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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05474/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con unico ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputati del reato di cui all'art., 256, co. 1 lett. a) d.lgs. 152/2006, loro ascritto in concorso - deducono vizio di motivazione per travisamento in ordine all'affermazione di responsabilità, nonchè vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che il primo motivo non sia consentito dalla legge poiché trattasi di mera doglianza in punto di fatto, priva di qualsiasi effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha compiutamente illustrato gli elementi indizianti a carico degli imputati (tipologia dei residui trovati nel camion con i rifiuti per cui è causa; compatibilità del punto in cui si trovava il veicolo con il tragitto necessario per raggiungere il luogo di smaltimento); ritenuto che il secondo motivo (riferibile al solo RUSSO, essendo le attenuanti generiche state concesse al coimputato) sia manifestamente infondato, non risultando che il Tribunale abbia disatteso una istanza motivata (cfr. sul punto, da ultimo, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 - 01, secondo cui «la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento»); ritenuto che alle medesime conclusioni possa pervenirsi, per ragioni analoghe, quanto alla residua censura proposta da entrambi i ricorrenti (cfr. Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa, Rv. 253057 - 01, secondo cui «il giudice non è obbligato a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, né ad esaminare la questione, qualora l'imputato non abbia fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio»); Ritenuto che, pertanto, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione delle impugnazioni. ra(9-5 P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con unico ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputati del reato di cui all'art., 256, co. 1 lett. a) d.lgs. 152/2006, loro ascritto in concorso - deducono vizio di motivazione per travisamento in ordine all'affermazione di responsabilità, nonchè vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che il primo motivo non sia consentito dalla legge poiché trattasi di mera doglianza in punto di fatto, priva di qualsiasi effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha compiutamente illustrato gli elementi indizianti a carico degli imputati (tipologia dei residui trovati nel camion con i rifiuti per cui è causa; compatibilità del punto in cui si trovava il veicolo con il tragitto necessario per raggiungere il luogo di smaltimento); ritenuto che il secondo motivo (riferibile al solo RUSSO, essendo le attenuanti generiche state concesse al coimputato) sia manifestamente infondato, non risultando che il Tribunale abbia disatteso una istanza motivata (cfr. sul punto, da ultimo, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 - 01, secondo cui «la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento»); ritenuto che alle medesime conclusioni possa pervenirsi, per ragioni analoghe, quanto alla residua censura proposta da entrambi i ricorrenti (cfr. Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa, Rv. 253057 - 01, secondo cui «il giudice non è obbligato a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, né ad esaminare la questione, qualora l'imputato non abbia fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio»); Ritenuto che, pertanto, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione delle impugnazioni. ra(9-5 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
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