CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 03751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato Svolgimento del processo e motivi della decisione Il Procuratore della Repubblica di Milano ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Milano non ha convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] (per cinque episodi in difetto della flagranza, per il sesto in considerazione della ritenuta inattendibilità della p.o.), lamentando violazione dell'art. 640 cod. pen. nonché "illogica/contradditoria motivazione" (il G.I.P. avrebbe dovuto limitare la sua disamina alla verifica della sussistenza del fumus dei reati provvisoriamente contestati, e comunque non vi sarebbero due gruppi distinti di reati, ma un reato unico). Il ricorso, presentato per motivi manifestamente infondati, è inammissibile. A prescindere dalla non deducibilità del vizio di mera illogicità della motivazione (potendo esserne denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., soltanto l'illogicità manifesta), osserva il collegio che, alla stregua della stessa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente, il reato configurabile era quello di truffa tentata, per il quale l'arresto in flagranza non è consentito, ai sensi dell'art. 381, comma 2, cod. proc. pen. Questa Corte ha, infatti, già chiarito che, in tema di truffa, è configurabile il reato tentato, e non consumato, nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. "consegna controllata"), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, nè si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa (Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020, Rv. 279656). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEPOS