CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni scritte e memoria di udienza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 11/01/2021 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina continuata e pluriaggravata (dall'essere stata la violenza o minaccia commessa da persona travisata e da più persone riunite) in concorso commesso ai danni della filiale dell'istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, via Virgilio, il 26 agosto 2019. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri rispettivi difensori. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale «con riferimento all'art. 133 cp». Il ricorrente lamenta la «mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena irrogata», in quanto la Corte d'appello di Palermo, «limitandosi sostanzialmente a ritenere condivisibile il trattamento sanzionatorio applicato dal Giudice di prime cure», non avrebbe «sufficientemente spiegato le ragioni poste a fondamento della sua decisione, limitandosi a ritenere la pena non eccessiva a fronte della gravità intrinseca della condotta», senza «fornire una valutazione in ordine alla richiesta, da parte della difesa, che la pena irrogata [...] fosse eccessiva». 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione art. 606 lett. e) e b), c.p.p. con riferimento all'art. 62-bis c.p.», con riguardo alla mancata concessione, da parte della Corte d'appello di Palermo, delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente, a tale proposito, lamenta l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata là dove questa afferma che, nella conclusioni formulate davanti al Tribunale di Palermo, la difesa dell'imputato non aveva «specificato e/o supportato con precise allegazioni in punto di fatto la richiesta di concessione del beneficio ex art. 62 bis c.p.», atteso che «è cognizione di ogni Giudicante che il verbale di udienza sintetizzi le richieste di parte e non riporti le argomentazioni proferite dalla difesa», e, dopo avere premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio in questione, è necessario «valutare [...] la effettiva "quantità del reato"», rappresenta che, nel caso in esame, «è evidente che il fatto non è di gravità tale da non consentire la concessione delle attenuanti ex 62 bis c.p., tenuto conto delle specifiche modalità dell'azione delittuosa, oltre che della confessione resa dal ricorrente». e t C.2.1A 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione art.) c.p.p. per mancanza contraddittorietà o manifestata illogicità della motivazione con riferimento all'art. 546 cpp», con riguardo alla disposta confisca della somma di C 520,00 a lui sequestrata il 18 novembre 2019. Il ricorrente lamenta il carattere anapodittico, apparente e manifestamente illogico della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta provenienza della predetta somma dalla rapina a lui attribuita, evidenziando che l'affermazione della Corte d'appello di Palermo secondo cui, data l'entità della somma rapinata (C 65.000,00), sarebbe «alquanto improbabile che nel giro di alcuni mesi [gli imputati] abbiano potuto spenderl[a] per intero», sarebbe «priva di qualunque pregio giuridico, atteso che la Corte si deve limitare a valutare fatti di cui si abbia prova certa» e che, «nel caso di specie, in considerazione dell'ampio lasso di tempo trascorso tra la data del commesso reato e quella del sequestro, non vi è alcun modo di provare che si tratti di somme provenienti dalla rapina in Trapani». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «manifesta illogicità della motivazione. Mancanza di motivazione della sentenza. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale», con riferimento all'art. 628, quarto comma, cod. pen. 4.1.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Palermo avrebbe disatteso il principio, che egli ricava da Sez. 2, n. 41004 del 06/07/2011, Dombré, secondo cui, «al fine della commisurazione della pena, quando si verifica la compresenza di più circostanze dello stesso art. 628 comma 3 alinea n. 1 è logico ed equo ritenere l'aggravante unitaria». 4.1.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che «l'aggravante di cui all'art. 628 comma 4 c.p. non è stata contestata, né formalmente, né sostanzialmente all'imputato», mancando nel capo d'imputazione qualsiasi riferimento al quarto comma dell'art. 628 cod. pen. e che sarebbe illogico ritenere, come ha fatto la Corte d'appello di Palermo, che la «contestazione delle circostanze aggravanti è stata [...] correttamente effettuata dal punto di vista sostanziale» in quanto la rapina era stata «ritualmente contestata come aggravata da due circostanze, quella di avere commesso la rapina "in più persone riunite" e quella di avere commessa la rapina "con il volto travisato", atteso che l'«indicazione delle due dette aggravanti di per sé non è sufficiente a specificare all'imputato che dovrà difendersi dalla più grave ipotesi dell'art. 628 comma 4 e dei suoi effetti anziché delle due ipotesi contenute nell'art. 623 [recte: 628] comma 3 n. 1) cp»; effetti «ingravescenti» che la mera contestazione delle aggravanti dell'essere stata la violenza o la minaccia commessa da persona travisata e da più persone riunite non «consent[irebbe] all'imputato di percepire». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «mancanza ed illogicità di motivazione della sentenza [...] sul punto della applicazione della contestata recidiva» reiterata specifica, lamentando che la Corte d'appello di Palermo avrebbe «omesso di motivare sulle specifiche cesure dedotte sul punto con il secondo motivo di appello, rifugiandosi ad un rapido riferimento ad una elencazione dei precedenti giudiziari dell'imputato» o, comunque, avrebbe motivato in modo «illogic[o] e contraddittori[o] sul punto perché [...], pur rilevando che la motivazione offerta dal giudice del primo grado era "semplificata e concisa" [...], ne condivide la impostazione senza motivare sulle doglianze specificate nell'atto di appello». 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., «manifesta illogicità della motivazione. Mancanza di motivazione della sentenza impugnata» in quanto la Corte d'appello di Palermo avrebbe illogicamente ritenuto la propria responsabilità per la rapina dei telefoni cellulari di alcuni dei soggetti presenti alla rapina (con il conseguente aumento di pena per la continuazione con la rapina ai danni dell'istituto bancario), atteso che «detti telefonini [...] furono sottratti al solo scopo di evitare che i presenti potessero, nell'immediatezza, contattare le forze dell'ordine in modo da avere sufficiente tempo per la fuga». Ciò, «a parte la assenza nel capo di imputazione di un riferimento sostanziale alla rapina dei detti telefonini». 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., «manifesta illogicità della motivazione. Mancanza di motivazione della sentenza. Motivazione apparente» con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente, a tale proposito, lamenta i predetti vizi di motivazione della sentenza impugnata là dove questa: a) afferma che, nella conclusioni formulate davanti al Tribunale di Palermo, la difesa dell'imputato non aveva «specificato e/o supportato con precise allegazioni in punto di fatto la richiesta di concessione del beneficio ex art. 62 bis c.p.», atteso che «[n]essuna norma e nessuna logica impongono al difensore di dettare a verbale le motivazioni, pur esplicitate nel corso dell'arringa, su cui riposano le conclusive richieste difensive formulate»; b) ha ignorato le argomentazioni e gli elementi prospettati nel quarto motivo del proprio atto di appello a sostegno della concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche, nel quale venivano altresì esplicitate le ragioni della mancata restituzione, da parte sua, della refurtiva. 4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., «manifesta illogicità della motivazione» con riguardo alla determinazione della pena irrogata, rappresentando, al riguardo, «che, nel caso di accoglimento del primo motivo di appello e del primo motivo del presente ricorso, il minimo edittale non sarebbe stato di anni sette ma inferiore in modo sostanziale« e che «[i]n ogni caso il minimo edittale è di anni 6 di reclusione». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Palermo ha anzitutto evidenziato come la pena edittale per il reato di rapina pluriaggravata (dall'essere stata la violenza o minaccia commessa da persona travisata e da più persone riunite) attribuito al [OSCURATO:PERSONA] fosse quella, prevista dal quarto comma dell'art. 628 cod. pen., della reclusione da sette a venti anni (e della multa da C 2.500,00 a C 4.000,00). Tale affermazione della Corte d'appelloidiNa-pglii è corretta, giacché, come la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire, affermando un principio che è condiviso dal Collegio, in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del quarto comma dell'art. 628 cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 8, lett. c), della legge 23 giugno 2017, n. 103, il più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne al n. 1) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. - come nel caso di specie, con riguardo alle circostanze dell'essere stata la violenza o minaccia commessa da persona travisata e da più persone riunite - in quanto ciascuno dei numeri interni al catalogo contenuto nel terzo comma dell'art. 628 cod. pen. contiene una disposizione a più norme autonome eventualmente concorrenti (Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Panaro, Rv. 279817-01). Ciò posto, si deve rilevare che la pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] di sette anni e sei mesi di reclusione ed C 2.700,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto rapina di pluriaggravata a lui attribuito ed è, di più - come evidenziato dalla Corte d'appello di Palermo - assai prossimo al minimo edittale, con la conseguenza che l'obbligo di motivazione può senz'altro ritenersi adeguatamente assolto dalle conformi sentenze dei giudici di merito mediante il riferimento, operato dal Tribunale d Palermo e condiviso dalla Corte d'appello di Palermo, alla gravità della condotta delittuosa posta in essere dall'imputato, desunta dalla puntuale pianificazione della stessa e dal rilevante profitto conseguito. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Palermo ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA] ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento, già valorizzato dal Tribunale di Palermo - con una valutazione che la Corte d'appello ha ritenuto di condividere - e attinente alla condotta dei rei susseguente al reato, che costoro non si erano «adoperati in alcun modo per far recuperare la rilevante somma di denaro sottratta alla banca», così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli, dedotti dal [OSCURATO:PERSONA], relativi alla gravità del reato e alla confessione da lui resa. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.La Corte d'appello di Palermo ha reputato che la somma di C 520,00 sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] il 18 novembre 2019 dovesse ritenersi provento del delitto di rapina da lui commesso il 26 agosto 2019 sulla scorta non soltanto del fatto che doveva ritenersi improbabile che l'intera somma rapinata (C 65.000,00) potesse essere stata interamente spesa in pochi mesi - argomentazione, questa, già di per sé non manifestamente illogica - ma anche delle circostanze che non risultava che il [OSCURATO:PERSONA] avesse fonti di reddito lecite e che neppure la difesa dell'imputato aveva indicato una provenienza della somma diversa dalla rapina. Tale motivazione - che, trattandosi di cosiddetta "doppia conforme", può essere letta congiuntamente con quella del Tribunale di Palermo, il quale aveva evidenziato che la qualificazione della somma come provento della rapina trovava fondamento nel fatto che, in un messaggio antecedente di soli tre giorni rispetto al sequestro, il [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato «5 mila mi sono tenuto e il resto conservato» (così palesando di disporre ancora di parte del bottino della rapina) - oltre a non essere apparente né anapodittica, appare priva di illogicità, tanto meno manifeste, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. 2.1.1. Quanto al suo primo profilo, il Collegio ritiene di dare continuità al già ricordato (al punto 1.1) principio, affermato da Sez. n. 29792 del 09/10/2020, cit., secondo cui il n. 1) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. contiene una disposizione a più norme autonome eventualmente concorrenti, con la conseguenza che il più elevato minimo edittale (oggi di sette anni di reclusione ed C 2.500,00 di multa) previsto dal quarto comma dell'art. 628 cod. pen. si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (violenza o minaccia commesse: con armi; da persona travisata; da più persone riunite). Tale principio è stato fondato sull'argomentazione - che il Collegio condivide pienamente - che le tre aggravanti appena menzionate «rappresentano altrettante ipotesi diverse di maggior disvalore espresso nel differente manifestarsi, essendo evidente che "agire nella violenza" travisati, in più persone riunite o armati, rappresenta modalità differenti di manifestare la propria carica criminale, disvalore penale ed accresciuta capacità intimidatrice od offensiva, atta ad incutere timore nella vittima o a superare l'eventuale sua resistenza. Ebbene, nessuna delle tre epifanie criminali "contiene" l'altra, nessuna è speciale rispetto all'altra, nessuna assorbe in sé il disvalore e lo spregio dell'altra. Non vi è pertanto ragione di negare che alla concorrenza delle diverse ipotesi aggravanti debba corrispondere una più severa risposta retributiva (minima) della sanzione (agire riuniti in più persone compresenti, travisate nell'aspetto e armate, costituisce anche una notevolissima facilitazione nel guadagnare il risultato voluto e va più gravemente sanzionato rispetto all'azione condotta da una sola persona armata o travisata o unita ad altri)». Pertanto, nessuna inosservanza o erronea applicazione dell'art. 628, quarto comma, cod. pen., e nessun vizio motivazionale è ravvisabile nella sentenza impugnata per avere la Corte d'appello di Palermo ritenuto l'applicabilità di detto quarto comma dell'art. 628 cod. pen. nel caso di specie di concorso delle circostanze aggravanti, interne al n. 1) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., del travisamento e delle più persone riunite. 2.1.2. Quanto al secondo profilo del motivo, si deve rilevare che, nel caso in esame, il capo d'imputazione conteneva sia la contestazione dei fatti materiali che integrano le aggravanti del travisamento («con volto travisato») e delle più persone riunite («in concorso tra loro nonché con altro/i soggetto/soggetti da identificare (tutti quali co-ideatori della condotta [...] e tre di essi quali co-esecutori materiali) e quindi da più persone riunite» - aggravanti che, quindi, concorrevano - sia la qualificazione giuridica dei predetti fatti (art. «628 c. 1^ e 3^ n. 1) c.p.»). Circa la lamentata mancanza, nello stesso capo d'imputazione, di un riferimento al quarto comma dell'art. 628 cod. pen., si deve osservare come tale mancanza non incida né sulla contestazione dei fatti che integrano le aggravanti del travisamento e delle più persone riunite né sulla qualificazione giuridica di tali fatti - elementi, come si è detto, entrambi contenuti nel capo d'imputazione - atteso che la disposizione del quarto comma dell'art. 624 cod. pen. attiene esclusivamente alla pena prevista per il caso di concorso di dette circostanze e, quindi, non riguarda l'accusa elevata a carico dell'imputato, con la conseguenza che la stessa mancanza non ha comportato alcuna violazione del diritto di difesa dello stesso, sicché del tutto correttamente la Corte d'appello di Palermo ha ritenuto che «non rileva la mancata specificazione dell'art. 628 n. 4 c.p.». 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con riguardo all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Palermo ha applicato la recidiva reiterata specifica ritenendo che il reato di rapina continuata e pluriaggravata in concorso sub iudice, posto in relazione con le plurime precedenti condanne riportate dal Buscetta per furto in concorso, rapina in concorso, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali fosse dimostrativo della «continuità e progressione della pericolosità sociale» dello stesso Buscetta. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 2.3.1. Anzitutto, del tutto correttamente la Corte d'appello di Palermo ha ritenuto la sussistenza della contestazione della rapina (anche) dei telefoni cellulari di alcuni dei soggetti presenti all'interno dell'istituto di credito, atteso che il capo d'imputazione, nel menzionare anche l'art. 81, secondo comma, cod. pen., dopo avere descritto le condotte minacciose mediante le quali i rapinatori «otten[nero] la completa adesione alle loro richieste da parte dei presenti», fa esplicito riferimento al «prelievo dei dispositivi cellulari in uso ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che gli autori materiali portavano con sé all'atto dell'allontanamento». 2.3.2. Ciò detto, si deve rammentare che, come è costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel delitto di rapina, il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104-01; Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163- 01; Sez. 2, n. 49265 del 07/12/2012, Iudice, Rv. 253848-01; Sez. 2, n. 12800 del 06/03/2009, Vivian, Rv. 243953-01). Da tale principio discende che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d'appello di Palermo non è incorsa in alcuna illogicità motivazionale (né in alcuna violazione della legge penale) col ritenere la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina - e, in particolare, dell'elemento psicologico di tale reato - nella condotta del ricorrente di impossessamento, mediante minaccia, dei telefoni cellulari di alcuni dei soggetti presenti alla rapina e di sottrazione degli stessi telefoni (che venivano portati con sé dai rapinatori), allo scopo di trarne l'utilità costituita dall'evitare che i medesimi soggetti potessero immediatamente avvisare le forze dell'ordine della consumazione della rapina. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato per ragioni analoghe a quelle che si sono esposte in relazione al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Come per quest'ultimo imputato, anche con riguardo alla posizione del Buscetta la Corte d'appello di Palermo ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento, già valorizzato dal Tribunale di Palermo - con una valutazione che la Corte d'appello ha ritenuto di condividere - e attinente alla condotta dei rei susseguente al reato, che costoro non si erano «adoperati in alcun modo per far recuperare la rilevante somma di denaro sottratta alla banca», così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli che erano stati dedotti dal Buscetta con il quarto motivo del suo atto di appello. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità che si sono esposti al punto 1.2, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 2.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Esso infatti: da un lato, presuppone l'«accoglimento [...] del primo motivo del presente ricorso», motivo che, invece, come si è visto, è manifestamente infondato; dall'altro lato, afferma erroneamente che «il minimo edittale è di 6 anni di reclusione», laddove, ai sensi del quarto comma dell'art. 628 cod. pen., come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge 26 aprile 2019, n. 36 - modifica che, essendo entrata in vigore il 18 maggio 2019, è applicabile ratione temporis alla rapina che viene qui in rilievo, in quanto commessa il 26 agosto 2019 - il minimo edittale per la rapina pluriaggravata attribuita all'imputato, quanto alla pena detentiva, non è più di sei anni ma di sette anni di reclusione. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.