CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 04442/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rilevando il difetto della nomina da parte dell'imputato, e l'infondatezza di quello proposto dal difensore di ufficio, riformando la sentenza del Tribunale di Pavia in data 30/1/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto al trattamento sanzionatorio relativo ai reati ex artt. 494 e 482 cod. pen., perché determinato in modo illegale. 2. Ha proposto ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, per l'omessa citazione del difensore di fiducia dell'appellante. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che aspecifico. Il presupposto da cui muove il ricorrente, nel dedurre il motivo di nullità che inficerebbe l'intero giudizio d'appello, è la nomina a suo favore da parte dell'imputato con la conseguenza dell'omessa citazione del difensore nel grado di appello. La circostanza storica non è stata documentata dal ricorrente (risultando dagli atti unicamente una nomina in data 20 ottobre 2020, senza attestazione di deposito o invio, peraltro successiva alla pronuncia in grado di appello); infatti, non possono ritenersi utile a questo fine, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, né la comunicazione con cui si anticipava alla cancelleria del giudice di primo grado l'invio della nomina, poi effettuata secondo le affermazioni del ricorrente con invio in originale a mezzo raccomandata AR in data 21/5/20, né le interlocuzioni via pec dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la cancelleria per avere copia della sentenza emessa in primo grado. La norma dell'art. 27 disp. att. cod. proc. pen. dispone che, al fine di documentare la propria qualità di difensore di fiducia, il professionista è tenuto a osservare specifiche formalità; in particolare, ove la nomina venga inviata - come previsto dall'art. 96, comma 2, cod. proc. pen. - a mezzo raccomandata, egli dovrà produrre "la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata" (art. 27, lett. C) disp. att. cod. proc. pen.). Il ricorrente non ha allegato al ricorso tale documentazione, limitandosi ad allegare le ricevute dell'invio della raccomandata che avrebbe contenuto l'atto di nomina, mai prodotto; circostanza che rende aspecifico il ricorso. 2. All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]