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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21411/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore ; [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 giugno 2021, che ne ha confermato la condanna per i delitti di peculato e di falso ideologico, inflittagli dal Tribunale della stessa città, perché, nella sua qualità di maresciallo dei carabinieri, si sarebbe appropriato della somma di 5.400 eurn, rinvenuta in occasione di una perquisizione eseguita nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], falsamente attestando nei relativi verbaii di arresto e di perquisizione e sequestro di averne rinvenuti soltanto 600.

2. Il ricorso consta di un unico ma articolato motivo, con il quale si denunciano vizi cumulativi di motivazione, contestando il giudizio di colpevolezza.

Le censure si appuntano, in particolare, sulla valutazione di credibilità del predetto Fahir e di sua madre [OSCURATO:PERSONA] nonché di attendibilità delle loro dichiarazioni accusatorie, che la Corte d'appello avrebbe effettuato in violazione dei canoni fissati dalla costante giurisprudenza di legittimità, pur in sentenza richiamata.

In particolare, il ricorso evidenzia: — che la sentenza ha escluso ragioni per un'accusa calunniosa dei predetti testimoni verso l'imputato, mentre dagli atti emergerebbe che Fahir nutrisse rancore per una perquisizione subita in passato dalla propria madre per strada, ad opera del Manelli, con modalità arbitrarie, ed altresì che avesse da quest'ultimo subito pressioni per ottenere informazioni sull'attività di spaccio di stupefacenti nella zona; — che la Corte d'appello ha completamente ignorato il contesto del quartiere nel quale vivevano gli accusatori e dove sono avvenuti i fatti, con la presenza di persone che vivevano per lo più di espedienti e di delitti e, per questo, animate da forte risentimento verso l'imputato, a cominciare da [OSCURATO:PERSONA], che è principale accusatore del Manelli per altri fatti nonché colui che ha sollecitato alle accuse anche Fahir e sua madre; — che non è stata tenuta in alcun conto la circostanza per cui Fahir, dopo aver indicato la propria madre come sua collaboratrice nell'attività d; spaccio, abbia ritrattato tali affermazioni, così evitando, peraltro, che costei fosse formalmente indagata e, in tal modo, consentendo che fosse escussa dibattimento come testimone pura; — che tali due dichiaranti sono ripetutamente entrati in contraddizione tra loro su aspetti qualificanti dell'asserita esistenza della somma in tesi loro sottratta dall'imputato: importo, conformazione, modalità di confezionamento, tipo di contenitore ov'era custodita, tempi dell'occultamento; — che finanche l'importo di tale somma è incerto, in quanto la teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver saputo dalla Hyete che si sarebbe trattato di 12.000 euro; — che, con riferimento alla Hyete, il giudizio di attendibilità sostanzialmente immotivato; — che l'imputato, nel diverso processo conclusosi con la sua condanna definitiva per altri fatti, ha ammesso le proprie responsabilità, sicché non vi sarebbe ragione di negare questo ulteriore addebito;— che, nella medesima sentenza, in relazione ad altri fatti oggetto d'imputazione, la Corte d'appello ha osservato un differente metro di giudizio, negando rilevanza a testimonianze a carico caratterizzate da ripetute contestazioni.

Inoltre, ripercorrendo criticamente gli elementi posti dai giudici di appello a sostegno del loro giudizio di attendibilità di quei testimoni, il ricorso osserva: — che la mancata costituzione del Fahir come parte civile è inconferente, perché egli avrebbe rischiato di farsi carico di spese legali, e comunque perché il suo interesse era soprattutto quello di dover sostenere le interessate accuse di Sahhal; — che la sua ammissione di essere uno spacciatore nonché dei fatti che avevano condotto al suo arresto in flagranza nulla aggiungeva rispetto a quanto già accertato obiettivamente in tale frangente; — che l'essersi accusato di altre condotte delittuose, come quella di aver progettato un matrimonio di convenienza con una donna di Catania al solo fine di regolarizzare la propria posizione in Italia, in realtà era il pretesto per giustificare l'asserito possesso di quella significativa somma di denaro, come si evince dal fatto che né egli né sua madre abbiano offerto indicazioni specifiche, in tal modo impedendo ogni verifica; — che la circostanza per cui egli non abbia denunciato la sottrazione dei danaro nell'immediatezza, ma soltanto mesi dopo ed a sèguito delle sollecitazioni di altro spacciatore conclamato, depone per la sua inaffidabilità piuttosto che per la sua attendibilità; — che le sue dichiarazioni relative a Sahhal nulla aggiungono rispetto alio specifico episodio oggetto di processo, confermando, semmai, le sollecitazioni alle accuse ricevute per mano di costui; — che i colloqui di Sahhal intercettati, in cui questi racconta di aver saputo della sottrazione di denaro patita dal Fahir ad opera dell'imputato, non sono concludenti, essendo costui interessato a diffondere simili notizie„ a sostegno delle sue accuse.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

Esso si misura con gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata, censurando sia il significato probatorio di alcuni passaggi delle testimonianze valorizzate dalla Corte d'appello, sia, nel complesso, la valutazione di attendibilità dei loro autori, con una critica specifica degli elementi dai quali quei giudici l'hanno dedotta (autoaccuse, mancata costituzione come parte civile, non immediata denuncia dei fatti e ritrosia a farlo, accuse anche verso l'ipotetico "istigatore" Sahhal).

Il compito della Corte di cassazione, però, non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, esattamente applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (per tutte: Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()gufi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 dei 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Da tanto consegue che non sono censurabili nel giudizio di legittimità, se non entro i limiti appena esposti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.

Minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementidi valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono, dunque, dar luogo all'annullamento della sentenza, non costituendo vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto; è solo l'esame del complesso probatorio, infatti, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (si vedano, a puro titolo d'esempio tra molte altre in termini, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

In conclusiva sintesi, allora, al giudice di legittimità spetta verificare che la relativa motivazione sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non manifestamente illogica, e cioè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente incompatibile con atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno fondamentali incoerenze, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione.

2. Nello specifico, la motivazione resa dai giudici d'appello non presenta siffatti vizi, rivelandosi, anzi, ampiamente ragionevole la lettura coordinata delle emergenze probatorie da essi compiuta, che trova decisivo elemento di conforto, sul piano logico, nel fatto che né Fahir né sua madre - nei colloqui tra loro intercettati, riportati alle pagg. 242 ss., della sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello - mettano mai in dubbio, neppure incidentalmente od implicitamente, che il fatto sia realmente accaduto.

Di contro, le affermazioni in ordine alla pregressa acrimonia del Fahir nei confronti dell'imputato, come pure al dato del contesto ostile a quest'ultimo, si presentano sostanzialmente assertive, poiché non suffragate da elementi di fatto specificamente indicati dalla difesa.

Per il resto, le contraddizioni tra le dichiarazioni di quei due testimoni attengono a profili marginali (composizione della somma, confezionamento, tipo di contenitore e così via) e, dunque, non tali da rendere manifestamente illogica la valutazione di attendibilità delle stesse in ordine all'esistenza ed all'ammontare complessivo di quel denaro.

E così, pure, l'ammissione d'addebito rassegnata dall'imputato nel distinto processo per altri reati a suo carico non si presenta inconciliabile con il diniego di responsabilità da lui opposto in questo giudizio: non sono noti, infatti, né il contenuto di quelle dichiarazioni "confessorie" né il compendio probatorio relativo a quei fatti, talché nulla permette di escludere, sul piano logico, che la differente condotta processuale sia stata dettata da motivazioni opportunistiche piuttosto che dall'autentica ed incondizionata risoluzione dell'imputato a collaborare con l'autorità giudiziaria.

Infine, anche con riferimento alle circostanze indicate in sentenza quali elementi di conferma della credibilità del Fahir, la lettura offerta dalla Corte d'appello, quantunque non l'unica possibile, è senza dubbio quella più lineare, e tanto è sufficiente - per quanto s'è detto al paragrafo precedente - per sottrarla al sindacato del giudice di legittimità.

Da ciò consegue il rigetto del ricorso, con obbligatoria condanna al rimborso delle spese di causa (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore ; [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 giugno 2021, che ne ha confermato la condanna per i delitti di peculato e di falso ideologico, inflittagli dal Tribunale della stessa città, perché, nella sua qualità di maresciallo dei carabinieri, si sarebbe appropriato della somma di 5.400 eurn, rinvenuta in occasione di una perquisizione eseguita nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], falsamente attestando nei relativi verbaii di arresto e di perquisizione e sequestro di averne rinvenuti soltanto 600. 2. Il ricorso consta di un unico ma articolato motivo, con il quale si denunciano vizi cumulativi di motivazione, contestando il giudizio di colpevolezza. Le censure si appuntano, in particolare, sulla valutazione di credibilità del predetto Fahir e di sua madre [OSCURATO:PERSONA] nonché di attendibilità delle loro dichiarazioni accusatorie, che la Corte d'appello avrebbe effettuato in violazione dei canoni fissati dalla costante giurisprudenza di legittimità, pur in sentenza richiamata. In particolare, il ricorso evidenzia: — che la sentenza ha escluso ragioni per un'accusa calunniosa dei predetti testimoni verso l'imputato, mentre dagli atti emergerebbe che Fahir nutrisse rancore per una perquisizione subita in passato dalla propria madre per strada, ad opera del Manelli, con modalità arbitrarie, ed altresì che avesse da quest'ultimo subito pressioni per ottenere informazioni sull'attività di spaccio di stupefacenti nella zona; — che la Corte d'appello ha completamente ignorato il contesto del quartiere nel quale vivevano gli accusatori e dove sono avvenuti i fatti, con la presenza di persone che vivevano per lo più di espedienti e di delitti e, per questo, animate da forte risentimento verso l'imputato, a cominciare da [OSCURATO:PERSONA], che è principale accusatore del Manelli per altri fatti nonché colui che ha sollecitato alle accuse anche Fahir e sua madre; — che non è stata tenuta in alcun conto la circostanza per cui Fahir, dopo aver indicato la propria madre come sua collaboratrice nell'attività d; spaccio, abbia ritrattato tali affermazioni, così evitando, peraltro, che costei fosse formalmente indagata e, in tal modo, consentendo che fosse escussa dibattimento come testimone pura; — che tali due dichiaranti sono ripetutamente entrati in contraddizione tra loro su aspetti qualificanti dell'asserita esistenza della somma in tesi loro sottratta dall'imputato: importo, conformazione, modalità di confezionamento, tipo di contenitore ov'era custodita, tempi dell'occultamento; — che finanche l'importo di tale somma è incerto, in quanto la teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver saputo dalla Hyete che si sarebbe trattato di 12.000 euro; — che, con riferimento alla Hyete, il giudizio di attendibilità sostanzialmente immotivato; — che l'imputato, nel diverso processo conclusosi con la sua condanna definitiva per altri fatti, ha ammesso le proprie responsabilità, sicché non vi sarebbe ragione di negare questo ulteriore addebito;— che, nella medesima sentenza, in relazione ad altri fatti oggetto d'imputazione, la Corte d'appello ha osservato un differente metro di giudizio, negando rilevanza a testimonianze a carico caratterizzate da ripetute contestazioni. Inoltre, ripercorrendo criticamente gli elementi posti dai giudici di appello a sostegno del loro giudizio di attendibilità di quei testimoni, il ricorso osserva: — che la mancata costituzione del Fahir come parte civile è inconferente, perché egli avrebbe rischiato di farsi carico di spese legali, e comunque perché il suo interesse era soprattutto quello di dover sostenere le interessate accuse di Sahhal; — che la sua ammissione di essere uno spacciatore nonché dei fatti che avevano condotto al suo arresto in flagranza nulla aggiungeva rispetto a quanto già accertato obiettivamente in tale frangente; — che l'essersi accusato di altre condotte delittuose, come quella di aver progettato un matrimonio di convenienza con una donna di Catania al solo fine di regolarizzare la propria posizione in Italia, in realtà era il pretesto per giustificare l'asserito possesso di quella significativa somma di denaro, come si evince dal fatto che né egli né sua madre abbiano offerto indicazioni specifiche, in tal modo impedendo ogni verifica; — che la circostanza per cui egli non abbia denunciato la sottrazione dei danaro nell'immediatezza, ma soltanto mesi dopo ed a sèguito delle sollecitazioni di altro spacciatore conclamato, depone per la sua inaffidabilità piuttosto che per la sua attendibilità; — che le sue dichiarazioni relative a Sahhal nulla aggiungono rispetto alio specifico episodio oggetto di processo, confermando, semmai, le sollecitazioni alle accuse ricevute per mano di costui; — che i colloqui di Sahhal intercettati, in cui questi racconta di aver saputo della sottrazione di denaro patita dal Fahir ad opera dell'imputato, non sono concludenti, essendo costui interessato a diffondere simili notizie„ a sostegno delle sue accuse. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. Esso si misura con gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata, censurando sia il significato probatorio di alcuni passaggi delle testimonianze valorizzate dalla Corte d'appello, sia, nel complesso, la valutazione di attendibilità dei loro autori, con una critica specifica degli elementi dai quali quei giudici l'hanno dedotta (autoaccuse, mancata costituzione come parte civile, non immediata denuncia dei fatti e ritrosia a farlo, accuse anche verso l'ipotetico "istigatore" Sahhal). Il compito della Corte di cassazione, però, non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, esattamente applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()gufi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 dei 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Da tanto consegue che non sono censurabili nel giudizio di legittimità, se non entro i limiti appena esposti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. Minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementidi valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono, dunque, dar luogo all'annullamento della sentenza, non costituendo vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto; è solo l'esame del complesso probatorio, infatti, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (si vedano, a puro titolo d'esempio tra molte altre in termini, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). In conclusiva sintesi, allora, al giudice di legittimità spetta verificare che la relativa motivazione sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non manifestamente illogica, e cioè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente incompatibile con atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno fondamentali incoerenze, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. 2. Nello specifico, la motivazione resa dai giudici d'appello non presenta siffatti vizi, rivelandosi, anzi, ampiamente ragionevole la lettura coordinata delle emergenze probatorie da essi compiuta, che trova decisivo elemento di conforto, sul piano logico, nel fatto che né Fahir né sua madre - nei colloqui tra loro intercettati, riportati alle pagg. 242 ss., della sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello - mettano mai in dubbio, neppure incidentalmente od implicitamente, che il fatto sia realmente accaduto. Di contro, le affermazioni in ordine alla pregressa acrimonia del Fahir nei confronti dell'imputato, come pure al dato del contesto ostile a quest'ultimo, si presentano sostanzialmente assertive, poiché non suffragate da elementi di fatto specificamente indicati dalla difesa. Per il resto, le contraddizioni tra le dichiarazioni di quei due testimoni attengono a profili marginali (composizione della somma, confezionamento, tipo di contenitore e così via) e, dunque, non tali da rendere manifestamente illogica la valutazione di attendibilità delle stesse in ordine all'esistenza ed all'ammontare complessivo di quel denaro. E così, pure, l'ammissione d'addebito rassegnata dall'imputato nel distinto processo per altri reati a suo carico non si presenta inconciliabile con il diniego di responsabilità da lui opposto in questo giudizio: non sono noti, infatti, né il contenuto di quelle dichiarazioni "confessorie" né il compendio probatorio relativo a quei fatti, talché nulla permette di escludere, sul piano logico, che la differente condotta processuale sia stata dettata da motivazioni opportunistiche piuttosto che dall'autentica ed incondizionata risoluzione dell'imputato a collaborare con l'autorità giudiziaria. Infine, anche con riferimento alle circostanze indicate in sentenza quali elementi di conferma della credibilità del Fahir, la lettura offerta dalla Corte d'appello, quantunque non l'unica possibile, è senza dubbio quella più lineare, e tanto è sufficiente - per quanto s'è detto al paragrafo precedente - per sottrarla al sindacato del giudice di legittimità. Da ciò consegue il rigetto del ricorso, con obbligatoria condanna al rimborso delle spese di causa (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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