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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 48380/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile ASP Trapani, con cui si è richiesta la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 febbraio 2021, il Tribunale di Marsala ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3.000 Euro di ammenda in ordine al reato continuato di cui all'art. 256 d.lgs. 152 del 2006, per aver effettuato, con la società di cui era legale rappresentante, attività di smaltimento di rifiuti, utilizzando una pressa cesoia in mancanza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 208 del citato provvedimento normativo.

Il Tribunale ha altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, liquidandoli definitivamente in 1.500 Euro per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in 1.500 euro per la ASP Trapani.

2. A mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto appello e la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 ottobre 2021, rilevata l'inammissibilità dell'appello per essere stata applicata la sola pena dell'ammenda, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha trasmesso l'impugnazione a questa Corte suprema.

3. L'impugnazione articola quattro diverse doglianze.

3.1. Con la prima si lamenta l'insussistenza del reato ritenuto sul rilievo che la società amministrata dall'imputato era titolare di regolare autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti ferrosi, che contemplava anche l'utilizzo della pressa cesoia.

In ogni caso, quand'anche tale macchinario non fosse stato autorizzato, la condotta non avrebbe potuto integrare il reato ascritto.

3.2. Con la seconda doglianza ci si duole del risarcimento riconosciuto alle parti civili senza alcuna motivazione con riguardo all'individuazione e alla quantificazione di danni dalle stesse subiti in conseguenza diretta o indiretta del reato.

3.3. Con le ultime due doglianze si lamenta l'omessa motivazione con riguardo, rispettivamente, alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di concessione del beneficio della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che, trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, la stessa non è appellabile giusta la previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sicché, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc.pen., verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento in sede di legittimità e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, il giudice d'appello impropriamente adito - sia pur adottando l'improprio provvedimento della sentenza con contestuale declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte (cfr. Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e a., Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532).

Come immediatamente si dirà, taluni dei motivi proposti sono riconducibili a quelli che possono formare oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., sicché l'impugnazione dev'essere esaminata nel merito e, nei termini di cui infra, è parzialmente fondata.

2. Il rilievo non vale per la prima doglianza, non specificamente argomentata con riguardo all'individuazione del motivo proposto (tra quelli consentiti di cui all'art. 606 cod. proc. pen. pen.) ed alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto posti a base della censura.

Anche a voler ritenere che sia stata dedotta la violazione della norma incriminatrice, la doglianza sarebbe comunque inammissibile per assoluta genericità.

Ed invero, la sentenza riconosce bensì che la società dell'imputato «esercitava l'attività di raccolta e di trasformazione di rifiuti metallici con autorizzazione rilasciata dalla regione Sicilia ex art. 208 d.lgs. 152/2006», ma aggiunge che non risultava invece autorizzata la riduzione volumetrica dei rifiuti con l'utilizzo della pressa cesoia rinvenuta e utilizzata in stabilimento ed in relazione a tale condotta è stato ritenuto il contestato reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006.

L'impugnante contesta inammissibilmente in questa sede - e del tutto genericamente - quest'ultima ricostruzione in fatto e non argomenta in alcun modo le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere viziata la sentenza sul punto.

Deve al proposito soltanto osservarsi che: per un verso, l'art. 208, comma 11, d.lgs. 152/2006 prescrive che l'autorizzazione per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti contenga quantomeno, tra l'altro, «...per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento...alle attrezzature utilizzate»; per altro verso, posto che l'imputazione non specifica quale comma della citata norma incriminatrice sia stato violato - senza che l'impugnante abbia sul punto mosso contestazioni - la responsabilità potrebbe essere anche stata riferita, stante anche la compatibilità della pena inflitta, con la previsione di cui al quarto comma.

La generica formulazione del ricorso non consente pertanto al Collegio di comprendere quale sia la doglianza in questa sede proposta e per quale ragione il fatto di reato non sarebbe sussistente.

3. La seconda doglianza è invece ammissibile ed è pure fondata, posto che la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione con riguardo alla natura ed all'entità dei danni riconosciuti alle parti civili costituite.

La particolare oggettività giuridica della contravvenzione ritenuta - che è reato di pericolo posto a tutela della difesa dell'ambiente -, tanto più considerando la specificità della contestazione mossa, non rende in alcun modo enucleabile l'iter logico-giuridico che ha condotto il giudice di merito a riconoscere l'esistenza di danni patiti in conseguenza della commissione del reato dalle parti civili costituite (due persone fisiche e la locale azienda ospedaliera) Con la memoria conclusionale depositata in vista della decisione del processo, la parte civile ASP Trapani ha diffusamente argomentato le ragioni che legittimerebbero la richiesta di danni, patrimoniali e non, connessi all'uso «di strumentazione potenzialmente pericolosa per l'incolumità del lavoratore, senza il previo controllo e l'autorizzazione dell'Autorità preposta, che avrebbe dovuto verificare il progetto definitivo dell'impianto e la sua conformità alle disposizioni vigenti anche in materia di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica».

Posto che «l'Azienda sanitaria Provinciale di Trapani...si è prefissa come missione istituzionale quella di garantire la tutela della salute, sia individuale che collettiva, della popolazione residente ed operante nel proprio ambito territoriale, per consentire alla stessa la migliore qualità di vita possibile», la parte civile sostiene che «la condotta contestata all'imputato abbia di fatto intralciato l'obiettivo primario dell'Azienda, costituendo un concreto pericolo per i lavoratori dell'impresa.

La condotta illecita perpetrata dall'imputato ha generato una perdita di credibilità e fiducia nel sistema istituzionale da parte del lavoratore e anche del semplice cittadino - fruitore, avendo contribuito al radicarsi della convinzione in questi ultimi che il comportamento illecito posto in essere dall'imputato rappresenti il risultato di un sistema dotato di insufficienti strumenti di controllo e nell'ambito del quale il proliferare di comportamenti devianti ed egoistici possa pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini».

Tali deduzioni, tuttavia non sono state in alcun modo esplicitate dal giudice di merito e certo non possono dirsi ricavabili implicitamente dalla mera formulazione del capo di imputazione, sicché, in totale assenza di motivazione, la sentenza dev'essere sul punto annullata.4.

Posto che il ricorso è in parte qua fondato, sul piano penale deve tuttavia rilevarsi l'intervenuta prescrizione del reato ascritto - intervenuta, in assenza di sospensioni, con il decorso del termine quinquennale a far tempo dal 7 settembre 2016 - sicché la sentenza impugnata dev'essere sul punto annullata senza rinvio per tale causa.

Ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., la sentenza va invece annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello quanto alle statuizioni civili.

Il giudice del rinvio provvederà anche al regolamento delle spese sostenute dalle parti private nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile ASP Trapani, con cui si è richiesta la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 febbraio 2021, il Tribunale di Marsala ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3.000 Euro di ammenda in ordine al reato continuato di cui all'art. 256 d.lgs. 152 del 2006, per aver effettuato, con la società di cui era legale rappresentante, attività di smaltimento di rifiuti, utilizzando una pressa cesoia in mancanza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 208 del citato provvedimento normativo. Il Tribunale ha altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, liquidandoli definitivamente in 1.500 Euro per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in 1.500 euro per la ASP Trapani. 2. A mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto appello e la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 ottobre 2021, rilevata l'inammissibilità dell'appello per essere stata applicata la sola pena dell'ammenda, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha trasmesso l'impugnazione a questa Corte suprema. 3. L'impugnazione articola quattro diverse doglianze. 3.1. Con la prima si lamenta l'insussistenza del reato ritenuto sul rilievo che la società amministrata dall'imputato era titolare di regolare autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti ferrosi, che contemplava anche l'utilizzo della pressa cesoia. In ogni caso, quand'anche tale macchinario non fosse stato autorizzato, la condotta non avrebbe potuto integrare il reato ascritto. 3.2. Con la seconda doglianza ci si duole del risarcimento riconosciuto alle parti civili senza alcuna motivazione con riguardo all'individuazione e alla quantificazione di danni dalle stesse subiti in conseguenza diretta o indiretta del reato. 3.3. Con le ultime due doglianze si lamenta l'omessa motivazione con riguardo, rispettivamente, alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di concessione del beneficio della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, la stessa non è appellabile giusta la previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sicché, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc.pen., verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento in sede di legittimità e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, il giudice d'appello impropriamente adito - sia pur adottando l'improprio provvedimento della sentenza con contestuale declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte (cfr. Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e a., Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532). Come immediatamente si dirà, taluni dei motivi proposti sono riconducibili a quelli che possono formare oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., sicché l'impugnazione dev'essere esaminata nel merito e, nei termini di cui infra, è parzialmente fondata. 2. Il rilievo non vale per la prima doglianza, non specificamente argomentata con riguardo all'individuazione del motivo proposto (tra quelli consentiti di cui all'art. 606 cod. proc. pen. pen.) ed alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto posti a base della censura. Anche a voler ritenere che sia stata dedotta la violazione della norma incriminatrice, la doglianza sarebbe comunque inammissibile per assoluta genericità. Ed invero, la sentenza riconosce bensì che la società dell'imputato «esercitava l'attività di raccolta e di trasformazione di rifiuti metallici con autorizzazione rilasciata dalla regione Sicilia ex art. 208 d.lgs. 152/2006», ma aggiunge che non risultava invece autorizzata la riduzione volumetrica dei rifiuti con l'utilizzo della pressa cesoia rinvenuta e utilizzata in stabilimento ed in relazione a tale condotta è stato ritenuto il contestato reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006. L'impugnante contesta inammissibilmente in questa sede - e del tutto genericamente - quest'ultima ricostruzione in fatto e non argomenta in alcun modo le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere viziata la sentenza sul punto. Deve al proposito soltanto osservarsi che: per un verso, l'art. 208, comma 11, d.lgs. 152/2006 prescrive che l'autorizzazione per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti contenga quantomeno, tra l'altro, «...per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento...alle attrezzature utilizzate»; per altro verso, posto che l'imputazione non specifica quale comma della citata norma incriminatrice sia stato violato - senza che l'impugnante abbia sul punto mosso contestazioni - la responsabilità potrebbe essere anche stata riferita, stante anche la compatibilità della pena inflitta, con la previsione di cui al quarto comma. La generica formulazione del ricorso non consente pertanto al Collegio di comprendere quale sia la doglianza in questa sede proposta e per quale ragione il fatto di reato non sarebbe sussistente. 3. La seconda doglianza è invece ammissibile ed è pure fondata, posto che la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione con riguardo alla natura ed all'entità dei danni riconosciuti alle parti civili costituite. La particolare oggettività giuridica della contravvenzione ritenuta - che è reato di pericolo posto a tutela della difesa dell'ambiente -, tanto più considerando la specificità della contestazione mossa, non rende in alcun modo enucleabile l'iter logico-giuridico che ha condotto il giudice di merito a riconoscere l'esistenza di danni patiti in conseguenza della commissione del reato dalle parti civili costituite (due persone fisiche e la locale azienda ospedaliera) Con la memoria conclusionale depositata in vista della decisione del processo, la parte civile ASP Trapani ha diffusamente argomentato le ragioni che legittimerebbero la richiesta di danni, patrimoniali e non, connessi all'uso «di strumentazione potenzialmente pericolosa per l'incolumità del lavoratore, senza il previo controllo e l'autorizzazione dell'Autorità preposta, che avrebbe dovuto verificare il progetto definitivo dell'impianto e la sua conformità alle disposizioni vigenti anche in materia di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica». Posto che «l'Azienda sanitaria Provinciale di Trapani...si è prefissa come missione istituzionale quella di garantire la tutela della salute, sia individuale che collettiva, della popolazione residente ed operante nel proprio ambito territoriale, per consentire alla stessa la migliore qualità di vita possibile», la parte civile sostiene che «la condotta contestata all'imputato abbia di fatto intralciato l'obiettivo primario dell'Azienda, costituendo un concreto pericolo per i lavoratori dell'impresa. La condotta illecita perpetrata dall'imputato ha generato una perdita di credibilità e fiducia nel sistema istituzionale da parte del lavoratore e anche del semplice cittadino - fruitore, avendo contribuito al radicarsi della convinzione in questi ultimi che il comportamento illecito posto in essere dall'imputato rappresenti il risultato di un sistema dotato di insufficienti strumenti di controllo e nell'ambito del quale il proliferare di comportamenti devianti ed egoistici possa pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini». Tali deduzioni, tuttavia non sono state in alcun modo esplicitate dal giudice di merito e certo non possono dirsi ricavabili implicitamente dalla mera formulazione del capo di imputazione, sicché, in totale assenza di motivazione, la sentenza dev'essere sul punto annullata.4. Posto che il ricorso è in parte qua fondato, sul piano penale deve tuttavia rilevarsi l'intervenuta prescrizione del reato ascritto - intervenuta, in assenza di sospensioni, con il decorso del termine quinquennale a far tempo dal 7 settembre 2016 - sicché la sentenza impugnata dev'essere sul punto annullata senza rinvio per tale causa. Ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., la sentenza va invece annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello quanto alle statuizioni civili. Il giudice del rinvio provvederà anche al regolamento delle spese sostenute dalle parti private nel presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili
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