subordinata alla prima udienza, non ha mai dedotto gravi motivi, n è ha mai ottenuto e/o richiesto l'autorizzazione del giudice, nonché per gli altri motivi indicati nel presente atto al punto 5sub c (…) e sub d 4.1 Il primo motivo è inammissibile, in quanto non riproduce, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., né direttamente né indirettamente (in questo secondo caso con precisazione della parte dell’atto corrispondente),il motivo di appello incidentale. 4.2 Il secondo motivo è inammissibile, in quanto censura una valutazione di assorbimento di un motivo di appello incidentale.

Le ragioni di tale motivo dovranno e potranno essere esaminate dal giudice del rinvio.4.3 Il terzo motivo, quanto alla censura di ultrapetizione risulta inammissibile per l’assoluta genericità, in quanto non spiega, con opportuni riferimenti all’atto di appello del Sotgiu, l’assunto che egli non avesse formulato alcuna doglianza in ordine al mancato riconoscimento di efficacia probatoria delle predette fatture , in tal modo impingendo in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

Eguale genericità presentano le altre censure.

La articolata doglianza,secondo cui la corte territoriale ha omesso di considerare che la documentazione prodotta dal ricorrente è stata contestata dalla resistente, la quale ne ha eccepito l’irrilevanza probatoria in tutte le comparse di costituzione; che le fatture non sono sottoscritte e/o quietanzate, per cui non vi è alcuna prova del pagamento; che il Sotgiu (oltre a formulare capi di prova inammissibili) non ha richiesto l'esibizione delle fatture ai testi e, non avendo in realtà eseguito alcun lavoro ed effettuato alcun pagamento non ha prodotto il registro delle fatture e/o la documentazione fiscale e gli estratti conto attestanti il pagamento , nuovamente viene formulata senza specificamente identificare la documentazione menzionata , senza indicarne la localizzazione, senza indicare se, come e quando le relative questioni sono state trattate nei precedenti gradi di merito; la ricorrente incidentale omette inoltre di specificamente indicare se, dove e quando abbia manifestato quel comportamento dicontestazione processuale cheinvoca nel motivo.

Da ultimo, la citazione di un passaggio motivazionale della sentenza impugnata che, secondo la ricorrente incidentale, vale ovviamente anche per le spese che il Sotgiu afferma di aver sostenuto per migliorie (cosi p. 27 del controricorso con ricorso incidentale) è mera affermazione apodittica, che non integra affatto un valido motivo di impugnazione. 4.4 Il quarto motivo è inammissibile.

E’ espressamente riferito alla proposizione di un “appello” incidentale e non contiene, nemmeno in via subordinata, doglianze contro la sentenza impugnata.

Non a caso la sua intestazione dà atto che la corte territoriale ha esaminato la questione della tardività e non quella gradata. [OSCURATO:PERSONA] osserva che le argomentazioni svolte dalla parte resistente per i profili di rito non esaminati, così come pure gradatamente quelle in ordine alla fondatezza dell’azione ex art. 2041 cod. civ. potranno essere prospettate al giudice del rinvio e dovranno essere dal medesimo esaminate.

5. In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale.

Vanno dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso principale nonché i motivi del ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale.

Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso principale nonché i motivi del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n, 115 del 2022 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21098/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Anastasio II, n.416, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in R oma, via delle Milizie, n. 22, , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 901/2019 depositata il 11/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che 1. Con ricorso ex art. 447-bis c od . p roc . c iv . depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di essere subentrato, nell’anno 2001, nel contratto di locazione stipulato nel 1986 tra la 2 [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] , con oggetto il locale di proprietà di quest’ultima sito in Oristano, e di aver realizzato, nell’anno 2002, col consenso della locatrice, plurime migliorie ultimate nel settembre 2002. Sulla base di tali assunti il Sotgiu ha esercitato nei confronti della Fadda l’azione ex art. 1592 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio, resistendo. Il Tribunale di Oristano rigettava la domanda attorea con sentenza del 13 giugno 2019, avverso la quale il Sotgiu proponeva appello. 2. Con sentenza n. 901/2019 pubblicata in data 11 novembre 2020 la Corte d’Appello di Cagliari rigettava il gravame. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], anche proponendo ricorso incidentale condizionato. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità per violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che il giudice di appello avrebbe omesso l’esame della circostanza, decisiva, del subentro del Sotgiu nel rapporto di locazione a decorrere dal 2001. Il motivo è inammissibile. Deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ed invocando il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. cod. proc. civ., il ricorrente invero mira sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione della quaestio facti, in violazione del costante orientamento di questa Suprema Corte. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare,la doglianza circa la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanze probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 26770; Cass., 10/06/2016, n. 11892). Per altro verso, la deduzione del vizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 4 cod. proc. civ. invero non indica fatti omessi, ma critica la loro valutazione, così ponendosi al di fuori dei criteri indicati dalle note Cass. Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054. Il ricorrente pretende infatti di contrapporre una sua propria ricostruzione dei fatti di causa rispetto alla motivazione, congrua e scevra da vizi logico-giuridici, con cui la corte di merito, come già il giudice di prime cure, ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato l’azione contrattuale ex art.1592 cod. c iv . , ma ha omesso di fornire idonea prova del suo subentro nel rapporto di locazione. 1.2 Ferma la rilevata inammissibilità, si aggiunge ad abundantiamche non può portare a diverse conclusioni quanto viene affermato dal ricorrente a p. 20 del ricorso e cioè che, “errando a causa della mancata conoscenza di un rapporto differente”, esso esponente [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di essere subentrato nel contratto di locazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la 2A [OSCURATO:SOCIETA]. anzichénel contratto stipulato tra la Fadda e la [OSCURATO:SOCIETA]., società quest’ultima facente capo alla propria madre, con postulata applicazione dell’art. 36 L.392/1978 sulla base dell’assunto che “è permesso al conduttore di cedere il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta l'azienda”. Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (Cass., 21/06/2002, n. 9097), non sono consentiti la proposizione e l’esame di nuove questioni di diritto, qualora presuppongano e comunque richiedano nuovi accertamenti in fatto (Cass., 16067/2002), né di temi di contestazione diversi da quelli proposti nel giudizio di merito, salvo si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Ove poi una determinata questione, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde da dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni non trattate nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass., 24/06/2004, n. 11801; Cass., 07/08/2001, n. 10902; Cass., 25/10/2017, n. 25319). 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1592 cod. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Lamenta che la corte territoriale ha omesso di statuire in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale e dell’interrogatorio formale, finalizzati a dimostrare l’assenso della locatrice all’esecuzione delle opere. Il motivo è inammissibile. In disparte il rilievo per cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8054), la censura invero si riferisce alle statuizioni della sentenza di primo grado, ignorando la motivazione della sentenza impugnata, che in maniera congrua ed esente da vizi logico-giuridici ha ritenuto che la rilevata inesistenza del rapporto locatizio, invece qui invocato dal ricorrente come esistente, avesse carattere assorbente di ogni altra questione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041, 2042, 2697 cod. civ., 99, 112, 115, 345 cod. proc. civ. e vizio di motivazione. Il motivo è fondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado(Cass., 24/11/2020, n. 26694). Orbene, nell’affermare invece che la domanda subordinata ex art. 2041 cod.civ. è stata proposta per la prima volta dal [OSCURATO:PERSONA] soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni del 6 giugno 2019, e dunque tardivamente, sicchéè inammissibile ed il primo Giudice non doveva neppure prenderla in considerazione (pp. 14 e 15 della sentenza impugnata), la corte di merito non ha fatto buon governo del suindicato principio di diritto, tenuto conto che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2041 cod. c iv . si fonda sulle medesime circostanze di fatto poste a fondamento della domanda proposta in via principale ex art. 1592 cod. civ. 4. L’accoglimento di tale motivo impone l’esame del ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia Violazione dell’art. 2935 c.c., degli artt. 2943 c.c. e ss., degli art.2946 c.c. ess., e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1, n.3 c.p.c. per violazioneo falsa applicazione di norme di diritto ed all’art. 360 comma 1, n.5 cpc peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento al rigetto dell’appello incidentale avverso la statuizione del Tribunale relativa all’eccezione di prescrizioneformulata dalla Fadda . Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex 360, comma 1, n.5 c.p.c. con riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale, dell’interrogatorio formale e degli altri mezzi istruttori dedotti dalla resistentenella comparsa di costituzione in primo grado . Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione in violazionedell’art.2909 c.c., degli artt. 112 c.p.c. e 324 c.p.c. e per violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1, n.3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed all’art. 360 comma 1, n.5 cpc per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti nella parte in cui la Corte d’Appello dichiara che indicati dal Sotgiu neicapi fino al 12 del ricorso ex art.447-bis c.p.c. sono “documentati da fatture”(pag. 15, riga 13) . Con il quarto motivo la ricorrente incidentale denuncia Violazione dell’art. 420, comma 1, c od . p roc . c iv . e dell’art. 2041 c od . c iv . in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3 c od . p roc . c iv . per violazione o falsa applicazione di norme didiritto ed all’art. 360 comma 1, n.5 c od . p roc . civ. per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per aver laCorte d’Appello omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’avversa domandasubordinata, oltre che per la sua tardività (espressamente rilevata), anche per difetto dei presupposti (gravi motivi ed autorizzazione del giudice) previsti dall’art.420, comma 1 cod.proc. c iv . e per violazione dei principi di diritto indicati nelpresente atto al punto 5 sub c e sub d . Deduce di proporre cautelativamente “ appello incidentale condizionato” [sic]contro la sentenza impugnata nella parte in cui non dichiara l'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa, oltre che per la sua tardività (espressamente rilevata)anche per mancanza dei presupposti ex art.420, comma 1, cod . proc . civ ., in quanto l'attore non ha formulato alcuna domanda subordinata alla prima udienza, non ha mai dedotto gravi motivi, n è ha mai ottenuto e/o richiesto l'autorizzazione del giudice, nonché per gli altri motivi indicati nel presente atto al punto 5sub c (…) e sub d 4.1 Il primo motivo è inammissibile, in quanto non riproduce, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., né direttamente né indirettamente (in questo secondo caso con precisazione della parte dell’atto corrispondente),il motivo di appello incidentale. 4.2 Il secondo motivo è inammissibile, in quanto censura una valutazione di assorbimento di un motivo di appello incidentale. Le ragioni di tale motivo dovranno e potranno essere esaminate dal giudice del rinvio.4.3 Il terzo motivo, quanto alla censura di ultrapetizione risulta inammissibile per l’assoluta genericità, in quanto non spiega, con opportuni riferimenti all’atto di appello del Sotgiu, l’assunto che egli non avesse formulato alcuna doglianza in ordine al mancato riconoscimento di efficacia probatoria delle predette fatture , in tal modo impingendo in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Eguale genericità presentano le altre censure. La articolata doglianza,secondo cui la corte territoriale ha omesso di considerare che la documentazione prodotta dal ricorrente è stata contestata dalla resistente, la quale ne ha eccepito l’irrilevanza probatoria in tutte le comparse di costituzione; che le fatture non sono sottoscritte e/o quietanzate, per cui non vi è alcuna prova del pagamento; che il Sotgiu (oltre a formulare capi di prova inammissibili) non ha richiesto l'esibizione delle fatture ai testi e, non avendo in realtà eseguito alcun lavoro ed effettuato alcun pagamento non ha prodotto il registro delle fatture e/o la documentazione fiscale e gli estratti conto attestanti il pagamento , nuovamente viene formulata senza specificamente identificare la documentazione menzionata , senza indicarne la localizzazione, senza indicare se, come e quando le relative questioni sono state trattate nei precedenti gradi di merito; la ricorrente incidentale omette inoltre di specificamente indicare se, dove e quando abbia manifestato quel comportamento dicontestazione processuale cheinvoca nel motivo. Da ultimo, la citazione di un passaggio motivazionale della sentenza impugnata che, secondo la ricorrente incidentale, vale ovviamente anche per le spese che il Sotgiu afferma di aver sostenuto per migliorie (cosi p. 27 del controricorso con ricorso incidentale) è mera affermazione apodittica, che non integra affatto un valido motivo di impugnazione. 4.4 Il quarto motivo è inammissibile. E’ espressamente riferito alla proposizione di un “appello” incidentale e non contiene, nemmeno in via subordinata, doglianze contro la sentenza impugnata. Non a caso la sua intestazione dà atto che la corte territoriale ha esaminato la questione della tardività e non quella gradata. [OSCURATO:PERSONA] osserva che le argomentazioni svolte dalla parte resistente per i profili di rito non esaminati, così come pure gradatamente quelle in ordine alla fondatezza dell’azione ex art. 2041 cod. civ. potranno essere prospettate al giudice del rinvio e dovranno essere dal medesimo esaminate. 5. In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale. Vanno dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso principale nonché i motivi del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale. Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso principale nonché i motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n, 115 del 2022 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di co
Sentenza Cassazione n. 32367/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris