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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 21716/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di permesso premio richiesto ex art. 30 ter ord. pen.

Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione degli elementi positivi emersi e censurando il fatto che la valutazione effettuata dal Tribunale sarebbe ancorata esclusivamente sulle condotte pregresse; Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi acquisiti e di avere valutato sia quelli positivi (il parere del direttore e l'attività lavorativa svolta) che quelli negativi (i due provvedimenti di revoca dal beneficio dell'affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. 309/1990 per violazioni gravi) e ha così evidenziato in termini coerenti e non censurabili in questa sede le ragioni sulle quali ha fondato la conclusione secondo la quale il permesso premio non può essere a oggi concesso in quanto appare necessario un ulteriore periodo di trattamentale; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna J4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di permesso premio richiesto ex art. 30 ter ord. pen. Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione degli elementi positivi emersi e censurando il fatto che la valutazione effettuata dal Tribunale sarebbe ancorata esclusivamente sulle condotte pregresse; Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi acquisiti e di avere valutato sia quelli positivi (il parere del direttore e l'attività lavorativa svolta) che quelli negativi (i due provvedimenti di revoca dal beneficio dell'affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. 309/1990 per violazioni gravi) e ha così evidenziato in termini coerenti e non censurabili in questa sede le ragioni sulle quali ha fondato la conclusione secondo la quale il permesso premio non può essere a oggi concesso in quanto appare necessario un ulteriore periodo di trattamentale; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna J4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 21716/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris